mercoledì 04/06/2025 • 06:00
Entro il 30 giugno i soggetti passivi IMU che vi sono obbligati, compresi gli enti del no profit, devono presentare la dichiarazione. Nelle istruzioni alla compilazione, vi sono interessanti spunti di riflessione con riferimento ai familiari con diverse residenze e alla tardività delle dichiarazioni.
La dichiarazione IMU, tanto per la generalità dei soggetti passivi, quanto per il mondo del no profit, deve essere redatta sulla modulistica approvata dal decreto del MEF del 24 aprile 2024. Potrebbe trattarsi dell'ultimo appuntamento con questa modulistica in quanto il decreto legislativo attuativo della delega fiscale in materia di tributi locali, approvato in via preliminare lo scorso 9 maggio dal Consiglio dei Ministri, introdurrà nell'art. 1 L. 160/2019, il comma 768-bis, in luogo dei commi 769 e 770, conseguentemente abrogati, per dettare le nuove regole relative alla presentazione della dichiarazione sia per la generalità dei soggetti passivi, sia per gli enti non commerciali. A partire da quando troverà piena attuazione la novella normativa, sarà possibile presentare la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica. A legislazione vigente, invece, tale obbligo sussiste soltanto per denunciare gli immobili occupati abusivamente, per i quali l'imposta non è dovuta, e per gli enti non commerciali.
IMU/IMPi
Nella primavera 2024 è stato aggiornato il modello dichiarativo IMU/IMPi in virtù dell'art. 1 c. 82 L. 197/2022. Tale disposizione ha introdotto l'esenzione d'imposta per gli immobili occupati abusivamente, aggiungendo la previsione della lett. g-bis) nell'art. 1 c. 759 L. 160/2019, imponendo al soggetto passivo di comunicare al comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione, e il successivo venirne meno, secondo modalità telematiche che sarebbero state stabilite con apposito decreto. L'esenzione in argomento riguarda il pagamento dell'IMU per «gli immobili non utilizzabili né disponibili», per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Nel modello di dichiarazione, pertanto, sono state inserite le caselle relative all'indicazione dell'«Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l'azione giudiziale penale» e la relativa «Data della denuncia o del provvedimento di inizio dell'azione giudiziaria penale». Il modello, al ricorrere di tali fattispecie, come anticipato, deve essere presentato in esclusiva via telematica, direttamente o tramite un intermediario, al servizio telematico dell'Agenzia delle entrate.
Negli altri casi in cui è necessaria la presentazione della dichiarazione, individuati dal decreto di approvazione del modello secondo l'art. 1 c. 769 L. 160/2019, è possibile procedere anche nelle ordinarie modalità di diretta presentazione all'ufficio, o per raccomandata postale o ancora via pec.
L'obbligo dichiarativo ricorre perlopiù con riferimento al mondo delle riduzioni/esenzioni i cui presupposti non potrebbero altrimenti esser noti ai comuni. V'è da dire, al riguardo, che la dichiarazione non è sempre costitutiva dei benefici. È evidente che se la sanzione della decadenza dal beneficio è stata imposta dal legislatore soltanto per alcune agevolazioni, come ad esempio per i beni merce o per gli alloggi sociali, non possa applicarsi ad ogni fattispecie agevolativa. Nelle altre ipotesi, alla dichiarazione non può che riconoscersi, tutt'al più, valore formale la cui omissione è punibile come tale.
Il decreto legislativo approvato il 9 maggio 2025 dal Consiglio dei Ministri, al riguardo specifica che «la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria ai fini del riconoscimento delle agevolazioni». Tale previsione, più che rispondere ad esigenze di semplificazione cui la rubrica della nuova norma si rivolge (art. 27), assomiglia più all'introduzione di un generalizzato obbligo dichiarativo a pena di decadenza da ogni tipo di agevolazione. Con l'augurio che il decreto ministeriale che attuerà le modalità di invio telematico della dichiarazione, cui il legislatore demanda l'onere di individuare i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione, privi l'obbligo dichiarativo di efficacia costitutiva delle agevolazioni “a priori” e continui a riconoscerla alle sole fattispecie già individuate dal legislatore di rango primario.
Se rispetto a situazioni precedentemente dichiarate, nel 2024 non vi sono state variazioni influenti sui calcoli dell'imposta, nulla deve essere dichiarato.
Familiari con diverse abitazioni
Risultano recepite dalle istruzioni all'attuale modello le statuizioni della sentenza della Consulta n. 209/2022 che ha riscritto la definizione, ai fini IMU, di abitazione principale stabilendo che si consideri tale l'immobile nel quale il soggetto passivo d'imposta abbia stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale, indipendente dall'eventuale diverso luogo di residenza e dimora dei suoi familiari. La statuizione del giudice delle leggi vale sia dal punto di vista sostanziale, sia dal punto di vista formale. Così, non essendovi più differenza rispetto al caso dell'unica abitazione per nucleo familiare, anche l'obbligo dichiarativo previsto in caso di diverse residenze è divenuto costituzionalmente illegittimo tanto che, a differenza delle istruzioni al modello approvato nel 2022, le attuali istruzioni non lo contemplano.
La tardività non equivale all'omissione
Il modello attuale approvato nel 2024 consente ancora di dichiarare, tardivamente, le esenzioni Covid che hanno avuto fine al più tardi nel 2022. Questo aspetto è molto importante con riferimento alla generica ipotesi della presentazione tardiva. Il Dipartimento delle Finanze nel corso degli eventi della stampa specializzata di inizio 2024 ha chiarito che, in materia di tributi locali, la dichiarazione può essere presentata in ogni tempo e la tardività sanata avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. Ciò, naturalmente, sino al momento della notifica dell'accertamento. L'art. 2 c. 7 DPR 322/98 prescrive che le dichiarazioni fiscali presentate oltre i 90 giorni dalla scadenza sono da considerare omesse non assumendo, pertanto, alcuna validità. Il DPR 322/98, tuttavia, è relativo alle sole dichiarazioni aventi ad oggetto le imposte erariali e non è applicabile ai tributi locali. Nelle discipline dei tributi locali, al contrario, non viene mai operata una distinzione fra la fattispecie dell'omessa dichiarazione e la fattispecie della tardiva presentazione. Fino al momento della contestazione, pertanto, è possibile presentare la dichiarazione che deve essere considerata valida indipendentemente dal contestuale versamento della sanzione determinata secondo l'art. 13 D.Lgs. 472/97 disciplinante l'istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare errori e omissioni. Con riferimento alla possibilità di corrispondere la sanzione in misura minore grazie al ravvedimento, deve rilevarsi che il decreto Sanzioni (D.Lgs. 87/2024) ha introdotto nell'art. 13 D.Lgs. 472/97 il comma 2-ter secondo cui «la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni». In virtù dell'art. 5 D.Lgs. 87/2024, tale disposizione è applicabile per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. L'inosservanza del termine del 30 giugno 2025, pertanto, può essere sanata fruendo della riduzione della sanzione se si ottempera all'obbligo dichiarativo entro il 28 settembre 2025. Superata tale data, la nuova disposizione sul ravvedimento non inficia la possibilità di presentare la dichiarazione, in linea con il chiarimento del MEF presentabile sino alla notifica dell'accertamento, ma preclude la possibilità di invocare la riduzione della sanzione.
IMU ENC
Si rammenta che, a differenza della dichiarazione della generalità dei soggetti passivi, di valore “ultrattivo”, gli enti non commerciali sono obbligati a presentare la dichiarazione ogni anno e, come accennato, esclusivamente in via telematica.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
Entro il 16 giugno i contribuenti dovranno effettuare il versamento della prima rata IMU per il 2025, in misura pari all'imposta dovuta per il I semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno prece..
Paola Aglietta
- Dottore Commercialista e Revisore Legale in TorinoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.