lunedì 26/05/2025 • 15:29
L’INPS, con Circ. 26 maggio 2025 n. 96, fornisce un riepilogo dell’istituto dei permessi retribuiti per i lavoratori donatori di sangue, indicando inoltre le istruzioni operative UNIEMENS al fine di consentire ai datori di lavoro il recupero a conguaglio delle retribuzioni anticipate ai dipendenti.
redazione Memento
Tutti i lavoratori subordinati che donano gratuitamente il sangue (o emocomponenti) hanno diritto ad un permesso retribuito per l'intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione. I contributi previdenziali relativi ai giorni di assenza sono accreditati tramite contribuzione figurativa.
Con la circolare 26 maggio 2025 n. 96, l’INPS riepiloga le disposizioni che regolano la materia in argomento e fornisce istruzioni operative per il rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte per le giornate o le ore di riposo fruite, rispettivamente, dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione stessa.
Beneficiari e regole di determinazione della retribuzione spettante
L’INPS è tenuto a rimborsare il datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Al lavoratore dipendente che sia stato accertato idoneo alla donazione spetta la retribuzione corrispondente alle ore non lavorate corrispondenti alla giornata di riposo.
Pertanto, al lavoratore che ha effettuato la donazione sangue spetta la retribuzione che sarebbe stata percepita in busta paga (con riferimento alle voci fisse e continuative a esclusione degli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente) in caso di effettiva prestazione dell’attività lavorativa.
Al lavoratore giudicato inidoneo alla donazione sangue, diversamente, spetta la retribuzione limitatamente al tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità.
Pertanto, il lavoratore dipendente inidoneo ha diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità.
Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia al tempo necessario per lo spostamento del lavoratore alla sede di servizio.
Il datore di lavoro, entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione può ottenere il rimborso dell’importo della retribuzione pagata direttamente al lavoratore, avendo cura di conservare per 10 anni la seguente documentazione:
Rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori
Il datore di lavoro deve compilare il flusso Uniemens specificando i dati informativi relativi alla tipologia di assenza intervenuta nel mese in cui si verifica l’evento, nonché quelli specificamente riferiti al conguaglio della retribuzione anticipata secondo le seguenti istruzioni operative:
Datori di lavoro che non operano con il sistema del conguaglio
Le somme corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori domestici sono rimborsate direttamente ai datori di lavoro.
La domanda di rimborso deve essere inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione.
Requisiti per il rimborso
A) Limite quantitativo minimo della donazione
Il quantitativo minimo che la donazione di sangue deve raggiungere, affinché sussista sia il diritto del lavoratore alla giornata di riposo che alla relativa retribuzione, con conseguente facoltà del datore di lavoro di chiedere il rimborso, è fissato in 250 grammi.
B) Centri autorizzati al prelievo
Il prelievo di sangue deve risultare dal certificato redatto dal medico responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale (o della relativa articolazione organizzativa) o dell’unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione e l’accreditamento secondo le modalità previste dalle Regioni e dalle Province autonome.
C) Dichiarazione del donatore
Il godimento della giornata di riposo e della relativa retribuzione, specificata nel suo ammontare, nonché la gratuità della cessione del sangue, devono risultare dalla dichiarazione rilasciata dal donatore.
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Stefania Coiana
- Consulente del lavoro in CagliariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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