giovedì 29/05/2025 • 06:00
Se non vi sono dubbi in merito al termine ultimo entro il quale il cedente/prestatore può rettificare in diminuzione la base imponibile e l'imposta, meno chiaro è il termine entro il quale il cessionario/committente che riceve la nota di variazione deve provvedere a rettificare la detrazione precedentemente effettuata.
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Procedura di variazione in diminuzione della base imponibile e dell'imposta
L'art. 26 c. 2 DPR 633/72 stabilisce che il cedente/prestatore ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, annotandola nel registro degli acquisti, di cui all'art. 25 DPR 633/72.
A sua volta, in base all'art. 26 c. 5 DPR 633/72, ove il cedente/prestatore si avvalga della facoltà di operare la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, il cessionario/committente che abbia già annotato l'operazione nel registro degli acquisti deve, in tal caso, annotare la variazione nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente/prestatore a titolo di rivalsa.
Secondo l'art. 26 c. 8 DPR 633/72, la variazione può essere effettuata dal cedente/prestatore del servizio e dal cessionario/committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica, rispettivamente, sui registri delle fatture emesse e dei corrispettivi e sul registro degli acquisti.
L'art. 18 c. 1 lett. c) DL 73/2021 ha previsto che l'obbligo di registrare la variazione non si applica in caso di procedure concorsuali di cui all'art. 26 c. 3-bis lett. a) DPR 633/72, con la conseguenza che il curatore o com...
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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