mercoledì 14/05/2025 • 14:00
Con Risp. AE 14 maggio 2025 n. 134, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale dei crediti d’imposta maturati da una società quando questa viene incorporata in un’altra società tramite fusione, analizzando la gestione delle rate residue di tali crediti e gli adempimenti per la loro cessione e compensazione da parte del cessionario.
redazione Memento
Il caso riguarda una fusione avvenuta nel 2024 tra la società ALFA (incorporante) e la società OMEGA (incorporata), quest’ultima attiva in interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, agevolati con Superbonus 110%. OMEGA aveva stipulato con BETA un Accordo Quadro per la cessione delle “Quote Annuali” dei crediti d’imposta derivanti dallo sconto in fattura, riferiti a lavori su edifici condominiali e su singole unità abitative.
Al momento della fusione, OMEGA aveva già ceduto a BETA le quote annuali dei crediti relative agli anni 2023 e 2024, mentre restavano da cedere le quote per il 2025, 2026 e 2027, maturate ma non ancora trasferite. Questi crediti risultavano ancora intestati a OMEGA sulla Piattaforma Cessione Crediti e non erano visibili nel cassetto fiscale di ALFA. Le società coinvolte hanno posto due quesiti:
Le soluzioni prospettate dai contribuenti
Secondo le società istanti, la fusione determina una successione universale di ALFA nei diritti e obblighi di OMEGA, inclusa la titolarità dei crediti edilizi. Tali crediti, secondo i contribuenti, potrebbero essere ceduti a BETA senza ulteriori comunicazioni all’Amministrazione finanziaria, e BETA potrebbe utilizzarli in compensazione tramite F24, indicando il codice fiscale della ex OMEGA nel campo “coobbligato”.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 14 maggio 2025 n. 134, distingue due ipotesi operative:
La soluzione proposta dagli istanti è solo parzialmente accolta dall’Agenzia delle Entrate. In caso di fusione, la successione universale nei crediti edilizi consente all’incorporante di utilizzarli direttamente senza ulteriori adempimenti. Tuttavia, se i crediti devono essere ceduti a soggetti terzi, occorre prima regolarizzare la titolarità dei crediti sulla piattaforma dell’Agenzia e poi procedere con la cessione e le comunicazioni ordinarie.
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