venerdì 13/06/2025 • 06:00
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025 il D.Lgs. 81/2025 (c.d. Decreto Correttivo) che integra e modifica la disciplina degli adempimenti tributari, del concordato preventivo biennale, del contenzioso, delle sanzioni tributarie e dell'accertamento. Quali sono le novità?
Il Decreto Correttivo (D.Lgs. 81/2025), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025, prevede novità in tema di:
Adempimenti tributari (artt. 1-6)
I contribuenti in regime forfetario continueranno a determinare il proprio reddito utilizzando i coefficienti di redditività basati sulla classificazione ATECO 2007, fino all'introduzione dei nuovi coefficienti previsti dalla classificazione ATECO 2025. Inoltre, dal 2026, le Certificazioni Uniche (CU) per i redditi di lavoro autonomo devono essere trasmesse telematicamente entro il 30 aprile e per i titolari di partita IVA, la dichiarazione precompilata sarà disponibile dal 20 maggio.
Il Decreto Correttivo prevede novità anche in tema di:
Nel dettaglio, resta vietata la fatturazione elettronica per operatori IVA che effettuano prestazioni sanitarie verso consumatori finali, al fine di tutelare i dati personali dei pazienti e semplificare gli adempimenti per i soggetti interessati. I gestori delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici sono tenuti a memorizzare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri, senza includere dati dei clienti. È prevista una regolamentazione tecnica specifica e l'applicazione delle sanzioni già vigenti per analoghe violazioni.
Dal periodo d'imposta 2025, i soggetti obbligati invieranno i dati delle spese sanitarie con cadenza annuale (non più semestrale) al Sistema Tessera Sanitaria, entro il termine stabilito con decreto MEF.
Infine, i soggetti forfetari che effettuano acquisti soggetti a reverse charge potranno effettuare la liquidazione e il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale (anziché mensile). Nel dettaglio, i soggetti forfetari, quando effettuano acquisti in reverse charge, sono soggetti passivi IVA e, pertanto, detti acquisti devono sempre essere accompagnati dal versamento con F24 della relativa IVA. Fanno eccezione solamente gli acquisti intracomunitari (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di € 10.000 annui.
Il Decreto Correttivo mira ad introdurre il termine trimestrale (in luogo di quello mensile) entro il quale i soggetti forfetari possono procedere con il versamento dell'IVA relativa agli acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge interno e, ove previsto, internazionale.
Concordato preventivo biennale (artt. 7-15)
Il Decreto Correttivo abroga, a decorrere dal 2025, l'istituto del concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario. Inoltre, chi aderisce al concordato e presenta una differenza tra reddito concordato ed effettivo superiore a 85.000 euro è soggetto a un'aliquota più elevata sull'eccedenza.
Il Decreto Correttivo inoltre:
Contenzioso tributario (art. 16)
Il Decreto Correttivo rafforza l'obbligo di attestazione di conformità dei documenti digitalizzati, introduce la lettura immediata del dispositivo e prevede la notifica via PEC per la messa in mora e estende la conciliazione fuori udienza anche in Cassazione.
Sanzioni tributarie (artt. 17-20)
Il Decreto Correttivo modifica le soglie di rilevanza per gli illeciti doganali, disciplina la confisca, introduce la non punibilità per ravvedimento operoso, aggiorna le regole per soggetti AEO e le condizioni di riscatto delle merci confiscate. La tabella seguente riporta le modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale nonché del sistema sanzionatorio doganale e delle accise.
Oggetto
|
Illecito amministrativo
|
Contrabbando punibile con la sola multa
|
Contrabbando punibile con la multa in aggiunta alla reclusione fino a 3 anni |
Contrabbando punibile con la multa in aggiunta alla reclusione da 3 a 5 anni |
---|---|---|---|---|
Dazi doganali |
fino a 10.000 euro |
dal 10.001 a 50.000 euro |
dal 50.001 a 100.000 euro |
da 100.001 euro |
Diritti di confine diversi dal dazio |
fino a 100.000 euro |
da 100.001 a 200.000 euro |
da 200.001 a 500.000 euro |
da 500.001 euro |
Viene estesa la possibilità di definizione agevolata delle sanzioni anche agli atti divenuti definitivi per mancata impugnazione, purché l'istanza di autotutela sia stata presentata prima della scadenza del termine per ricorso. Inoltre, il Decreto Correttivo amplia la platea dei beneficiari della definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale.
Infine, viene introdotta una sanzione fissa (250 euro per omessa, 150 euro per tardiva) per la mancata o tardiva registrazione di atti rilevanti ai fini dell'imposta di registro, anche se non dovuta.
Accertamento (artt. 21-23)
In tema di accertamento, il Decreto Correttivo:
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