martedì 03/06/2025 • 06:00
Da ieri, 2 giugno, lo sdoganamento centralizzato sarà operativo in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Una semplificazione importante per tutti gli operatori economici autorizzati AEO-C, che potranno sdoganare la merce in tutta Europa, interfacciandosi però con un unico Ufficio delle dogane, quello più vicino all'azienda.
Via libera allo sdoganamento centralizzato
A partire dal 2 giugno 2025 lo sdoganamento centralizzato sarà definitivamente operativo in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
Lo sdoganamento centralizzato è il principale strumento di semplificazione delle procedure doganali, tra quelli previsti dal Codice doganale dell'Unione europea (art. 179 Cdu). Dopo una lunga fase di allineamento e coordinamento tra i vari Paesi europei, la scadenza del 2 giugno è stata prevista dalla decisione UE 2023/2879, che ha richiesto a tutti gli Stati membri di implementare tutte le procedure necessarie a rendere operativa questa importante semplificazione.
In Italia, l'Agenzia delle dogane ha già introdotto una disciplina ad hoc per lo sdoganamento centralizzato, regolamentandone i requisiti, le modalità di autorizzazione e i poteri di controllo (circolare 30/10/2024 n. 23). Ma non solo. Dal 14 aprile è stato avviato anche un ambiente di sperimentazione per testare lo sdoganamento centralizzato a livello nazionale. Tale procedura è già operative per le dichiarazioni presentate in procedura ordinaria quando l'Ufficio di presentazione e quello di supervisione sono entrambi situati in Italia.
Anche altri Stati membri hanno già avviato iniziative volte a dare attuazione all'istituto. Da novembre la Francia ha avviato una fase pilota del sistema di sdoganamento centralizzato che dovrebbe concludersi intorno al 31 maggio 2025. Anche l'Agencia Tributaria spagnola ha fornito importanti linee guida per facilitare la transizione degli operatori verso il nuovo modello doganale unionale.
I vantaggi dello sdoganamento centralizzato
La procedura dello sdoganamento centralizzato introduce vantaggi davvero significativi per le aziende certificate AEO, autorizzandole a presentare dichiarazioni doganali presso l'Ufficio doganale competente nel luogo in cui è stabilito l'operatore, anche se la merce è presentata presso un'altra Dogana. Si tratta di una semplificazione che consente agli operatori di presentare le proprie dichiarazioni doganali presso l'Ufficio doganale del territorio in cui sono stabiliti, indipendentemente dal luogo in cui le merci sono fisicamente introdotte nell'Unione europea.
Tale strumento si applica alle operazioni doganali che coinvolgono due diversi Stati membri e consente agli operatori di presentare una dichiarazione doganale presso l'ufficio territorialmente competente – denominato "ufficio doganale di controllo" – anche quando la merce è fisicamente presentata presso un altro ufficio situato in un diverso Stato membro, detto "ufficio doganale di presentazione" (art. 179 CDU).
Assolvimento dell'IVA
La dichiarazione di importazione viene presentata nello Stato membro di sdoganamento, ma l'Iva è assolta nello Stato membro di arrivo, dove sorge la relativa pretesa impositiva. A seconda dello Stato membro, l'Iva potrà essere pretesa tramite due criteri: il "deferred payment" (art. 211, comma 1, della direttiva Iva), oppure il "postponed accounting", che consente l'inversione contabile nel periodo di riferimento, in sede di dichiarazione IVA (art. 211, comma 2, della direttiva Iva).
Le fasi dello sdoganamento centralizzato
La prima fase di applicazione ha avuto inizio il 1° luglio 2024 ed era applicabile ai regimi di importazione, deposito doganale, perfezionamento attivo e uso finale, con l'utilizzo della sola dichiarazione standard. In questa prima fase erano escluse dalla semplificazione procedurale le merci sottoposte ad accise, i beni unionali movimentati nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali e le merci sottoposte a misure di politica agricola comune. Dal 2 giugno 2025 lo sdoganamento centralizzato sarà definitivamente operativo e le imprese potranno beneficiarne per tutte le tipologie di prodotti, consentendo agli operatori di sdoganare le merci in un unico Paese e far entrare o uscire le stesse in uno Stato membro diverso da quello di sdoganamento.
Impatto economico e vantaggi
Questo strumento innovativo, sia sotto il profilo della digitalizzazione sia della semplificazione, consente una maggiore delocalizzazione del rapporto doganale, rivelandosi particolarmente vantaggioso per gli operatori attivi in aree soggette a diverse competenze territoriali. L'adozione dello sdoganamento centralizzato permetterà alle società europee, che in precedenza effettuavano le operazioni di sdoganamento presso diversi uffici doganali dislocati nel territorio dell'UE, di individuare un unico centro di competenza per la gestione delle formalità doganali (la cosiddetta "single window"). La nuova procedura consente, quindi, di creare un'unica regia interna alle aziende e di avere come interlocutore un solo Ufficio doganale. La riforma avrà, pertanto, un impatto significativo anche dal punto di vista economico, comportando una significativa ottimizzazione dei trasporti e della logistica, oltre alla diminuzione dei costi e dei tempi di sdoganamento.
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Sara Armella
- Avvocato, Studio legale Armella & AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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