lunedì 12/05/2025 • 06:00
Sulla Gazzetta Ufficiale UE del 31 marzo 2025 è stato pubblicato il Reg. UE 2025/422, contenente le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità, in funzione degli impatti negativi sul clima.
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Le operazioni relative alle cripto-attività, compresa la loro emissione, sono convalidate e registrate mediante meccanismi di consenso. Questi ultimi riguardano norme e procedure per raggiungere un accordo sulla convalida di un'operazione tra i nodi di rete della tecnologia a registro distribuito (DLT) che sono anche responsabili della tenuta delle registrazioni di tutte le operazioni in un registro distribuito.
Il raggiungimento del consenso richiede l'uso di materiali e potenza di calcolo che comportano impatti sul clima e sull'ambiente che variano a seconda delle DLT e delle loro caratteristiche specifiche.
Pertanto, per gli investitori in cripto-attività, è di fondamentale importanza l'individuazione e la comunicazione dei suindicati impatti, attraverso informazioni accurate, corrette, chiare, non fuorvianti, semplici, concise e comparabili.
A tal fine, sono stati definiti gli indicatori obbligatori, supplementari e facoltativi ai quali dovranno attenersi i soggetti tenuti alla redazione dei White Paper, nonché i prestatori di servizi per le cripto-attività.
Informazioni da includere nei White Paper
Il Reg. UE 2025/422 introduce nuove direttive che integrano il contenuto dei White Paper sulle cripto-attività, ossia i documenti che i soggetti emittenti sono tenuti a pubblicare al fine di garantire la trasparenza delle informazioni, aiutando il pubblico a capire chi è il soggetto responsabile, i diritti e gli obblighi dell'utente, la tecnologia sottostante il trasferimento delle cripto-attività e i relativi rischi.
Nello specifico, le persone che redigono i White Paper devono includere in essi le informazioni contenute nella Tabella 2 allegata al suindicato Regolamento e, se il consumo annuo di energia (tabella 2, campo S.8) è superiore a 500 000 kilowattora, nel documento è necessario indicare anche i dati contenuti nella successiva Tabella 3.
Tabella 2 – Indicatori obbligatori |
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N. |
Campo |
Contenuto da segnalare |
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Informazioni generali |
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S.1 |
Nome |
Nome indicato nell'allegato II del Reg. di esecuzione (UE) 2024/2984, tabella 2, campi A.1, B.2 o C.1, tabella 3, campo A.1, o tabella 4, o nome del prestatore di servizi per le cripto-attività. |
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S.2 |
Identificativo della persona giuridica pertinente |
Identificativo di cui al citato allegato II, tabella 2, campi A.6 o A.7, B.7 o B.8 o C.6 o C.7, tabella 3, campi A.7 e A.8 o tabella 4, campi A.7 e A.8, o identificativo del prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all'art. 1 del Reg. delegato (UE) 2025/305 |
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S.3 |
Nome della cripto-attività |
Nome della cripto-attività, come indicato nell'allegato II del Reg. UE 2024/2984, tabella 2, campo D.2, tabella 3, campo B.1, o tabella 4, campo B.1. |
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S.4 |
Meccanismo di consenso |
Il meccanismo di consenso, come indicato nel menzionato allegato II, tabella 2, campo H.4, tabella 3, campo E.4, o tabella 4, campo E.5, comprese le informazioni di cui all'art. 6, par. 1, lett. b), del Reg. UE 2025/422 |
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S.5 |
Meccanismi d'incentivazione e commissioni applicabili |
Meccanismi d'incentivazione per garantire le operazioni e le eventuali commissioni applicabili come indicato nell'allegato II del Reg. UE 2024/2984, tabella 2, campo H.5, tabella 3, campo E.5 o tabella 4, campo E.6. Per le persone che redigono i White Paper sulle cripto-attività, è possibile fornire informazioni includendo un riferimento incrociato ai suddetti campi. |
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S.6 |
Inizio dell'esercizio cui si riferiscono le informazioni comunicate |
Data d‘inizio dell'esercizio cui si riferiscono le informazioni |
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S.7 |
Fine dell'esercizio cui si riferiscono le informazioni comunicate |
Data di fine dell'esercizio cui si riferiscono le informazioni comunicate. |
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Indicatore chiave obbligatorio sul consumo energetico |
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S.8 |
Consumo energetico |
Quantità totale di energia utilizzata per la convalida delle operazioni ed il mantenimento dell'integrità del registro distribuito, espressa in kilowattora per anno civile. |
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Fonti e metodologie |
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S.9 |
Fonti e metodologie per il consumo energetico |
Fonti e metodologie utilizzate in relazione alle informazioni inserite nel campo S.8. |
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Tabella 3 – Indicatori supplementari |
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N. |
Campo |
Contenuto da segnalare |
Indicatori chiave supplementari in materia di energia e di emissioni di gas a effetto serra |
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S.10 |
Consumo di energia rinnovabile |
Quota di energia da fonti rinnovabili utilizzata per la convalida delle operazioni ed il mantenimento dell'integrità del registro distribuito, espressa come percentuale della quantità totale di energia utilizzata per anno civile. |
S.11 |
Intensità energetica |
Quantità media di energia utilizzata per operazione convalidata. |
S.12 |
Emissioni di gas ad effetto serra DLT di ambito 1 - da fonti controllate |
Emissioni di gas ad effetto serra di ambito 1 per anno civile per la convalida delle operazioni e il mantenimento dell'integrità del registro distribuito. |
S.13 |
Emissioni di gas ad effetto serra DLT di ambito 2 - da energia acquistata |
Emissioni di gas ad effetto serra di ambito 2, espresse in tCO2e per anno civile per la convalida delle operazioni ed il mantenimento dell'integrità del registro distribuito. |
S.14 |
Intensità delle emissioni di gas ad effetto serra |
Emissioni medie di gas ad effetto serra (ambito 1 e ambito 2) per operazione convalidata. |
Fonti e metodologie |
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S.15 |
Principali fonti e metodologie per l'energia |
Fonti e metodologie utilizzate in relazione alle informazioni inserite nei campi S.10 e S.11. |
S.16 |
Principali fonti e metodologie per i gas ad effetto serra |
Fonti e metodologie utilizzate in relazione alle informazioni inserite nei campi S.12, S.13 e S.14. |
Informazioni da includere nei siti web
I prestatori di servizi per le cripto-attività sono tenuti a rendere disponibili le informazioni sul proprio sito web:
Le informazioni devono essere messe a disposizione in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'origine del prestatore di servizi, oppure in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Tuttavia, qualora il prestatore eroghi servizi in relazione ad una specifica cripto-attività in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d'origine, le informazioni sono messe a disposizione anche in una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
I prestatori di servizi devono riesaminare e aggiornare le suddette informazioni, periodicamente, almeno una volta all'anno. In caso di cambiamenti sostanziali, le informazioni dovranno essere aggiornate senza indebito ritardo e corredate di indicazioni chiare sui cambiamenti apportati. La data di pubblicazione delle informazioni e la data dell'ultimo riesame o aggiornamento devono, altresì, essere chiaramente indicate sul sito web.
Le informazioni da includere nei siti dei prestatori sono quelle elencate nella precedente Tabella 2. Gli stessi dovranno, altresì, rendere disponibili anche i dati esposti nella Tabella 3, qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
Oltre agli indicatori chiave obbligatori e supplementari, è possibile includere volontariamente, in una parte specifica dei White Paper o dei siti web dei prestatori di servizi per le cripto-attività, informazioni sugli indicatori climatici e su altri indicatori connessi all'ambiente, la cui valutazione potrebbe essere più complessa o per i quali potrebbe essere più difficile trovare dati pertinenti. Tali informazioni, sono elencate in maniera specifica nella Tabella 4 allegata al Reg. UE 2025/422.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
The EU Delegated Regulation 2025/422 was published in the Official Journal of the EU on 31 March 2025, containing the regulatory technical standards specifying the content, met..
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