lunedì 05/05/2025 • 11:29
L’INL, con Nota 29 aprile 2025 n. 3984, ha aggiornato il Modello con cui il datore di lavoro può comunicare all’Ispettorato l’assenza ingiustificata del lavoratore, così come previsto dalla nuova disciplina in materia di dimissioni per fatti concludenti.
redazione Memento
Tenendo conto delle indicazioni da ultimo fornite in materia dal ministero del Lavoro (Circ. Min. Lav. 27 marzo 2025 n. 6), l'INL ha ritenuto opportuno aggiornare il modello con cui il datore di lavoro può comunicare all'Ispettorato l'assenza ingiustificata del lavoratore, così come previsto dalla nuova disciplina in materia di dimissioni per fatti concludenti (art. 19 L. 203/2024).
La Nota dell'Ispettorato fa seguito alla nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024 ed alla nota prot. 579 del 22 gennaio 2025.
Il nuovo modello è disponibile in allegato alla presente news.
La nuova disciplina delle “dimissioni tacite”
In base a quanto previsto dall’art. 19 c. 7bis L. 203/2024, il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione all’INL dell’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale (CCNL) applicato al rapporto di lavoro o, in assenza di specifica previsione, per almeno 15 giorni. L’INL può così, verificata la veridicità della comunicazione, intendere come risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, disapplicando le regole ordinarie sulle dimissioni volontarie.
In particolare, questo tipo di cessazione del rapporto di lavoro non prevede il pagamento della retribuzione né il versamento dei contributi previdenziali per i giorni d’assenza; e consente al datore di lavoro di trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso.
Il datore di lavoro può effettuare la comunicazione, a partire dal 16° giorno di assenza del lavoratore, alla sede territoriale competente dell'INL (da individuare in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro). L’INL deve verificarne la veridicità nel termine di 30 giorni dalla ricezione, anche contattando il lavoratore, il personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili.
Il lavoratore può evitare la risoluzione del contratto di lavoro dimostrando l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza per cause di forza maggiore o per fatti imputabili al datore di lavoro. Infine, la norma di cui all’art. 19 non si applica nei casi di lavoratrici in gravidanza o di genitori nei primi tre anni di vita del figlio (art. 55 D.Lgs. 151/2001).
Fonte: Nota INL 29 aprile 2025 n. 3984;
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- Avvocato - Studio ArlatiGhislandiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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