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lunedì 16/06/2025 • 11:34

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Reverse charge in caso di realizzazione di un impianto agrivoltaico

Con Risp. AE 16 giugno 2025 n. 156, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di reverse charge in caso di realizzazione di un impianto agrivoltaico. Il reverse charge può essere applicato quando l'impianto è installato con finalità di sfruttamento agrivoltaico e quando è installato su terreno agricolo non rientrante tra quelli considerati a terra funzionali a edifici?

a cura di

redazione Memento

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L'istante riferisce all'Agenzia delle Entrate (Risp. AE 16 giugno 2025 n. 156) di essere titolare della ditta individuale ALFA, di voler realizzare un impianto agrivoltaico avanzato su un terreno in conduzione e di disporre già di un impianto fotovoltaico totalmente integrato su serre con riferimento ai quali, per le operazioni di acquisto e installazione dell'impianto, è stato applicato il reverse charge di cui all'art. 17 DPR 633/72.

A tal proposito, l'istante chiede se il reverse charge può essere applicato:

  • sia quando l'impianto fotovoltaico è installato in ambito agricolo con finalità di sfruttamento agrivoltaico (ossia la superficie del terreno è utilizzata sia per la produzione agricola, sia per la produzione energetica con pannelli fotovoltaici montati su pali all'altezza di 3 metri);
  • sia quando l'impianto fotovoltaico è installato su terreno agricolo, ma non rientri tra quelli che possono essere considerati "a terra funzionali a edifici" (ad esempio se non integrato a strutture edilizie).

La risposta delle Entrate

I quesiti sollevati sono volti sostanzialmente a conoscere se l'acquisto e l'installazione di un impianto agrivoltaico è soggetto al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).

Al riguardo si osserva in primis che, secondo il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE):

  • per impianto agrivoltaico si intende un impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione;
  • per sistema agrivoltaico avanzato si intende un sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico installato su quest'ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell'area.

Ai fini in esame è opportuno richiamare quanto chiarito dalla Circ. AE 27 marzo 2015 n. 14: il Legislatore, utilizzando il riferimento alla nozione di edificio, ha sostanzialmente voluto limitare la disposizione in commento ai fabbricati, come risultanti dalle disposizioni sopra esposte e non alla più ampia categoria dei beni immobili.

Ciò deve intendersi riferita sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché alle parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio). Devono ricomprendersi, inoltre, nell'ambito applicativo della norma in commento anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le unità in corso di definizione rientranti nella categoria catastale F4.

A tal proposito, si ritiene che non rientrino, pertanto, nella nozione di edificio e vadano quindi escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi di cui alla lettera a-ter) aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, ecc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell'edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, ecc.).

La successiva Circ. AE 22 dicembre 2015 n. 37 chiarisce le modalità di applicazione del reverse charge in caso di installazione di impianti fotovoltaici, confermando la necessità del nesso funzionale rispetto all'edificio. Tale nesso sussiste ovviamente per i c.d. impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati e per quelli a terra, in quanto installati rispettivamente sugli edifici e in area pertinenziali al fabbricato. Pertanto, "gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati (ad esempio impianti fotovoltaici a terra), sempre che gli impianti non siano accatastati come unità immobiliari autonome, sono soggetti al meccanismo del reverse charge di cui all'art. 17 c. 6 lett. a-ter) DPR 633/72.

Diversamente, l'installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte dell'edificio sottostante, non dovrà essere assoggettata al meccanismo del reverse charge di cui all'art. 17 c. 6 lett. a-ter) DPR 633/72.

Il descritto nesso funzionale con l'edificio non è in linea di principio rinvenibile per gli impianti agrivoltaici con le caratteristiche evidenziate dal Contribuente: tali impianti sono infatti installati su un terreno agricolo e dunque non sono né funzionali, né serventi a un edificio. La loro installazione pertanto esula dall'ambito di applicazione dell'art. 17 c. 6 lett. a-ter) DPR 633/72.

Spetta ora all'istante valutare l'applicazione dei descritti principi generali sia alla fattispecie oggetto del presente interpello, sia a quella pregressa riguardante un impianto fotovoltaico, installato su serre, che afferma già di possedere e per il quale ha applicato il reverse charge.

Fonte: Risp. AE 16 giugno 2025 n. 156

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