mercoledì 14/05/2025 • 14:51
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 14 maggio 2025 n. 135, ha chiarito il trattamento delle plusvalenze da cripto-attività in caso di opzione, da parte della clientela della società, per il regime amministrato, analizzando il trasferimento verso altri wallet e la revoca del regime.
redazione Memento
Con la risposta n. 135 del 14 maggio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti da cripto-attività in caso di opzione per il regime amministrato da parte dei clienti.
Si ricorda che l'art. 1 c. 126-147 L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle cripto-attività, allo scopo di rendere la normativa fiscale coerente con l'evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel sistema.
In particolare, il c. 126 ha previsto una nuova categoria di redditi diversi con l'introduzione della lett. csexies) al c. 1 dell'art. 67 DPR 917/86, che prevede le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate. Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto dette cripto-attività, comunque denominate, sono imponibili in capo a persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti non residenti quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio, come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).
Il c. 128 ha modificato il D.Lgs. 461/97, prevedendo la possibilità di applicazione della suddetta imposta sostitutiva anche da parte degli operatori non finanziari, con l'opzione da parte del contribuente per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito.
Nel caso di specie, la società istante è una PMI innovativa iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM). Attraverso la propria piattaforma di scambio rende disponibile alla clientela una serie di prodotti e servizi inerenti alle cripto-attività, tra cui servizi di exchange, staking e custodial wallet. Nell'ambito di queste attività la società intende avviare la possibilità per i clienti di optare per il regime amministrato relativamente alla tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle cripto-attività.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la Società è esonerata dalla determinazione della plusvalenza all'atto del trasferimento solo nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare attraverso apposita documentazione che il trasferimento delle criptovalute avviene verso un self custodial wallet di sua proprietà o verso un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange, non essendo sufficiente a tal fine una dichiarazione resa del contribuente.
In caso di revoca dell'opzione del regime amministrato da parte del cliente con passaggio al regime dichiarativo, la società istante dovrà adempiere agli obblighi di sostituto d'imposta fino al 31 dicembre dell'anno della revoca, comunicando al cliente i valori di carico delle cripto-attività detenute nel wallet e, in caso di minusvalenze residue da compensare, il periodo d'imposta in cui le stesse si sono realizzate. Tali minusvalenze potranno essere portate in diminuzione di redditi diversi realizzati in relazione a cripto-attività detenute in altri rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione per l'amministrato, o che il contribuente indica nella propria dichiarazione dei redditi. Eventuali minusvalenze possono essere compensate con successive plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d'imposta o in quelli successivi, ma non oltre il quarto.
Nel caso in cui i clienti depositino criptovaluta, sui wallet detenuti presso la società istante, proveniente da altri wallet (self custodial wallet o wallet presso altri exchange) intestatati ai clienti stessi, qualora gli intermediari o operatori, che hanno ricevuto l'opzione per il regime del risparmio amministrato, non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi realizzati sulle cripto-attività, il contribuente è tenuto a consegnare, anche in copia, la relativa documentazione. È esclusa la possibilità di presentare, in mancanza dei suddetti dati, una dichiarazione sostitutiva in cui gli stessi siano attestati dal contribuente.
Gli intermediari assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a cripto-attività aventi la medesima denominazione.
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Marco Nessi
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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