La circolare INPS n. 98 del 5 giugno 2025 fornisce istruzioni operative in materia di NASpI, e in particolare relative al nuovo requisito introdotto dall'art. 1 c. 171 L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) con riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2025. In base al nuovo requisito, al cui rispetto è condizionato l'accesso all'indennità di disoccupazione, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve fare valere almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI. Ipotesi di dimissioni escluse Dalle ipotesi di cessazione volontaria sono in ogni caso escluse: le dimissioni per giusta causa; le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all'art. 55 D.Lgs 151/2001; le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute in sede protetta (art. 7 L. 604/1966). Tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa rientra anche quella relativa alle dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro. Infine, tra le fattispecie di risoluzione consensuale è altresì fatta salva l'ipotesi della risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici. La contribuzione utile al requisito delle 13 settimane Ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione sono considerati utili: i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato; i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro; i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione; i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di 5 giorni lavorativi nell'anno solare. Le settimane di contribuzione nel settore agricolo eventualmente presenti nel periodo che va dalla data di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la NASPI sono utili ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione, fermi restando i parametri di equivalenza che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di 1 settimana contributiva. Misura e durata della prestazione La norma introdotta dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) non incide sulla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI, il cui calcolo viene effettuato secondo le disposizioni già in vigore. Fonte: Circ. INPS 5 giugno 2025 n. 98
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Paolo Patrizio
- Avvocato - Professore - Università internazionale della Pace delle Nazioni UniteRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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