venerdì 23/05/2025 • 06:00
Per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2025, da gennaio a fine marzo, il bollo dovrà essere corrisposto entro il 3 giugno 2025 sempre che l'importo superi 5mila euro. In caso contrario si potrà optare per il versamento entro il 30 settembre 2025, posticipando così di qualche mese il pagamento delle somme dovute al fisco.
La soglia di 5.000 euro riguarda l'importo dell'imposta di bollo dovuta nel trimestre. Qualora ci si attesti sotto tale soglia, il versamento potrà essere posticipato ad una data successiva prevista dall'Agenzia delle Entrate.
Quando versare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche?
Va ricordato che l'importo complessivo dell'imposta di bollo, inerente alle fatture elettroniche, dev'essere versato dal contribuente mediante presentazione del modello F24.
L'Agenzia delle Entrate elabora, per ogni trimestre solare, le fatture elettroniche trasmesse all'SdI ed elaborate senza scarto, per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo. Sono considerati anche i documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri: se è valorizzato a “SI” il campo “Bollo virtuale”, questi documenti verranno considerati per il calcolo dell'imposta di bollo da pagare.
Se invece sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l'assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l'Agenzia le evidenza al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente. L'esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e corrispettivi” di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:
Ora, come previsto dall'Agenzia delle Entrate:
scadenza versamento bollo se superiore a 5000 € |
scadenza versamento bollo se inferiore a 5000 € |
|
---|---|---|
1° trimestre |
31 maggio |
30 settembre |
2° trimestre |
30 settembre |
30 novembre |
3° trimestre |
30 novembre |
|
4° trimestre |
28 febbraio dell'anno successivo |
29 febbraio se anno bisestile |
Per l'anno 2025, i termini saranno i seguenti:
Attenzione: se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre 2025 non supera 5.000 euro, il versamento dei primi due trimestri si potrà eseguire entro il 1° dicembre (primo giorno non festivo dopo il 30 novembre).
Si prendano due esempi:
A) un soggetto passivo, nel primo trimestre 2025, raggiunge la somma di € 2.500 di imposta di bollo. Egli potrà optare per versare al 30 settembre 2025 la somma all'erario. Se però egli nel 2° trimestre 2025 raggiunge la somma di € 1.500 di imposta di bollo (somma che l'agenzia delle entrate rende disponibile proprio il 20 settembre), rimarrà sotto alla soglia di 5.000 per entrambi i trimestri e potrà quindi optare per il versamento unico entro il 30 novembre.
B) un soggetto passivo, nel primo trimestre 2025, raggiunge la somma di € 3.500 di imposta di bollo. Egli potrà optare per versare al 30 settembre 2025 la somma all'erario. Se però egli nel 2° trimestre 2025 raggiunge la somma di € 2.500 di imposta di bollo (somma che l'agenzia delle entrate rende disponibile proprio il 20 settembre), sarà sopra alla soglia di 5.000 per entrambi i trimestri e dovrà effettuare il versamento entro il 30 settembre.
Come si versa?
L'art. 6 DM 17 giugno 2014 ha disciplinato l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l'obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta, disponendo modalità e termini di versamento.
L'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all'interno del tracciato record della FE.
Dopo il periodo di avvio della fatturazione elettronica, nell'ottica di fornire ai contribuenti una procedura utile per il corretto assolvimento dell'imposta di bollo, è stato previsto che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all'interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all'imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (elenco A), integrati dall'Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta (elenco B).
I soggetti Iva possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all'imposta di bollo e, nel caso di omissione dell'indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l'integrazione elaborata dall'Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta. Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell'integrazione elaborata dall'Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall'integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell'Agenzia.
Va prestata attenzione al fatto che la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche non va confusa con il “bollo virtuale”, ossia la modalità di pagamento indicata dall'art. 15 DPR 633/72, secondo cui l'imposta di bollo può essere assolta virtualmente, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti definiti con appositi decreti ministeriali. Tale procedura consiste nella richiesta di apposta autorizzazione all'Agenzia delle Entrate, nell'indicazione dell'assolvimento del bollo virtuale sui documenti cartacei, nella presentazione di una dichiarazione annuale per la liquidazione dell'importo dovuto per l'imposta di bollo e nel versamento tramite modello F24.
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