martedì 10/06/2025 • 06:00
I giudici territoriali recepiscono gli effetti della sentenza della Corte costituzionale nel senso che il nuovo testo dell'art. 58 del rito tributario è applicabile solo ai giudizi il cui primo grado sia stato instaurato successivamente all'entrata in vigore della novella, ossia a decorrere dal 5 gennaio 2024 (CGT II Lombardia 3 giugno 2025 n. 1401).
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L'art. 58 ante novella
Prima delle modifiche apportate dalla recente novella di cui al D.Lgs. 220/2023, la disciplina processual-tributaria prevedeva espressamente che:
Veniva, quindi, sempre fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti (ma non nuovi motivi). Su tale ampia facoltà delle parti processuali si è espressa con orientamento costante sia la giurisprudenza di merito (inter alias, CTR Lombardia n. 4121 del 16 novembre 2021) che di legittimità (inter alia, Cass. 19756/2014 e
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Valeria Nicoletti
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