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venerdì 13/06/2025 • 06:00

Speciali IN GAZZETTA UFFICIALE

Correttivo: le novità su adempimenti, CPB, contenzioso, sanzioni e accertamento

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025 il D.Lgs. 81/2025 (c.d. Decreto Correttivo) che integra e modifica la disciplina degli adempimenti tributari, del concordato preventivo biennale, del contenzioso, delle sanzioni tributarie e dell'accertamento. Quali sono le novità?

di Andrea Carinci - Professore ordinario Università di Bologna e patrocinante in Cassazione

di Adriana Patumi - Dottoressa, praticante Studio legale Carinci Rasia

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Il Decreto Correttivo (D.Lgs. 81/2025), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025, prevede novità in tema di:

  • adempimenti tributari;
  • concordato preventivo biennale;
  • contenzioso tributario;
  • sanzioni tributarie;
  • accertamento.

Adempimenti tributari (artt. 1-6)

I contribuenti in regime forfetario continueranno a determinare il proprio reddito utilizzando i coefficienti di redditività basati sulla classificazione ATECO 2007, fino all'introduzione dei nuovi coefficienti previsti dalla classificazione ATECO 2025. Inoltre, dal 2026, le Certificazioni Uniche (CU) per i redditi di lavoro autonomo devono essere trasmesse telematicamente entro il 30 aprile e per i titolari di partita IVA, la dichiarazione precompilata sarà disponibile dal 20 maggio.

Il Decreto Correttivo prevede novità anche in tema di:

  • fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie;
  • trasmissione corrispettivi delle ricariche veicoli elettrici;
  • termine invio spese sanitarie al sistema tessera sanitaria;
  • versamento IVA per forfetari su reverse charge.

Nel dettaglio, resta vietata la fatturazione elettronica per operatori IVA che effettuano prestazioni sanitarie verso consumatori finali, al fine di tutelare i dati personali dei pazienti e semplificare gli adempimenti per i soggetti interessati. I gestori delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici sono tenuti a memorizzare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri, senza includere dati dei clienti. È prevista una regolamentazione tecnica specifica e l'applicazione delle sanzioni già vigenti per analoghe violazioni.

Dal periodo d'imposta 2025, i soggetti obbligati invieranno i dati delle spese sanitarie con cadenza annuale (non più semestrale) al Sistema Tessera Sanitaria, entro il termine stabilito con decreto MEF.

Infine, i soggetti forfetari che effettuano acquisti soggetti a reverse charge potranno effettuare la liquidazione e il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale (anziché mensile). Nel dettaglio, i soggetti forfetari, quando effettuano acquisti in reverse charge, sono soggetti passivi IVA e, pertanto, detti acquisti devono sempre essere accompagnati dal versamento con F24 della relativa IVA. Fanno eccezione solamente gli acquisti intracomunitari (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di € 10.000 annui.

Il Decreto Correttivo mira ad introdurre il termine trimestrale (in luogo di quello mensile) entro il quale i soggetti forfetari possono procedere con il versamento dell'IVA relativa agli acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge interno e, ove previsto, internazionale.

Concordato preventivo biennale (artt. 7-15)

Il Decreto Correttivo abroga, a decorrere dal 2025, l'istituto del concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario. Inoltre, chi aderisce al concordato e presenta una differenza tra reddito concordato ed effettivo superiore a 85.000 euro è soggetto a un'aliquota più elevata sull'eccedenza.

Il Decreto Correttivo inoltre:

  • introduce nuove cause di esclusione e di cessazione dal concordato per i lavoratori autonomi che partecipano ad associazioni/società tra professionisti, se non vi è adesione congiunta;
  • chiarisce che per le cause di esclusione/cessazione dal concordato rilevano solo i conferimenti di azienda o di ramo di azienda, non i conferimenti in denaro;
  • posticipa il termine per aderire al concordato preventivo biennale al 30 settembre (o nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio nei casi diversi dall'anno solare);
  • prevede il parere del Garante Privacy sulla metodologia di elaborazione della proposta di concordato solo per modifiche sostanziali;
  • prevede la possibilità di beneficiare della maxi-deduzione del 120% del costo del lavoro per nuove assunzioni anche nel reddito oggetto del concordato;
  • introduce soglie massime di aumento del reddito proposto nel concordato per i contribuenti con elevata affidabilità fiscale rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente;
  • chiarisce le cause di decadenza dal concordato, in particolare in caso di omesso versamento delle imposte.

Contenzioso tributario (art. 16)

Il Decreto Correttivo rafforza l'obbligo di attestazione di conformità dei documenti digitalizzati, introduce la lettura immediata del dispositivo e prevede la notifica via PEC per la messa in mora e estende la conciliazione fuori udienza anche in Cassazione.

Sanzioni tributarie (artt. 17-20)

Il Decreto Correttivo modifica le soglie di rilevanza per gli illeciti doganali, disciplina la confisca, introduce la non punibilità per ravvedimento operoso, aggiorna le regole per soggetti AEO e le condizioni di riscatto delle merci confiscate. La tabella seguente riporta le modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale nonché del sistema sanzionatorio doganale e delle accise.

Oggetto

 

Illecito amministrativo

 

Contrabbando punibile con la sola multa

 

Contrabbando punibile con la multa in aggiunta alla reclusione fino a 3 anni

Contrabbando punibile con la multa in aggiunta alla reclusione da 3 a 5 anni

Dazi doganali

fino a 10.000 euro

dal 10.001 a 50.000 euro

dal 50.001 a 100.000 euro

da 100.001 euro

Diritti di confine diversi dal dazio

fino a 100.000 euro

da 100.001 a 200.000 euro

da 200.001 a 500.000 euro

da 500.001 euro

Viene estesa la possibilità di definizione agevolata delle sanzioni anche agli atti divenuti definitivi per mancata impugnazione, purché l'istanza di autotutela sia stata presentata prima della scadenza del termine per ricorso. Inoltre, il Decreto Correttivo amplia la platea dei beneficiari della definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale.

Infine, viene introdotta una sanzione fissa (250 euro per omessa, 150 euro per tardiva) per la mancata o tardiva registrazione di atti rilevanti ai fini dell'imposta di registro, anche se non dovuta.

Accertamento (artt. 21-23)

In tema di accertamento, il Decreto Correttivo:

  • chiarisce la disciplina per accertamento con adesione, precludendo la doppia adesione in caso di attivazione sia su richiesta del contribuente che di comune accordo;
  • precisa che dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini per emergenza Covid-19 non si applica più agli atti impugnabili dell'Agenzia delle Entrate.
  • estende a otto anni il termine per la notifica di avvisi di accertamento relativi al recupero di aiuti di Stato di natura fiscale. Nel dettaglio, le misure di natura fiscale per le quali opera il termine decadenziale di otto anni, sono gli “aiuti automatici” e “semi-automatici” di natura fiscale, di cui all'art. 10 DM MISE 31 maggio 2017 n. 115, a prescindere dalla modalità di fruizione degli stessi, quali ad esempio: crediti di imposta (non spettanti e inesistenti), deduzioni, detrazioni, aliquote agevolate, detassazioni, tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti, fruiti. I termini per la notifica dell'atto impositivo decorrono dal momento di dichiarazione, percezione, fruizione dell'aiuto o di avvenuta violazione. A titolo esemplificativo, rileva a tal fine: per i crediti di imposta (non spettanti e inesistenti), la data in cui è effettuata la compensazione; per deduzioni, detrazioni, aliquote agevolate, detassazioni, la dichiarazione in cui l'agevolazione è indicata; per tasse, imposte e importi non versati, la data in cui scadeva il versamento; per contributi a fondo perduto, la data di percezione.

Fonte: D.Lgs. 81/2025 (GU 12 giugno 2025 n. 134)

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