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martedì 20/05/2025 • 15:44

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Impatriati: contratto di lavoro tra dirigente e società calcistica sulla base di CCNL

L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 20 maggio 2025 n. 138, interviene sull'applicabilità del regime speciale per lavoratori impatriati ai dirigenti di società calcistiche che sottoscrivono contratti regolati dal CCNL Dirigenti Industria.

a cura di

redazione Memento

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L'istante è un cittadino straniero che, nel 2022, ha stipulato un contratto a tempo determinato con una società calcistica professionistica italiana, ricoprendo la qualifica di dirigente con applicazione del CCNL “Dirigenti Industria”. Non si tratta dunque di un “lavoratore sportivo professionista” ai sensi della nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 36/2021, che ha sostituito la storica L. 91/81.

La residenza fiscale in Italia è stata acquisita nel 2023, in seguito alla stipula del contratto, senza che nei due anni precedenti l'istante fosse fiscalmente residente in Italia. Il soggetto, per prudenza, non ha richiesto al datore di lavoro l'applicazione immediata del regime agevolato, in quanto incerto sulla permanenza minima di due anni richiesta dalla normativa per accedere al beneficio.

Il quesito riguarda la possibilità di applicare il regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall'art. 16 c. 1 D.Lgs. 147/2015, anziché il regime specifico per “lavoratori sportivi” di cui al comma 5-quater, trattandosi di un rapporto di lavoro dirigenziale regolato dal CCNL Dirigenti Industria e non dalla disciplina dei lavoratori sportivi professionisti.

Il ruolo svolto dal “Chief Football Officer” prevedeva il coordinamento e la supervisione dell'intera area tecnico-sportiva della società, con compiti di collegamento tra proprietà, consiglio di amministrazione, area sportiva e dipendenti, senza però esercitare direttamente attività sportiva né gestire rapporti diretti con calciatori o tecnici. Le attività sportive vere e proprie erano affidate ad altre figure come direttore sportivo, allenatore, tecnici e preparatori.

La soluzione prospettata dal contribuente

Secondo l'istante, il proprio rapporto di lavoro non rientra nel regime speciale per lavoratori sportivi, ma in quello ordinario per lavoratori impatriati, e intendeva quindi usufruirne compilando il Modello Redditi Persone Fisiche 2024, relativo ai redditi prodotti nel 2023, primo anno di residenza fiscale italiana.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate parte dall'analisi dell'art. 16 c. 1 D.Lgs. 147/2015, che prevede una tassazione ridotta (solo il 30% dei redditi concorre alla formazione del reddito complessivo) per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, non siano stati residenti nei due anni precedenti e si impegnino a rimanere almeno due anni, svolgendo attività lavorativa prevalentemente in Italia.

Il successivo comma 5-quater disciplina, invece, il regime fiscale agevolato destinato ai lavoratori sportivi, chiarendo che vi rientrano solo i rapporti di lavoro regolati dalla L. 91/81 (ora abrogata) e dal D.Lgs. 36/2021, nell'ambito di discipline riconosciute dal CONI e con specifici requisiti di età e ammontare del reddito.

L'Agenzia richiama la Ris. AE 30 giugno 2023 n. 38, che ha precisato i presupposti del regime agevolato per lavoratori sportivi: occorre un rapporto di lavoro disciplinato dalla L. 91/81 o dal D.Lgs. 36/2021, nelle discipline riconosciute dal CONI e con compensi superiori alle soglie fissate. In assenza di questi requisiti, si può applicare, ricorrendo le altre condizioni di legge, il regime ordinario per lavoratori impatriati.

Il D.Lgs. 209/2023, che ha riformato il regime degli impatriati dal 29 dicembre 2023, prevede che le vecchie disposizioni continuino a valere per chi ha trasferito la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2023 o, per i lavoratori sportivi, chi ha stipulato il relativo contratto entro la stessa data.

Nel caso oggetto dell'istanza, poiché il contratto di lavoro è regolato dal CCNL Dirigenti Industria e non dalla normativa sui lavoratori sportivi professionisti, e considerato che la residenza fiscale in Italia è stata acquisita entro il 31 dicembre 2023, il dirigente può applicare il regime speciale per lavoratori impatriati ex art. 16 c. 1 D.Lgs. 147/2015, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti normativi.

È importante sottolineare che il beneficio può essere fruito anche senza istanza preventiva al datore di lavoro, direttamente in dichiarazione dei redditi, come previsto dalla normativa.

Fonte: Risp. AE 20 maggio 2025 n. 138

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