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venerdì 06/06/2025 • 06:00

Fisco CIRCOLARE ASSONIME

ZLS e ZES Unica 2025: l'analisi delle agevolazioni fiscali per le imprese

Con Circolare 4 giugno 2025 n. 13, titolata “Crediti d'imposta per gli investimenti realizzati nel 2025 nelle ZLS e nella ZES Unica”, Assonime analizza la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZLS, illustrando altresì le novità del 2025 sul credito d'imposta ZES Unica nonché la cumulabilità dei crediti d'imposta con il bonus Transizione 5.0.

di Gabriele Damascelli - Avvocato

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L'agevolazione 2025

Con l'edizione 2025, il credito d'imposta per investimenti nelle ZLS e nella ZES Unica per il Mezzogiorno rappresenta uno degli strumenti di incentivazione più rilevanti per le imprese italiane. Le nuove disposizioni confermano il sostegno agli investimenti produttivi in aree strategiche del territorio nazionale, mediante contributi sotto forma di credito d'imposta, a valere su limiti di spesa prefissati.

L'agevolazione mira a favorire la localizzazione di investimenti in infrastrutture produttive, contribuendo alla crescita delle imprese e allo sviluppo socio-economico delle aree interessate, il cui assetto per il 2025 è stato definito dalla legge di Bilancio 2025, dal decreto Milleproroghe e dal Decreto Coesione, con attuazione affidata a provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate (n. 25972 del 31 gennaio 2025 e n. 153474 del 27 marzo 2025), nonché al DPCM 30 agosto 2024.

Le Zone Logistiche Semplificate (ZLS): finalità e benefici

Le ZLS sono aree territoriali individuate in regioni del Centro-Nord e, dal 2025, anche in alcune Regioni in transizione (es. Umbria, Marche), concepite per creare condizioni favorevoli all'insediamento e alla crescita delle imprese, per fruire di semplificazioni amministrative, agevolazioni fiscali e benefici in ambito doganale.

Le ZLS attive nel 2025 includono: Veneto (Porto di Venezia-Rodigino), Emilia-Romagna, Liguria (Porto e Retroporto di Genova), Toscana, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia.

Riguardo i soggetti beneficiari e l'ambito territoriale dell'agevolazione, il credito d'imposta nelle ZLS è attribuito alle imprese che acquisiscono determinati beni strumentali, destinati a strutture produttive ivi ubicate ai sensi dell'art. 1 c. da 61 a 65-bis L. 205/2017, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE.

La ZES Unica per il Mezzogiorno

La ZES Unica, istituita dal 1° gennaio 2024, ha unificato le precedenti 8 ZES del Sud Italia., comprendendo le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Le imprese operanti in queste aree possono accedere al credito d'imposta per investimenti produttivi, in continuità con le misure introdotte nel 2024, e la misura 2025 è supportata da un budget di 2,2 miliardi di euro, con accesso tramite doppia finestra comunicativa (comunicazione originaria e integrativa).

Ambito soggettivo e territoriale

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile, a condizione che siano localizzate o si insedino nelle ZLS o nella ZES Unica. Sono inclusi anche soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia. Sono invece escluse:

  • le imprese in stato di liquidazione o scioglimento;
  • le imprese in difficoltà secondo il Reg. (UE) 651/2014;
  • soggetti operanti nei settori: siderurgico, carbonifero, trasporti (con eccezioni), energia, telecomunicazioni, credito e assicurazioni.

Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza, deve tenersi conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2025, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta.

Investimenti agevolabili

Il credito d'imposta si applica a investimenti:

  • facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del Reg. UE n. 651/2014;
  • relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti

Sono ammessi anche:

  • investimenti avviati nel 2024 e conclusi nel 2025 (solo per spese sostenute dal 1° gennaio);
  • acconti fatturati dall'8 maggio 2024 e riferiti a investimenti nel periodo ammissibile. (v. Provv. n. 153474 del 27 marzo 2025).

Misura del credito d'imposta

L'intensità dell'agevolazione varia in funzione della localizzazione e della dimensione dell'impresa, nel rispetto della Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022–2027.

In linea generale, la misura massima consentita è stabilita, per le grandi imprese:

a) nel 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili, realizzati nelle regioni Campania, Puglia (con esclusione degli investimenti sub c), Calabria e Sicilia;

b) nel 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili, realizzati nelle regioni Molise, Basilicata e Sardegna;

c) nel 50% e nel 40% per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle regioni, rispettivamente, Puglia e Sardegna;

d) nel 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili, realizzati nelle zone assistite dell'Abruzzo che rientrano nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Tali percentuali sono aumentate di 10 punti per le medie imprese e di 20 punti per le piccole imprese.

Maggiorazioni sono previste per investimenti in tecnologie STEP (Strategic Technologies for Europe Platform - v. Reg. UE n. 2024/795 che prevede un incremento di aiuto di 5 punti percentuali).

Procedura di accesso e comunicazioni

La fruizione del credito prevede due fasi:

  • la comunicazione originaria (prenotativa). Per la ZLS tra il 22 maggio e il 23 giugno 2025, per la ZES tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025;
  • la comunicazione integrativa (a pena di decadenza). Per la ZLS dal 20 novembre al 2 dicembre 2025, per la ZES dal 18 novembre al 2 dicembre 2025.

La trasmissione di entrambe è esclusivamente con modalità telematiche.

L'Agenzia delle Entrate, entro il 12 dicembre 2025, comunicherà le percentuali definitive da applicare all'importo indicato nelle comunicazioni integrative, determinando l'ammontare fruibile da ciascun beneficiario.

Fruizione del credito e modalità operative

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97, tramite modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione di riconoscimento. È necessaria la certificazione contabile delle spese sostenute. Per le comunicazioni integrative per le quali l'ammontare del credito d'imposta sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile previa effettuazione delle verifiche disposte in applicazione della normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011). All'esito di tali verifiche, l'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

Cumulabilità con Transizione 5.0

La Legge di Bilancio 2025 ha eliminato il precedente divieto di cumulo. È ora espressamente ammessa la cumulabilità tra credito d'imposta ZLS/ZES e il bonus Transizione 5.0, per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024, nel rispetto dei limiti previsti e del non superamento dell'intensità massima di aiuto.

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