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sabato 14/06/2025 • 06:00

Fisco DALLA CASSAZIONE

Ecobonus: la comunicazione all'ENEA ha finalità meramente statistica

La Cassazione è nuovamente intervenuta sulla natura della comunicazione all'ENEA nell'ambito delle detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico, confermando che tale adempimento ha finalità meramente statistica e la sua omissione non comporta la decadenza dal diritto all'Ecobonus (Cass. 7 giugno 2025 n. 15204).

di Andrea Mifsud - Avvocato patrocinante presso la Corte di Cassazione

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La comunicazione ENEA nell'ambito dell'Ecobonus: evoluzione normativa e ruolo attuale

La comunicazione all'ENEA è, da anni, uno degli adempimenti richiesti a chi usufruisce delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica. Inizialmente concepita per monitorare l'efficacia delle politiche incentivanti in materia energetica, è stata spesso interpretata anche come requisito sostanziale ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale.

Negli ultimi anni, complice una normativa stratificata e in continua evoluzione, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione ha generato dubbi, contenziosi e interpretazioni difformi, anche da parte dell'amministrazione finanziaria.

La nuova ordinanza della Cassazione: il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale

La Corte di cassazione, con la sentenza del 7 giugno 2025 n. 15204, è tornata ad affrontare il tema, ribadendo un principio già affermato e rafforzandolo: la comunicazione all'ENEA ha una funzione meramente statistica e di monitoraggio, e la sua mancata trasmissione non pregiudica il diritto alla detrazione fiscale.

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha richiamato il quadro normativo vigente, sottolineando che l'obbligo di inviare i dati all'ENEA è strumentale a finalità di monitoraggio delle politiche pubbliche in materia di risparmio energetico e non rappresenta un requisito sostanziale dell'agevolazione fiscale.

L'ordinanza ribadisce quanto già affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7657 del 2024, la Corte di cassazione era, infatti, intervenuta per dirimere la questione, stabilendo che la comunicazione all'ENEA ha una funzione meramente statistica/formale e non sostanziale.

La Corte individuava, peraltro, il termine di 90 giorni per la trasmissione della comunicazione quale ordinatorio (non perentorio) essendo tale comunicazione caratterizzata unicamente da finalità statistiche.

Nel dettaglio, la Suprema Corte aveva evidenziato che l'art. 1 c. 344 L. 296/2006 e il successivo decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico prevedono la trasmissione dei dati degli interventi all'ENEA con finalità informative. L'obbligo, quindi, non ha natura sostanziale, ma strumentale all'analisi dell'efficienza del sistema incentivante.

Successivamente, nel 2025, si sono susseguite ulteriori ordinanze della Corte di cassazione (Cass. 8018/2025, Cass. 12422/2025 e Cass. 12426/2025) che sono giunte a conclusioni molto simili.

Sostanzialmente la Corte sembra aver definitivamente superato il precedente orientamento (Cass. 34151/2022) ove, viceversa, si considerava la trasmissione della comunicazione entro i 90 giorni quale requisito essenziale per l'ottenimento dell'agevolazione fiscale.

Una conferma importante per professionisti e contribuenti

Il chiarimento della Cassazione rappresenta un punto fermo per contribuenti e professionisti. In caso di omessa o tardiva comunicazione all'ENEA, la detrazione resta fruibile, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti di legge. In altri termini, l'invio dei dati all'ENEA non è condizione dirimente per l'accesso all'Ecobonus.

Va comunque ricordato che la comunicazione deve essere effettuata nei tempi previsti per consentire all'amministrazione pubblica di svolgere il monitoraggio richiesto. Sebbene non impatti sull'incentivo fiscale, l'omissione può comunque comportare responsabilità amministrative per i soggetti obbligati.

È il caso di rammentare che, in caso di dichiarazioni false o mendaci rese da tecnici abilitati o asseveratori, possono configurarsi responsabilità penali o disciplinari.

In ambito amministrativo, eventuali difformità o irregolarità potrebbero essere valutate nell'ambito di controlli più ampi da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma non per la sola omissione della comunicazione all'ENEA.

Un'opportunità per chiarire e semplificare

L'ordinanza della Cassazione apre la strada a una possibile revisione della normativa secondaria, in direzione di maggiore chiarezza e proporzionalità. Mentre si mantiene fermo il principio di rigore e responsabilità nell'accesso ai bonus edilizi, è fondamentale che gli adempimenti richiesti siano coerenti con le loro finalità e non si traducano in meri ostacoli burocratici.

In attesa di eventuali adeguamenti normativi, il principio sancito dalla Cassazione offre una base solida per gestire contenziosi passati e presenti, e una guida utile per l'attività di consulenza e progettazione.

Osservazioni

L'ordinanza in oggetto rappresenta un ulteriore e definitivo punto di svolta nella corretta interpretazione della comunicazione all'ENEA. Professionisti e contribuenti possono ora fare affidamento su un principio di diritto chiaro: l'adempimento ha valore statistico e non è requisito sostanziale per accedere all'Ecobonus.

La distinzione tra obblighi "formali" e adempimenti sostanziali non è mai stata così importante. La chiarezza giurisprudenziale offerta dalla Cassazione è un passo in avanti verso un sistema fiscale più trasparente ed equo.

Fonte: Cass. 7 giugno 2025 n. 15204

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