venerdì 06/06/2025 • 14:31
La normativa europea non osta a una normativa nazionale che prevede l’imposta di bollo sulle garanzie concesse sotto forma di pegni di azioni, di saldi su conti bancari o di crediti derivanti da prestiti di azionisti, purché tali garanzie costituiscano privilegi. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia UE con la sentenza 5 giugno 2025 causa C-685/2023.
redazione Memento
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 5 giugno 2025 causa C-685/2023, ha stabilito che le norme europee sulle imposte indirette relative alla raccolta di capitali non ostano alla normativa nazionale che prevede l'imposizione di un'imposta di bollo su garanzie che, anche se fanno parte integrante di un prestito obbligazionario, costituiscono privilegi, che consentono al titolare di un credito di ottenere il pagamento preferenziale o prioritario di quest'ultimo nel caso di debitore inadempiente.
Il caso
Una spa portoghese aveva il proprio capitale sociale interamente detenuto da una srl lussemburghese. Quest'ultima acquistava, presso una società portoghese, l'intero capitale sociale di altre due spa portoghesi. Successivamente la srl cedeva alla prima spa portoghese la propria posizione contrattuale nel contratto di acquisto delle azioni delle due ultime compagini.
La spa portoghese concludeva, poi, un accordo di finanziamento, in forza del quale essa emetteva un prestito con emissione di obbligazioni nominative, interamente sottoscritto da un istituto bancario, per finanziare il pagamento del prezzo di acquisto delle azioni delle spa successivamente acquisite, nonché per rifinanziare il debito esistente di tali società. Secondo l'accordo di finanziamento, la spa poteva trasferire la posizione contrattuale di sottoscrittore assunta dalla banca dietro pagamento di penali o commissioni.
Per garantire la corretta esecuzione dell'accordo di finanziamento, le quattro società coinvolte fornivano varie garanzie di natura reale e personale, in forza di un contratto concluso tra queste società, in qualità di garanti, e la banca.
Il notaio che aveva redatto e autenticato l'accordo di finanziamento e il contratto di concessione di garanzie fissava l'imposta di bollo, conformemente alla tariffa generale nazionale, con aliquota dello 0,6% applicata sull'importo del finanziamento.
La spa portoghese ha proposto un ricorso amministrativo contro l'imposizione del bollo sulle garanzie concesse. Poiché tale ricorso è stato respinto, la società ha presentato una domanda di arbitrato, eccependo che l'atto impositivo a titolo dell'imposta di bollo violasse l'art. 5 par. 2 lett. b) Dir. UE 7/2008, in quanto le garanzie oggetto di tale imposizione erano essenziali per la conclusione del prestito obbligazionario.
La sentenza
La Corte di Giustizia UE premette che la Dir. UE 7/2008 ha lo scopo di escludere qualsiasi imposta indiretta sulla raccolta di capitali. In particolare, nessuna imposta di bollo dovrebbe essere applicata sui titoli, sia che essi rappresentino capitali propri delle società, sia che rappresentino capitali di prestito, e qualunque sia la loro provenienza.
Poiché un'emissione di titoli negoziabili acquisisce senso solo dal momento in cui tali titoli trovano acquirenti, un'imposta sul primo acquisto di un titolo di nuova emissione grava in realtà sull'emissione stessa di tale titolo. Analogamente, dato che le garanzie sono fornite ai fini della corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti da un prestito obbligazionario, esse presentano uno stretto collegamento con l'emissione di detto prestito, cosicché esse devono essere considerate parte integrante di un'operazione complessiva relativa alla raccolta di capitali, e ciò indipendentemente dalla questione se esse siano fornite in esecuzione di un'obbligazione legale o volontaria.
Ciò posto, la possibilità di cui può godere il mutuatario di sostituire, in una fase successiva, un altro mutuante alla posizione del mutuante iniziale non influisce sul nesso tra tali garanzie e il prestito obbligazionario ed è, pertanto, irrilevante. Ne consegue che, in linea di principio, la concessione di dette garanzie dovrebbe essere assoggettata al divieto di imposizione indiretta di una raccolta di capitali.
Tuttavia, l'art. 6 par. 1 lett. d) Dir. UE 7/2008 dispone che, nonostante i divieti d'imposizione di cui all'art. 5, gli Stati membri possono riscuotere imposte sulla “costituzione, iscrizione o cancellazione di privilegi ed ipoteche”. Ebbene, poiché il legislatore si è avvalso di termini distinti per designare strumenti che creano diritti preferenziali costituiti sul patrimonio di una persona, non si deve ritenere a priori che tali termini riguardino unicamente un tipo di tali diritti, vale a dire quelli di natura immobiliare.
Quindi, al pari delle operazioni di raccolta di capitali che danno luogo all'emissione di titoli rappresentativi del capitale proprio di una società, le operazioni di raccolta di capitali sotto forma di prestiti obbligazionari, esenti da qualsiasi imposizione indiretta, sono tali da indurre il mutuante a privilegiare, per valutare l'affidabilità della promessa di un certo rendimento sul suo investimento, il rendimento futuro dell'ente emittente piuttosto che il patrimonio di tale ente in quanto garanzia di rimborso.
Conclusioni
L'art. 5 par. 2 lett. b) e l'art. 6 par. 1 lett. d) Dir. UE 7/2008 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede l'imposizione di un'imposta di bollo sulle garanzie concesse sotto forma di pegni di azioni, di saldi su conti bancari o di crediti derivanti da prestiti di azionisti nonché sotto forma di cessioni di crediti, purché tali garanzie costituiscano privilegi, in quanto consentono al titolare di un credito di ottenere il pagamento preferenziale o prioritario di quest'ultimo nel caso in cui il debitore non adempia i suoi obblighi.
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Monica Greco
- Giornalista - Esperta di Fisco e BilancioRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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