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giovedì 05/06/2025 • 14:44

Impresa Da Assonime

La profilazione tra opportunità di mercato e vincoli regolamentari

Assonime, con il position paper n. 5, ha analizzato le opportunità e le criticità legate all'uso della profilazione nei diversi settori economici, evidenziando la necessità di giungere a un quadro normativo più semplice, con l'obiettivo di orientare il mercato su principi condivisi di comportamento.

a cura di

redazione Memento

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Con il position paper n. 5 Assonime ha esamina l'uso della profilazione nei diversi settori economici, sottolineando l'urgenza di una semplificazione del quadro normativo di riferimento, al fine di garantire certezza, prevedibilità delle regole e fiducia nel mercato digitale.

Nell'economia data driven la profilazione è uno strumento di posizionamento e competitività imprescindibile per le imprese. Grazie alla raccolta e all'analisi di dati e al ricorso a sofisticate tecniche predittive, consente di indirizzare le decisioni aziendali, rispondere in modo mirato alle esigenze della clientela, favorire l'offerta di servizi e prodotti innovativi, migliorare la gestione dei relativi rischi e ridefinire “l'esperienza” della domanda e dell'offerta sul mercato. L'impatto è dirompente, consentendo di ritagliare i mercati intorno e su misura per ciascun cliente intermedio o finale.

Il GDPR definisce la profilazione come qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, ecc. (art. 4 Reg. UE 679/2016). Il punto di partenza dell'inquadramento normativo è che la profilazione, determinando il tracciamento di dati personali, solleva rilevanti questioni in termini di libertà di scelta degli utenti, specificità del consenso, trasparenza, libertà di impresa e sostenibilità dei modelli economici digitali.

Per essere lecita, la profilazione deve passare attraverso il consenso (libero, specifico, inequivocabile) dell'interessato. In caso di raccolta e analisi dei dati attraverso un sistema automatizzato che conduca ad una decisione, la profilazione è lecita se necessaria alla conclusione o all'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, oppure se autorizzata dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento, oppure si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

Quanto alle implicazioni di mercato, mentre la profilazione non è mai illecita per se, ma ben può qualificare un illecito antitrust o di concorrenza sleale, per le regole europee e nazionali è soggetta all'obbligo specifico di informazione nei confronti dei consumatori nella misura in cui si traduca in pratiche commerciali, in offerte o prezzi personalizzati.

La regolamentazione, nel presentarsi così articolata, sfaccettata e complessa, finisce per governare minuziosamente taluni ambiti dell'attività d'impresa (es. servizi digitali), anziché orientare il mercato su doverosi e condivisi principi di comportamento. È dunque urgente avviare un processo di semplificazione delle regole che, sulla scia del Semplification Omnibus annunciato dalla Commissione Europea, favorisca non il disorientamento delle imprese e la diffidenza ad investire in Europa, ma la leggibilità e applicabilità del combinato disposto di norme, la certezza e la prevedibilità del diritto e la fiducia nel mercato.

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