martedì 27/05/2025 • 06:00
La Legge di Bilancio 2025 ha portato a regime la facoltà di rivalutare le partecipazioni ai sensi dell'art. 5 L. 448/2001, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva in misura pari al 18%. Contestualmente, con atto di indirizzo del 27 febbraio 2025, il MEF ha chiarito i presupposti fondativi dell'abuso del diritto disciplinato dall'art. 10-bis Statuto del Contribuente.
La Legge di Bilancio 2025 ha confermato la rivalutazione delle partecipazioni con imposta sostitutiva al 18%. Leciti i regimi alternativi scelti dal contribuente, salvo operazioni circolari senza sostanza economica che restano abusive (abuso del diritto di cui all'art. 10-bis Statuto del Contribuente).
Tale principio preordinato del nostro sistema tributario richiede che per una contestazione è necessario il realizzo di un vantaggio fiscale indebito, ottenuto anche attraverso l'applicazione di regimi di imposizione sostitutiva, in assenza di sostanza economica, cioè laddove gli atti posti in essere non siano idonei a produrre vantaggi significativi diversi da quello fiscale che quindi assume una connotazione di essenzialità.
Tuttavia, non possono essere contestate legittime scelte dei contribuenti tra diversi regimi offerti dalla normativa. In tal senso, il recesso atipico, nel quale un socio, dopo aver rivalutato le partecipazioni, cede le stesse agli altri soci (ovvero alla società medesima che acquista azioni proprie), è da considerarsi legittimo. Viene così ribaltato l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate che riteneva abusive tali operazioni (da ultimo, Risp. AE 9 ottobre 2024 n. 195).
Di contro, restano abusivo le operazioni meramente circolari, nelle quali, la concatenazione di operazioni, non comporta una modifica della situazione di partenza e il contribuente realizza una sostituzione di categoria reddituale, passando – tipicamente – da un reddito di capitale (cioè, dividendi tassati al 26%), ad un reddito diverso (cioè, plusvalenza tassata al 18%). È il caso del socio che, dopo aver rivalutato le partecipazioni, cede le stesse ad altra società dallo stesso interamente posseduta che provvede a rimborsare il debito. Si badi che, anche in questo caso, devono essere verificate le ragioni extrafiscali (es. costituzione della holding) potendo le stesse portare a considerare l'operazione legittima.
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