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lunedì 26/05/2025 • 06:00

Impresa Dal CNDCEC

Modello 231: rischio di infiltrazioni criminali e self cleaning preventivo

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo rappresenta un concreto presidio di legalità aziendale per dimostrare l'estraneità a condotte illecite e la capacità di prevenzione del rischio di infiltrazione mafiosa: questo quanto emerge dal prezioso Documento di studio del CNDCEC sul rischio di infiltrazioni criminali e self cleaning preventivo.

di Piercarlo Felice - Avvocato, consulente AML/231/Privacy

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La Commissione “Compliance e MOG D.Lgs. 231/2001 per aziende sottoposte a misure di prevenzione CAM”, nell'ambito dell'area di delega “Compliance e modelli organizzativi delle imprese”, cui sono delegati i due Consiglieri nazionali del CNDCEC Fabrizio Escheri ed Eliana Quintili, sotto la presidenza della Dott.ssa Camilla Zanichelli, ha elaborato il prezioso Documento “Rischio di infiltrazioni criminali e «self cleaning» preventivo: il ruolo del Modello 231”.

Nel solco del lavoro avviato con il precedente Documento “Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nelle società sottoposte a misure di prevenzione CAM”, la Commissione approfondisce il tema dell'adozione di un Modello 231 nelle imprese che intendano dimostrare la propria estraneità a condotte illecite, rafforzando la propria capacità di prevenzione del rischio di infiltrazione mafiosa, sia nei casi in cui le stesse siano destinatarie di un procedimento finalizzato all'applicazione di misure di prevenzione, sia nei casi in cui vogliano attestare la propria affidabilità nei confronti delle autorità pubbliche o del mercato. Il Documento ha la finalità di offrire un quadro operativo e interpretativo utile ai professionisti chiamati, a vario titolo, a supportare le imprese nell'attività di implementazione di “sistemi 231” in ottica di self cleaning preventivo. Le più recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia di misure di prevenzione, nel contesto delineato dal Codice Antimafia, dimostrano, chiaramente, che l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 rappresenta un concreto presidio di cultura della legalità aziendale. Il documento esamina la necessità di aggiornare o adeguare un Modello 231 già adottato, ma rivelatosi inefficace o meramente formale, oltre al percorso di adozione ex novo di un assetto organizzativo conforme ai requisiti sostanziali previsti dalla normativa e riconosciuti dalla prassi giurisprundenziale. L'efficacia del Modello è valutata non solo in termini di mera conformità documentale, quanto piuttosto in relazione alla concreta implementazione dei presidi di controllo, alla cultura aziendale della legalità, al grado di autonomia dell'Organismo di vigilanza e all'efficacia della sua attività.

Grazie al lavoro della Commissione si offre un supporto tecnico-giuridico alle imprese che, pur operando in contesti a rischio, intendano avvalersi di strumenti preventivi credibili e funzionali a rafforzare il proprio profilo reputazionale, tutelare la continuità aziendale e collaborare efficacemente con le istituzioni. L'adozione di un Modello 231 concretamente efficace rappresenta uno strumento formidabile di prevenzione e mitigazione del rischio di applicazione di misure di prevenzione, garantendo alle aziende di poter affermare la propria affidabilità nel sistema economico-finaziario, sociale e giudiziario. Nell'elaborato viene offerto un quadro operativo e interpretativo utile a guidare le imprese verso soluzioni strutturate, coerenti e aderenti ai principi di legalità sostanziale. Il lavoro si propone, allo stesso tempo, come strumento di approfondimento per i professionisti che, in qualità di consulenti ovvero componenti degli Organismi di Vigilanza, sono chiamati a supportare le imprese in queste delicate attività. Una corretta impostazione metodologica, una solida base normativa e una lettura consapevole delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza sono elementi essenziali per garantire un'assistenza tecnica qualificata, capace di coniugare le esigenze di tutela dell'impresa con gli standard di compliance richiesti dall'ordinamento.

In virtù di quanto premesso, risulta interessante approfondire gli aspetti d'implementazione di un sistema di self cleaning, strettamente legato all'adozione di un adeguato MOG, in organizzazioni a rischio d'infiltrazione o contaminazione mafiosa per le quali è stata avanzata una contestazione o commisurata una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 34 (“amministrazione giudiziaria dei beni e delle aziende”) e dell'art. 34-bis (controllo giudiziario delle aziende) ai sensi del Codice Antimafia (“CAM”) ex D.Lgs. 159/2011. Tra le fattispecie analizzate si evidenzia il rapporto esistente tra il D.Lgs. 231/2001 e le previsioni ai sensi dei citati artt. 34 e 34-bis CAM. Pare opportuno ricordare come l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (art. 34 CAM) preveda la nomina di un Giudice Delegato e di uno o più Amministratori giudiziari e che questi ultimi possano esercitare poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali, in un perimetro definito dal Tribunale “secondo le esigenze di prosecuzione dell'attività”, carattere peculiare della sottesa previsione normativa. Quanto previsto dalla fattispecie dell'art 34-bis CAM rappresenta una misura meno invasiva rispetto alla fattispecie prevista dall'art. 34. L'Amministratore giudiziario, fin dal momento del suo insediamento, dovrà valutare la specifica realtà aziendale, effettuando un'analisi dei rischi e valutando preliminarmente sia le criticità gestionali in essere, sia la possibilità di commissione di illeciti futuri.  È di fondamentale importanza per l'Amministratore giudiziario, anche al fine di esprimere un giudizio sulla continuazione dell'attività, assumere un approccio predittivo teso, da un lato, a verificare che l'impresa sia dotata di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensione della stessa, capace di intercettare tempestivamente gli indizi della crisi e soprattutto la perdita di continuità aziendale e, dall'altro, a predisporre strumenti di monitoraggio interno in attuazione del Modello 231, in grado di prevedere le condizioni relative alla tutela della continuità aziendale. In un'ottica di risk based approach, con particolare riferimento alla fattispecie oggetto del provvedimento penale, saranno fondamentali: il check-up aziendale; la valutazione del sistema di controllo interno; l'identificazione di attività e processi operativi; l'individuazione dei fattori di rischio; la mappatura delle aree sensibili e dei processi a rischio reato; la valutazione finale del rischio reato; la gestione del rischio e le attività di risk response. L'adozione del Modello 231, seguita dall'attività di vigilanza e controllo periodico da parte dell'Organismo di vigilanza che si interfaccia con il Tribunale mediante l'Amministratore giudiziario, saranno impresicndibili per bonificare l'azienda.

Andando, poi, alla tematica del self cleaning preventivo, allorquando l'ente si avveda autonomamente di un rischio di infiltrazione o, comunque, in caso di irregolarità dalle quali possa discendere l'applicazione delle procedure di cui agli artt. 34 e 34-bis del Codice Antimafia, il compito della società non è semplicemente finalizzato a un'ottimizzazione della forma organizzativa, quanto porre le basi per l'eliminazione delle cause legate alla possibilità di concreta infiltrazione.  Intercettare talune non conformità nella gestione aziendale dimostra la validità dei meccanismi di attuazione e controllo del Modello organizzativo, anche se in una prospettiva reattiva o post factum. Nella redazione o aggiornamento del MOG della società che rischia di essere sottoposta ad amministrazione giudiziaria, controllo giudiziario ovvero prevenzione collaborativa oltre alle criticità connesse alla costruzione di un MOG capace di colmare reali carenze organizzative, si innestano le complessità derivanti dalla necessità di intercettare e valorizzare le aspettative non solo dell'organo di gestione, ma anche dei potenziali referenti delle misure di prevenzione, quali il Tribunale, il Giudice delegato e gli Amministratori giudiziari attivi sul territorio. Lungo questo solco la prassi applicativa, l'elaborazione giurisprudenziale sui contenuti dei Modelli organizzativi delle imprese già sottoposte a procedure antimafia e le indicazioni veicolate dai Protocolli di legalità dovranno rappresentare una autentica “best practice” per l'ente che, operando nello stesso settore, voglia mitigare, in modo efficace, i rischi di infiltrazione e, di conseguenza, proteggersi, in modo proattivo, dai medesimi o similari fatti contestati ad altre società operanti in settori analoghi.

Concludendo l'analisi, non certo esaustiva, del pregevole Documento predisposto dalla Commissione “Compliance e MOG D.Lgs. 231/2001 per aziende sottoposte a misure di prevenzione CAM”, non ci si può astenere dall'evidenziare che, pur in assenza di specifici Protocolli di legalità, l'eventuale notizia dell'instaurazione di procedimenti penali o di prevenzione a carico di aziende operanti nello stesso segmento di attività dovrà incentivare l'Ente a dare avvio a un serio percorso di autovalutazione, rinnovazione del risk assessment ed, eventualmente, a un processo di self cleaning, per eliminare definitivamente le cause, anche solo potenziali, di contaminazione criminale, ovvero per ottimizzare i processi che potrebbero essere soggetti a tali rischi.

Fonte: Studio CNDCEC 22 maggio 2025

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