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martedì 20/05/2025 • 16:25

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Lavoro straordinario infermieri dipendenti SSN: quando non si applica il 5%

L'imposta sostitutiva del 5% non si applica ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera istante e svolgente attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche (Risp. AE 20 maggio 2025 n. 139).

a cura di

redazione Memento

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L'Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 20 maggio 2025 n. 139, ha fornito chiarimenti in tema di applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 5% sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN.

L'art. 1 c. 354 L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) ha introdotto un'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5%, da applicare ai compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto sanità, triennio 2019-2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il tenore letterale della norma circoscrive tassativamente l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva in parola ai compensi per lavoro straordinario, di cui all'articolo 47 del richiamato CCNL del Comparto Sanità (requisito oggettivo), erogati agli "infermieri" dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (requisito soggettivo).

Dunque, affinché l'imposta sostitutiva agevolata possa trovare applicazione, è necessaria la coesistenza dei due requisiti sopra citati.

Ciò posto, si ritiene che l'imposta sostitutiva del 5% prevista dall'art. 1 c. 354 L. 207/2024, non si applichi ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera istante e svolgente attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche.

Fonte: Risp. AE 20 maggio 2025 n. 139

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