mercoledì 04/06/2025 • 06:00
L'amministratore di condominio che su delibera dell'assemblea conferisce l'incarico al prestatore d'opera di svolgere dei lavori nel condominio assume la posizione di committente e in caso di infortunio del lavoratore sarà ritenuto responsabile dello stesso. Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Cassazione con la sentenza 18169/2025.
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La vicenda
L'amministratrice di un condominio, su delibera dell'assemblea, conferiva incarico a un giardiniere, in qualità di prestatore d'opera, di procedere alla pulizia delle grondaie condominiali ostruite dal fogliame.
Il giardiniere mentre era intento ad ispezionare una grondaia collocata in aderenza ad un'abitazione cadeva dall'alto perdendo la vita.
L'amministratrice di condominio veniva rinviata a giudizio per omicidio colposo e inosservanza della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e condannata sia in primo che in secondo grado, unitamente al condominio chiamato in causa dalle costituite parte civili in qualità di responsabile civile, e condannato, in solido con l'imputata, al risarcimento dei danni.
Avverso la sentenza di conferma della condanna pronunciata dalla Corte di Appello sia l'imputata che il condominio proponevano ricorso per cassazione.
La decisione della Suprema Corte
In relazione alla posizione dell'amministratrice di condominio, la Suprema Corte rigettava il ricorso ritenendolo infondato.
La difesa dell'amministratrice, con il primo motivo di ricorso lamentava il vizio della motivazione relativamente alla circostanza che la stessa fungesse da datrice di lavoro del prestatore d'opera deceduto, in mancanza di una deli...
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Rita Lodovisi
- Avvocato presso lo Studio Legale Ichino – Brugnatelli e AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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