giovedì 29/05/2025 • 06:00
La disciplina dello split payment ha subito proroghe dal 2015 al 2026 tramite Decisioni UE, escludendo dal 1° luglio 2025 le società FTSE MIB. La misura ha accelerato i rimborsi IVA e semplificato la gestione fiscale. I fornitori delle società escluse dovranno così applicare la fatturazione ordinaria, con attenzione alle regole di transizione.
Split payment per le società quotate
La vicenda dello split payment , o scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/72 - legge IVA) può essere paragonata ad una recita con più atti che si susseguono nel tempo:
Nelle prime due autorizzazioni europee si dice nelle premesse che l'Italia aveva assicurato che non avrebbe chiesto la proroga; nella terza si giustifica il rinvio con la situazione conseguente all'epidemia da COVID.
Nell'ultimo atto si ricorda che l'Italia si è ripetutamente impegnata a non chiedere il rinnovo della misura speciale, ma che per onorare l'impegno ad eliminare gradualmente la misura speciale, il nostro Paese avrebbe escluso dal 1° luglio 2025 le società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB: dal punto di vista numerico dei soggetti una entità minima.
Prima di vedere gli effetti operativi di questa uscita, riteniamo opportuno constatare quali importanti effetti abbia comunque prodotto questa procedura:
la non necessità di ricorre all'esigibilità differita sulle fatture alle pubbliche amministrazioni (articolo 6, quinto comma, legge IVA), in quanto lo scopo era quello di sollevare il fornitore dalla liquidazione a debito dell'IVA prima che l'ente pagasse dopo tempi quasi biblici. Con lo split payment il fornitore non liquida l'imposta a debito ed indica la base imponibile di queste operazioni direttamente al rigo VE38 della dichiarazione annuale, (ma nessuna imposta) evitando la doppia registrazione e la doppia dichiarazione: inclusione nell'imponibile e dell'imposta solo nell'anno di riscossione; incremento e sottrazione del volume d'affari nei codici VE37 e VE39.
L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari delle fatture emesse con questa modalità è curato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. C'è ovviamente una sezione ad hoc per le società quotate, che comprende 26 soggetti, tra cui due con sede all'estero, che vengono riportate senza il codice fiscale. Ma trattandosi di società con stabile organizzazione in Italia hanno sicuramente il codice fiscale (e la partita IVA). La mancata indicazione di questo elemento comporta(va) l'impossibilità di operare la ricerca con il codice fiscale, anche se la parvità dell'elenco rende possibile la ricerca diretta.
I ben più corposi elenchi dei soggetti superstiti sono divisi in cinque parti, alle quali si accede direttamente anche solo conoscendo il codice fiscale.
I fornitori delle società quotate all' FTSE MIB devono pertanto prepararsi alla fatturazione ordinaria, utilizzando la data del 1° luglio prossimo come discriminante in funzione della data di effettuazione dell'operazione.
La difformità più significativa riguarda le fatture riepilogative (come le chiama la direttiva) o differite, emesse nei primi giorni del mese successivo. Le specifiche tecniche e le FAQ dell'Agenzia delle entrate suggeriscono di datarle con l'ultimo giorno del mese in cui sono avvenute le consegne, così che la registrazione può avvenire entro il giorno 12 del mese successivo. Se la fattura riassume le consegne di giugno deve ancora essere in split payment.
Osservazioni
Per i fornitori che non si accorgeranno di questa modifica e dovessero continuare ad emettere fatture per luglio 2025 in split payment nei confronti di questi soggetti, le società clienti non possono accettarle e l'unica soluzione è quella di stornarle con una nota credito e riemetterle in regime di imponibilità ordinaria. L'articolo 26 della legge IVA considera come unico soggetto abilitato alla rettifica l'emittente della fattura e non il cliente.
Questa procedura si era resa necessaria al momento dell'inserimento dei soggetti negli elenchi, senza che il fornitore avesse provveduto alla fattura in split payment. Oggi occorre procedere in senso inverso.
Il criterio scriminante tra vecchio e nuovo regime è dato dall'esigibilità dell'imposta (art. 9 del DM 23 gennaio 2015, pubblicato nella GU n. 27 del 3 febbraio 2015, come interpretato dalla circolare 1/E del 9 febbraio 2015), cui consegue sia la necessità di stornare la fattura divenuta errata, con la riemissione di quella con IVA ordinaria (§ 7 della circolare 15/E del 13 aprile 2015).
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Giuseppe Moschella
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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