martedì 13/05/2025 • 12:00
Con Risp. AE 13 maggio 2025 n. 131, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da una società italiana partecipante minoritaria in una società marocchina, analizzando i criteri per la fiscalità privilegiata, la determinazione delle aliquote rilevanti in Italia e all'estero e le modalità di applicazione del credito d'imposta.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 13 maggio 2025 n. 131, ha fornito chiarimenti in tema di dividendi di fonte estera, relativamente alla tassazione (art. 47-bis TUIR e art. 89 c. 3 TUIR).
L'Amministrazione Finanziaria precisa che, per individuare il livello nominale di tassazione applicabile in Italia (ai fini dell'art. 47-bis TUIR), si deve considerare esclusivamente l'aliquota IRES (24%), senza includere IRAP né altre addizionali. Questo criterio è stato adottato per coerenza con la disciplina europea in materia di contrasto all'elusione fiscale.
Per la verifica della fiscalità privilegiata, rileva solo l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società effettivamente applicata nello Stato estero (in questo caso, il Marocco), senza considerare le ritenute sui dividendi. Le ritenute alla fonte applicate in uscita non sono incluse nel confronto tra aliquote nominali.
Poiché la società marocchina beneficia di un'esenzione quinquennale dall'imposta sul reddito delle società e, successivamente, di un'aliquota ridotta (8,75%), il livello nominale di tassazione risulta inferiore al 50% della IRES italiana. Pertanto, i dividendi si considerano provenienti da uno Stato a fiscalità privilegiata.
I dividendi saranno assoggettati a tassazione integrale in Italia, salvo che la società italiana dimostri che la partecipazione non ha prodotto l'effetto di localizzare i redditi in Stati a fiscalità privilegiata (in tal caso si applica la tassazione ridotta al 5%) oppure che la società estera svolge un'attività economica effettiva (tassazione al 50%). Queste deroghe devono essere provate secondo quanto previsto dall'art. 89 c. 3 TUIR.
Infine, il credito d'imposta ex art. 165 TUIR spetta per le imposte pagate all'estero. In questo caso, tuttavia, non si applica la riduzione (“falcidia”) prevista dal comma 10 dell'art. 165 TUIR, poiché i dividendi sono da regime privilegiato e la disciplina speciale non opera.
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Maria Eugenia Palombo
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