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La circolare n. 99 dell'INPS, pubblicata il 10 giugno 2025, porta avanti l'adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali rispetto alle novità legislative introdotte dalla legge di bilancio 2022 (L. 234/2021). Tale revisione, andando a riscrivere il D.Lgs. 148/2015, ha ridisegnato l'architettura degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, allineando il sistema italiano a principi di universalità e inclusività. L'intenzione, alla luce anche del periodo emergenziale e post emergenziale, è quello di estendere le tutele anche alle micro imprese, utilizzando i Fondi di solidarietà per includere negli ammortizzatori sociali anche i datori di lavoro con almeno un dipendente. Obbligo questo più volte prorogato sino ad arrivare al 30 giugno 2023. Per il settore professionale sono stati prima l'accordo del 27 dicembre 2022 tra Confprofessioni e le principali organizzazioni sindacali del settore e poi il DI 21 maggio 2024 a rendere operativo il fondo con entrata in vigore il 24 luglio 2024. Con la circolare 99/2025 l'Inps fornisce alcune indicazioni operative, oltre a comunicare le modalità di compilazione del flusso Uniemens in merito all'esposizione dell'evento, del contributo addizionale e del conguaglio dell'assegno di integrazione salariale. Il Fondo ha come finalità quella di garantire un sistema di protezione attivo nei confronti dei lavoratori del settore delle attività professionali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Tali tutele si concretizzano attraverso l'erogazione di un assegno di integrazione salariale, disciplinato in linea con gli artt. 11 e 21 del D.Lgs. 148/2015, che regolano rispettivamente le causali ordinarie e straordinarie. La prestazione di assegno di integrazione salariale L'istanza per l'accesso alla prestazione deve rispettare i limiti temporali stabiliti dall'art. 30 c. 2 D.Lgs. 148/2015: non può essere presentata prima di 30 giorni dalla sospensione programmata né oltre i 15 giorni successivi all'inizio effettivo della sospensione. A partire da luglio 2024, sono tenuti al versamento del contributo al Fondo, e quindi rientrano nella sua portata applicativa, tutti i datori di lavoro del settore professionale con almeno un dipendente, come stabilito dall'art. 26 c. 7-bis D.Lgs. 148/2015. Tale applicazione comporta anche l'esonero dall'adesione al FIS per i datori di lavoro con meno di 4 dipendenti, allineando la disciplina del Fondo alle logiche universali di protezione. Sono beneficiari tutti i lavoratori subordinati (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio) con anzianità lavorativa di almeno 30 giorni presso l'unità produttiva. Sono esclusi i dirigenti. Causali di intervento e misura Come per gli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro ordinari, le causali di intervento si articolano in ordinarie e straordinarie. Le ordinarie fanno riferimento a situazioni temporanee come eventi meteo avversi, cali temporanei della domanda, manutenzioni programmate; le straordinarie comprendono riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà. L'importo dell'assegno è pari all'80% della retribuzione globale persa, entro il limite massimo stabilito annualmente. Per l'anno 2025, il massimale è di 1.404,03 euro mensili, come da circolare INPS n. 25/2025. Importante differenza: si esclude l'applicazione della trattenuta del 5,84%, storicamente prevista per l'indennità CIG. Come normalmente previsto, il periodo di fruizione della prestazione è coperto da contribuzione figurativa, utile per fini pensionistici. Applicazione della misura Con l'entrata in vigore del DI 21 maggio 2024, l'assetto normativo del Fondo viene modificato, introducendo una distinzione netta tra datori di lavoro sulla base del numero medio di dipendenti occupati nel semestre antecedente la richiesta. Questo criterio offre una durata massima differenziata in funzione della dimensione aziendale e della causale di intervento. Per i datori di lavoro di dimensioni ridotte, ovvero con un'occupazione media fino a 15 dipendenti, il legislatore ha introdotto un limite uniforme di 26 settimane nel biennio mobile, indipendentemente dalla natura dell'intervento (ordinario o straordinario): tale misura riflette la volontà di assicurare anche alle micro e piccole imprese una copertura minima ma strutturata, senza frammentazioni tra le causali, semplificando la gestione amministrativa. Per le aziende più grandi, con un'occupazione media di oltre 15 dipendenti, il legislatore ha articolato limiti di durata più flessibili, ma differenziati a seconda della motivazione che giustifica l'intervento: causale ordinaria: massimo 26 settimane nel biennio mobile; causale straordinaria - Crisi aziendale: massimo 12 mesi nel quinquennio mobile; causale straordinaria - Riorganizzazione aziendale (anche per transizione): massimo 24 mesi nel quinquennio mobile; contratto di solidarietà: fino a 36 mesi, sempre nel quinquennio mobile, subordinatamente al rispetto delle condizioni previste dall'art. 22 c. 5 D.Lgs. 148/2015. Va sottolineato che i periodi di integrazione autorizzati dal Fondo concorrono alla formazione del tetto massimo triennale e quinquennale, salvo eccezioni specificamente individuate: prestazioni con causale COVID-19 (escluse dal computo); prestazioni ex art. 44 c. 11-sexies D.Lgs. 148/2015, introdotte dal DL 21/2022, anch'esse escluse. Le nuove regole si applicano alle domande presentate a partire dal 24 luglio 2024, data di entrata in vigore del DI 21 maggio 2024. Tuttavia, i periodi di sospensione o riduzione dell'attività devono decorrere dal 9 luglio 2024. Solamente per le causali ordinarie EONE (eventi oggettivamente non evitabili), è possibile retroagire fino al 1° giugno 2024, primo giorno del mese precedente l'entrata in vigore. Fonte: Circolare INPS n. 99 del 10 giugno 2025

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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Giuseppe Gentile

- Avvocato e Professore di diritto del lavoro Università di Napoli Federico II

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