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venerdì 23/05/2025 • 15:17

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie: aliquota IVA

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta 23 maggio 2025 n. 141, ha chiarito che alla cessione di DPI o dispositivi medici si applica ancora l'aliquota IVA ridotta del 5% in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore alla vendita al dettaglio, sempre nel rispetto del requisito dell'uso per finalità sanitarie.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 141 del 23 maggio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se i beni ceduti sono dei DPI o dei dispositivi medici, compresi in una delle voci doganali individuate dall'ADM nell'allegato I della circolare 5/D del 2023, l'aliquota IVA ridotta del 5% si applica in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio, dato che il requisito dell'uso per finalità sanitarie può ritenersi soddisfatto ogniqualvolta non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario (cfr. Circ. AD n. 45/2020 e Risp. AE 213/2021).

Benché il progressivo abbandono dei protocolli di sicurezza Covid possa aver eliminato l'obbligo di utilizzare i beni da parte di soggetti diversi dal personale sanitario, in molti settori si è continuato a utilizzarli ''su base volontaria'', proprio per l'accresciuta sensibilità alla protezione della salute dell'individuo, inteso sia come lavoratore, sia come cliente/utente.

In numerosi documenti di prassi, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito la corretta applicazione del regime IVA agevolato del 5%. In particolare, la Circ. AE 15 ottobre 2020 n. 26/E precisa che per ''articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie'' si intendono i beni con le caratteristiche di dispositivi di protezione individuale (DPI) o di dispositivo medico (DM), che rientrano nei codici di classifica doganali individuati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) nella Circ. AD 30 maggio 2020 n. 12/D (e successivi aggiornamenti contenuti nelle Circ. AD 3 marzo 2021 n. 9/D e Circ. AD 14 febbraio 2023 n. 5/D).

La Circ. AE 15 ottobre 2020 n. 26/E chiarisce altresì che l'elenco dei beni agevolabili contenuto nel c. 1 dell'art. 124 (ora n. 1ter.1.) è tassativo e più ristretto di quello individuato dai codici TARIC la particella ''ex'', anteposta alla voce doganale, significa infatti ''una parte di'', imponendo così di individuare all'interno della voce considerata quali beni siano agevolabili e quali esclusi ai sensi della citata disposizione.

Altro requisito che deve sussistere per applicare l'aliquota IVA ridotta del 5% è la finalità sanitaria nel senso che i beni, oltre a essere inclusi in detto elenco, devono essere ceduti allo scopo di contrastare la diffusione di virus e altri agenti patogeni, fungendo così da strumento di prevenzione del contagio.

La normativa di riferimento non definisce un ambito soggettivo di applicazione e dunque la finalità sanitaria va intesa in senso oggettivo: sono cioè agevolabili quei beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a proteggere gli utilizzatori e la collettività dal contagio di virus e epidemie, senza a nulla rilevare il soggetto che li cede e li acquista, né lo stadio di commercializzazione dei medesimi beni.

Sebbene l'attuale situazione sia caratterizzata dall'assenza di un'emergenza sanitaria quale quella del 2020, né il legislatore nazionale né quello unionale sono nel frattempo intervenuti per modificare l'agevolazione IVA in commento che pertanto deve ritenersi tutt'ora in vigore. D'altra parte, è innegabile che l'esperienza pandemica da Covid19, con la sua straordinaria diffusione e le sue gravi conseguenze sanitarie, sociali ed economiche, ha contribuito non poco al radicarsi di una spiccata sensibilità rispetto alla prevenzione, all'igiene e alla protezione della collettività.

Nel caso di specie, la società istante opera nel settore del commercio all'ingrosso di articoli antinfortunistici e, nello specifico, di ''indumenti da lavoro, di apparecchiature ed articoli di protezione delle vie respiratorie, di materiale antinfortunistico quali guanti, tute di protezione, calzari e soprascarpe, mascherine, cuffie copricapo e altro ed in genere articoli monouso provvisti di marcatura CE e certificazione DPI''.

L'Istante chiede ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 124 DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che, modificando la Tabella A, Parte IIbis, allegata al DPR 633/72 ha disposto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5% per i beni necessari al contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid19. L'AE ha confermato l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5%, anche fuori dal contesto di emergenza sanitaria.

Fonte: Risp. AE 23 maggio 2025 n. 141

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