giovedì 05/06/2025 • 05:00
Entro il 30 giugno 2025, avvalendosi del maggior termine di 180 giorni, le società dovranno approvare il bilancio relativo all'esercizio 2024. Per poter prorogare il termine per l'approvazione del bilancio, l'organo amministrativo deve verificare la presenza delle condizioni necessarie.
L'adempimento entro il 30 giugno 2025
L'art. 2364 c. 2 c.c. stabilisce che l'assemblea dei soci, deputata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio, deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero il 30 aprile 2025, nel caso di periodo amministrativo concluso il 31 dicembre 2024.
Il disposto normativo riconosce, tuttavia, la facoltà dell'organo amministrativo di derogare a tale scadenza, avvalendosi del maggior termine di 180 giorni, ossia al 30 giugno 2025, qualora risultino soddisfatte alcune specifiche condizioni qualora: in primo luogo, è necessario che la proroga del termine sia prevista dallo statuto o dall'atto costitutivo e, successivamente, devono ricorrere i seguenti presupposti alternativi fra di loro:
I sopracitati termini di approvazione riguardano esclusivamente la convocazione dell'assemblea e non quello del suo effettivo svolgimento; pertanto, la disposizione si deve ritenere rispettata nel caso di prima convocazione dell'assemblea entro il 30.6.2025 che non venga regolarmente costituita, oppure vada deserta, con l'effetto che il bilancio dell'esercizio 2024 verrà approvato in seconda convocazione, ossia successivamente alla scadenza del termine massimo ammesso dalla disciplina civilistica.
L'art. 2364 c. 2 c.c. è espressamente richiamato anche nella disciplina delle SRL dall'art. 2478-bis c. 1 c.c.
Gli amministratori, poi, in entrambi i casi prospettati di proroga, devono segnalare le cause della dilazione nella Relazione sulla gestione. Laddove la società rediga il bilancio in forma abbreviata, le indicazioni circa i motivi del rinvio, non potendo essere inserite nella Relazione sulla gestione, devono essere precisate nella Nota integrativa.
Rispetto a tale obbligo si osserva come, mentre nell'ipotesi di proroga “sistematica” risulti sufficiente richiamare l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, in presenza di rinvio “occasionale” gli amministratori siano tenuti ad indicare la specifica motivazione del rinvio. La mancata motivazione del rinvio della convocazione oltre il termine di 120 giorni non invalida la delibera di approvazione del bilancio, ma può incidere sulla responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 2392 c.c.
Le particolari esigenze giustificative
Non è richiesta una lista dettagliata delle situazioni che possono giustificare l'estensione del termine. È sufficiente che lo statuto contenga un riferimento generico che permetta di estendere il termine in presenza di particolari necessità legate alla struttura o all'oggetto sociale della società.
Dopo aver verificato che lo statuto consente la proroga, l'organo amministrativo deve controllare che ricorrano le circostanze, previste dalla legge, che giustificano la dilazione.
Le "particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società" non devono essere predeterminate dallo statuto, ma possano essere individuate caso per caso dagli amministratori.
Tra le varie possibile motivazioni, dottrina e giurisprudenza hanno fatto riferimento a:
L'iter di approvazione prorogata del bilancio a 180 giorni
Le fasi dell'approvazione del bilancio 2024 prorogato a 180 giorni prevedono:
L'omissione del deposito del bilancio presso il Registro Imprese genera una sanzione amministrativa pecuniaria per ciascun amministratore (e sindaci, ove presenti). L'importo della sanzione è previsto dall'art. 2630 c.c. e varia da 137,33 € a 1.376 € per ritardi superiori a 30 giorni.
Qualora il deposito venga fatto nei 30 giorni successivi alla scadenza, esso viene definito tardivo deposito del bilancio e comporta una sanzione ridotta a un terzo. Per un ritardo maggiore la sanzione commisurata sarà intera.
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redazione Memento
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Anche per il 2025, le assemblee potranno essere tenute mediante mezzi di telecomunicazione, permettendo ai partecipanti di intervenire e votare elettronicamente o per corrispondenza.
Patrizia Tettamanzi
- Professore Ordinario LIUC e a contratto Università Bocconi, Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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