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martedì 20/05/2025 • 15:39

Lavoro DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Lavoro dipendente: chiarimenti operativi sugli sgravi della Legge di bilancio 2025

La circolare 4/2025 dell'Agenzia delle Entrate commenta e chiarisce le novità fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2025, con particolare attenzione agli effetti su IRPEF, detrazioni, bonus e misure di welfare per i lavoratori dipendenti.

di Luca Furfaro - Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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  • Tempo di lettura 2 min.
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La circolare 4 dell'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative, non senza ritardo per l'avvio operativo dal 1° gennaio 2025, per uniformare l'azione sulle novità fiscali della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), riguardanti IRPEF e tassazione dei redditi da lavoro dipendente.

Alcune conferme rispetto al 2024 e novità che portano ad una più complessa (ed incerta) gestione del carico fiscale. Nell'articolo si proverà ad offrire una panoramica del commento dell'Agenzia delle Entrate soffermandoci sugli aspetti maggiormente impattanti per i rapporti di lavoro dipendente.

Scaglioni e bonus 100 euro

Per quanto riguarda le conferme, la legge di bilancio 2025 stabilizza, rendendole strutturali, le novità introdotte nel 2024 dal D.Lgs. 216/2023:

A partire dal 2025, si applicano tre scaglioni di reddito:

  • 23% fino a 28.000 euro;
  • 35% tra 28.001 e 50.000 euro;
  • 43% oltre 50.000 euro.

Per i redditi da lavoro dipendente (escluse pensioni):

  • La detrazione base aumenta da 1.880 a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro.
  • Conseguente ampliamento della no tax area a 8.500 euro, allineata a quella per i pensionati.

Per il trattamento integrativo, il meccanismo correttivo viene mantenuto per assicurare l'accesso anche dopo l'incremento della detrazione.

Somma aggiuntiva ed ulteriore detrazione

La legge di bilancio 2025, a parziale recupero dell'eliminazione dell'esonero sulla quota contributiva conto dipendente, introduce, a partire dal comma 4, una serie di misure volte a sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti, escludendo esplicitamente i titolari di redditi da pensione. Gli interventi si articolano principalmente su due fronti: una somma aggiuntiva esente da imposizione per redditi inferiori a 20.000 euro e una detrazione d'imposta per redditi compresi tra 20.000 e 40.000 euro.

Ai lavoratori dipendenti (art. 49 TUIR) con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito (bonus). L'importo è calcolato applicando al reddito da lavoro dipendente percepito una percentuale che varia secondo il reddito teorico annuale:

  • 7,1% se il reddito non supera 8.500 euro
  • 5,3% se compreso tra 8.501 e 15.000 euro
  • 4,8% se superiore a 15.000 euro

Importante conferma dell'Agenzia delle Entrate è che, ai fini del calcolo, il reddito è rapportato all'intero anno (comma 5), anche se il rapporto di lavoro è stato solo parziale.

Detrazioni per familiari a carico

Con il comma 11 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025, il legislatore interviene in modo significativo sull'art. 12 del TUIR, ridefinendo i criteri di accesso alle detrazioni fiscali per familiari a carico. Le novità coinvolgono in particolare i figli di età superiore ai 21 anni, gli altri familiari conviventi e, in modo rilevante, la platea di soggetti che possono beneficiarne in funzione della cittadinanza e della residenza del nucleo familiare.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda la detrazione per i figli a carico. La nuova formulazione dell'art. 12 c. 1 lett c) stabilisce che la detrazione spetta solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30, salvo che siano figli con disabilità, per i quali non si applica alcun limite anagrafico.

Si tratta di un restringimento rispetto alla normativa precedente, che riconosceva il beneficio anche oltre i 30 anni, a condizione che il figlio rientrasse nei limiti di reddito previsti.

Il legislatore interviene anche sulle categorie di figli ammessi, includendo:

  • figli naturali riconosciuti;
  • figli adottivi, affidati o affiliati;
  • figli conviventi del coniuge deceduto.

Nel caso dei figli del coniuge defunto che convivono con il contribuente, non è applicabile il beneficio alternativo della detrazione per coniuge a carico.

Il comma 11 della legge modifica anche la lettera d) dell'art. 12, restringendo ulteriormente la platea dei familiari per i quali è possibile fruire della detrazione per altri familiari. In particolare, restano ammessi solo gli ascendenti conviventi (es. genitori e nonni). Viene quindi eliminato il riferimento all'art. 433 c.c., che includeva anche altri soggetti come generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle conviventi o percettori di assegni alimentari non giudiziali.

Le modifiche introdotte si riflettono anche su tutte le disposizioni che fanno riferimento all'art. 12 del TUIR, comprese quelle relative alla deducibilità o detraibilità di oneri (spese mediche, istruzione, ecc.) e alle misure di welfare aziendale. Dal 2025, le agevolazioni fiscali legate a spese sostenute per familiari a carico si applicano solo per figli, coniugi non separati e ascendenti conviventi.

In particolare, ai sensi dell'art. 51 del TUIR, l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente di beni e servizi erogati dal datore di lavoro per finalità di welfare sarà valida solo se destinati ai familiari come sopra ridefiniti.

Va però segnalato che il comma 4-ter dell'art. 12 continua a garantire che i figli che non danno diritto alla detrazione (ad es. over 30 senza disabilità), ma sono fiscalmente a carico in base al reddito, sono comunque considerati figli a carico ai fini delle detrazioni e deduzioni per spese sostenute in loro favore. Questo significa, ad esempio, che un figlio di 35 anni, disoccupato e convivente, con reddito inferiore a 2.840,51 euro annui, rientra comunque nel perimetro fiscale utile per dedurre spese sanitarie o universitarie, anche se non dà diritto alla detrazione per figli a carico.

Un'ulteriore novità, inserita con la lettera b) del comma 11, riguarda i requisiti soggettivi dei contribuenti. Da gennaio 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano più ai cittadini extra-UE o extra-SEE per i familiari residenti all'estero.

La norma impatta notevolmente sui lavoratori stranieri residenti in Italia, che finora potevano beneficiare delle detrazioni anche per coniugi e figli rimasti nel Paese d'origine.

Misure legate al welfare aziendale (Benefit)

La legge di bilancio 2025 ha introdotto, nei commi da 386 a 391, due misure che titola facendo riferimento al welfare aziendale ma che operano nell'ambito dei benefici in natura (benefit). Una modifica riguarda un regime agevolativo temporaneo, di portata limitata, per i nuovi assunti a tempo indeterminato nel 2025 (commi 386-389), dall'altro, una disciplina ampliata sui fringe benefit applicabile nel triennio 2025-2027 (commi 390-391).

I commi da 386 a 389 introducono un'agevolazione fiscale rivolta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato nel corso del 2025. Per i primi due anni dall'assunzione, è prevista la non concorrenza al reddito imponibile IRPEF, fino a 5.000 euro annui, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

  • dei canoni di locazione;
  • delle spese di manutenzione dell'immobile locato.

L'agevolazione è subordinata a precisi requisiti:

  1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.
  2. Reddito da lavoro dipendente nel 2024 non superiore a 35.000 euro.
  3. Trasferimento della residenza nel Comune di lavoro, se questo dista oltre 100 km da quello di residenza precedente.
  4. Contratto di locazione registrato relativo a un immobile situato nel Comune di lavoro.

La somma non concorre alla formazione del reddito, ma rileva ai fini contributivi e dell'ISEE, oltre che per l'accesso a prestazioni di previdenza e assistenza.

Il beneficio si applica per 24 mesi dalla data di assunzione, con un tetto annuo di 5.000 euro. Il superamento del limite annuo comporta l'imponibilità dell'intera quota eccedente.

Di maggiore portata applicativa la previsione relativa all'aumento della soglia di non imponibilità per le concessioni di beni e servizi in natura ai sensi dell'articolo 51 c. 3 del Tuir. Infatti, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, il comma 390 estende il trattamento di non imponibilità ai sensi dell'art. 51 TUIR:

  • Fino a 1.000 euro annui per tutti i lavoratori;
  • Fino a 2.000 euro annui per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

Il plafond include:

  • beni e servizi aziendali (fringe benefit classici);
  • titoli di legittimazione (voucher);
  • rimborsi per utenze domestiche (acqua, luce, gas);
  • rimborsi per affitto dell'abitazione principale;
  • rimborsi per interessi su mutuo.

Il lavoratore, per l'innalzamento a 2.000 euro del limite di esclusione dalla base imponibile, deve dichiarare di avere figli fiscalmente a carico (compresi figli naturali, adottivi, affidati e conviventi del coniuge deceduto), indicandone il codice fiscale. Il diritto è riconosciuto a ciascun genitore con reddito da lavoro, anche se il figlio è unico e fiscalmente a carico di entrambi.

Anche chi percepisce l'Assegno Unico (AUU) può beneficiare dell'agevolazione.

Superando il tetto di 1.000 o 2.000 euro, l'intero importo erogato (non solo la parte eccedente) diventa imponibile ai fini IRPEF.

Le due misure, quella relativa al rimborso per locazione/manutenzione (commi 386-389) e quella sui fringe benefit (commi 390-391), sono autonome e cumulabili.

Fonte: Circolare AE 16 maggio 2025 n. 4

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