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lunedì 19/05/2025 • 06:00

Fisco FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Rientro in Italia: agevolazione tra attrattività e controlli delle Entrate

Il regime di cui all'art. 24-bis TUIR offre un'opportunità per gli italiani che, dopo almeno 9 anni di residenza fiscale all'estero, intendano rientrare beneficiando di una flat tax sui redditi esteri. In un quadro internazionale di forte mutamento - come delineato nella Direttiva Controlli 2025 - il rientro in Italia richiede una progettazione coerente con i nuovi paradigmi di trasparenza.

di Andrea Mifsud - Avvocato patrocinante presso la Corte di Cassazione

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  • Tempo di lettura 3 min.
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Un aspetto spesso dibattuto riguarda la necessità o meno di presentare un preventivo interpello all'Agenzia delle Entrate per accedere al regime previsto dall'art. 24-bis TUIR. Va chiarito che, secondo la normativa attuale, l'accesso al regime non richiede l'attivazione obbligatoria di un interpello preventivo, salvo situazioni in cui si rendano opportune valutazioni interpretative particolarmente complesse.

In un contesto geopolitico e fiscale sempre più dinamico, l'Italia si propone come destinazione privilegiata per soggetti ad alta capacità contributiva residenti all'estero, grazie a un impianto normativo competitivo e, al contempo, a un crescente presidio dell'Amministrazione finanziaria sui patrimoni esteri. Al centro del rinnovato interesse per il rientro nel Paese vi è il regime previsto dall'art. 24-bis TUIR, che consente ai nuovi residenti di optare per un'imposizione sostitutiva forfettaria sui redditi esteri, e che si intreccia ora con le strategie di contrasto all'evasione delineate nella Direttiva Controlli 2025 dell'Agenzia delle Entrate.

Il regime agevolato dell'art. 24-bis TUIR

Introdotto con la Legge di Bilancio 2017, l'art. 24-bis TUIR rappresenta uno strumento fiscale strategico per attrarre in Italia persone fisiche ad alta disponibilità patrimoniale, in particolare italiani emigrati da lungo tempo. La norma prevede la possibilità, per chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia, di optare per il pagamento di un'imposta sostitutiva pari a €200.000 annui (da versarsi una volta l'anno), in luogo dell'ordinaria imposizione sui redditi di fonte estera. L'opzione può essere estesa anche ai familiari, con una riduzione dell'imposta a €100.000.

Per accedere al regime è necessario non essere stati fiscalmente residenti in Italia per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti a quello in cui ha effetto l'opzione. Tale requisito apre interessanti prospettive per gli italiani che, dopo una lunga permanenza all'estero, intendano fare ritorno nel Paese beneficiando di un carico fiscale altamente competitivo. Il regime è applicabile fino a un massimo di 15 anni.

Chi rientra e perché?

Negli ultimi mesi, il crescente disallineamento tra i regimi fiscali europei ha prodotto un effetto calamita per l'Italia. Il venir meno del regime dei "non-domiciled" nel Regno Unito, accompagnato dalla revoca delle esenzioni sull'imposta di successione per beni esteri in trust, ha spinto molti bilionari a valutare nuove residenze fiscali. Milano, in particolare, si sta affermando come nuovo hub finanziario e patrimoniale per ex residenti britannici ad alto reddito.

Tuttavia, non si tratta solo di expat stranieri: sempre più connazionali, che hanno trascorso oltre un decennio in Svizzera, Regno Unito, Lussemburgo o Emirati Arabi, stanno guardando all'Italia come opzione di rientro, alla luce sia della stabilità del regime dell'24-bis che dell'elevata qualità della vita e dei legami familiari e culturali.

Compatibilità con il nuovo approccio ai controlli fiscali

La Direttiva Controlli 2025 dell'Agenzia delle Entrate ha introdotto una svolta nell'approccio ispettivo, focalizzandosi sulla sostanza più che sulla forma. Non basta più una corretta compilazione del quadro RW: occorre che la posizione del contribuente, specie se titolare di asset esteri, sia coerente, giustificabile e trasparente rispetto al reddito dichiarato in Italia.

Chi opta per il regime forfettario dell'art. 24-bis TUIR non è esente da attenzione. Se da un lato i redditi esteri non concorrono alla formazione della base imponibile, dall'altro le autorità possono legittimamente valutare:

  • la coerenza del patrimonio detenuto all'estero con l'origine delle provviste;
  • l'adeguatezza della documentazione a supporto dell'opzione;
  • la reale dismissione della residenza fiscale estera pregressa.

Il rischio delle residenze fittizie

La Direttiva dedica un focus specifico alle cosiddette residenze fittizie, ovvero alle situazioni in cui soggetti formalmente residenti all'estero mantengano in Italia il centro dei propri interessi vitali. In caso di rientro, l'Agenzia può attivare verifiche retrospettive sulle annualità ancora accertabili per verificare se il soggetto abbia effettivamente rispettato i criteri internazionali di residenza nei periodi precedenti. Ne consegue la necessità di documentare in modo puntuale e continuativo la posizione fiscale, sia prima che dopo il rientro.

L'interazione con la cooperazione internazionale.

La crescente interoperabilità delle banche dati fiscali a livello internazionale – DAC2, CRS, DAC6, Archivio dei rapporti finanziari – consente oggi all'Agenzia delle Entrate di incrociare in tempo reale:

  • informazioni su conti, investimenti e immobili detenuti all'estero;
  • movimenti finanziari transfrontalieri;
  • dati anagrafici e residenziali provenienti da altri Stati membri.

Un soggetto che rientra in Italia aderendo al regime forfettario è, quindi, tenuto a mantenere un elevato standard documentale anche in assenza di obblighi dichiarativi su redditi esteri. Le Autorità potrebbero richiedere chiarimenti su trust, fondazioni, veicoli societari interposti e altri strumenti di protezione patrimoniale.

Ereditarietà e fiscalità internazionale.

Una delle criticità più sensibili riguarda il trattamento successorio. L'Italia applica imposte relativamente contenute (4-8%), ma è fondamentale accertare la residenza fiscale del de cuius e la localizzazione degli asset. L'aderente al regime 24-bis, se titolare di patrimoni significativi all'estero, deve valutare con attenzione le implicazioni in caso di successione, specie se coinvolge trust o beneficiari esteri.

Tra le Best practices per un rientro consapevole è possibile individuare:

  • analisi preventiva della posizione fiscale pregressa;
  • due diligence patrimoniale su tutti gli asset esteri;
  • valutazione della tracciabilità delle provviste e dei flussi finanziari;
  • coordinamento con professionisti in ambito legale, fiscale e successorio;
  • implementazione di sistemi di archiviazione e documentazione avanzati.

Osservazioni

Il regime agevolato previsto dall'art. 24-bis TUIR rappresenta un'opportunità concreta per italiani all'estero che desiderano rientrare beneficiando di una fiscalità agevolata. Tuttavia, l'intensificarsi delle attività di controllo impone una gestione attenta, trasparente e documentata della posizione fiscale complessiva.

Il contribuente è oggi chiamato a dimostrare coerenza e sostanza, non solo ad adempiere formalmente. La sfida non è solo fiscale, ma culturale: assumere consapevolezza del nuovo paradigma in cui la trasparenza è il principale strumento di tutela.

Progettare il rientro in Italia non significa soltanto verificare la convenienza del regime fiscale, ma intraprendere un percorso strutturato e consapevole che tenga conto di tutti gli aspetti legati alla compliance, alla protezione del patrimonio, alla gestione successoria e alla coerenza della propria posizione finanziaria complessiva. Il supporto di professionisti qualificati, l'analisi integrata dei dati e una pianificazione personalizzata rappresentano oggi strumenti imprescindibili per affrontare con successo il rientro e valorizzare appieno le opportunità offerte dal sistema Paese.

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Valentino Tamburro

- Of Counsel Tax – BDO Italia – Dottore Commercialista e Revisore Legale

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