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martedì 10/06/2025 • 06:00

Speciali DECRETO CORRETTIVO

Concordato biennale: valutazione di convenienza per l'adeguamento agli ISA 2025

A seguito delle modifiche intervenute con il Decreto correttivo, in tema di adeguamento agli ISA 2025, si comprendono le difficoltà per contribuenti e professionisti per valutare l'adesione o meno al CPB 2025/2026. Deve essere valutato, in modo specifico, il fatto che, l'adesione agli ISA 2025, comporta comunque l'esborso dell'IVA parametrata ai maggiori ricavi/compensi.

di Francesco Barone - Dottore commercialista e Revisore legale

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  • Tempo di lettura 2 min.
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Il Decreto correttivo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 giugno 2025, ha modificato alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. 13/2024, recante la disciplina relativa al concordato preventivo biennale.

Importanti interventi, attengono l'art. 9 D.Lgs. 13/2024, rubricato “Elaborazione e adesione alla proposta di concordato”.

Con una prima modifica, si posticipa dal 31 luglio al 30 settembre il termine di adesione al concordato preventivo biennale. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il termine è differito all'ultimo giorno del nono mese successivo (e non più del settimo mese) a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Il Governo, nella relazione illustrativa, osserva che tale modifica ha il precipuo scopo, anche in ossequio ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 16 L. 111/2023, di garantire una distribuzione più razionale degli adempimenti fiscali.

Si ricorda che la proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia, con riferimento a specifiche attività economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui sopra, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici.

Novità per i contribuenti ISA virtuosi

Il secondo intervento riguarda l'introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale, mediante l'inserimento dei commi da 3-bis a 3-quater nel citato art. 9.

In particolare, con il c. 3-bis viene previsto che la proposta di reddito concordato, elaborata dall'Agenzia delle entrate, può eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la medesima proposta, rettificato in base a quanto previsto dagli artt. 15 e 16 D.Lgs. 13/2024. Le rettifiche riguardano, per esempio, per le imprese, le plusvalenze e le minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive, le perdite su crediti, per i professionisti, le plusvalenze le minusvalenze, ecc.

Con la modifica, si stabiliscono tre distinti limiti di eccedenza massima, pari al 10, al 15 e al 25%, che trovano applicazione in corrispondenza dei livelli di affidabilità fiscale più alti relativi al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. In particolare, il limite pari al:

  • 10% si applica in caso di livello di affidabilità pari a 10;
  • 15% si applica in caso di livello di affidabilità compreso tra 9 e 10;
  • 25% si applica in caso di livello di affidabilità superiore a 8 ma inferiore a 9.

Esempio

Perito industriale senza dipendenti (ISA DK17U). Compensi 2024 € 125.118 con reddito dichiarato 2024 € 88.000. No IRAP.

Punteggio ISA 9,93 proponendo maggiori compensi ISA € 117

Proposta concordato 2025 € 98.755 usufruendo della riduzione del 50% per il primo anno.

Proposta concordato 2026 € 104.569

Reddito effettivo 2024 € 88.000*15% (limite)= Soglia massima € 101.200

Il reddito del 2025 proposto (euro 98.755) è inferiore alla soglia (euro 101.200) e, quindi, il contribuente dichiarerà, per detto anno, l'importo relativo alla proposta di adesione al CPB pari a euro 98.755.

Il reddito 2026 proposto (euro 104.569) è superiore alla soglia (euro 101.200) con una differenza di euro 3.369. In questo caso, per detto anno, il contribuente dichiarerà l'importo della soglia massima, ossia euro 101.200.

Inoltre, mediante l'introduzione del c. 3-ter, viene stabilito che le limitazioni sopra esposte, non trovano applicazione laddove la proposta, formulata applicando tale comma, risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall'applicazione della metodologia di elaborazione, per come prevista dal DM 28 aprile 2025, concernente la proposta di CPB 2025/2026.

Infine, con l'inserimento del c. 3-quater, le medesime regole vengono estese alla determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini dell'IRAP.

Osservazioni

Si comprendono le difficoltà che dovranno affrontare i contribuenti e i loro professionisti per valutare l'adesione o meno al CPB 2025/2026.

Deve essere valutato, in modo specifico, il fatto che, l'adesione agli ISA  2025 (anno d'imposta 2024), comporta comunque l'esborso dell'IVA parametrata ai maggiori ricavi/compensi. Di contro, le nuove soglie introdotte dal Decreto correttivo, possono favorire l'adesione al CPB, con l'esclusione di determinati accertamenti, se rispettate le condizioni per evitare la decadenza. Inoltre, aderendo al CPB, si usufruisce del regime premiale simile a quello spettante per i soggetti ISA, senza, però, rispettare il punteggio.

Infine, la nuova disposizione non vieta l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista per il regime opzionale del CPB, di cui all'art. 20-bis D.Lgs. 13/2024. Ne deriva che, per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta di AE, possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 richiamati, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota del 10%, 12% o 15%, in base al punteggio ISA raggiunto.

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