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venerdì 09/05/2025 • 06:00

Lavoro PREVIDENZA

Pensione anticipata a 64 anni: come accedervi se si lavora da prima del 1996

Riservata ai contributivi puri, la pensione anticipata a 64 anni resterebbe preclusa a chi ha anzianità anteriore al 1996; il computo nella gestione separata può offrire una via d'accesso, ma occorrono attente valutazioni.

di Noemi Secci - Consulente del lavoro - Direttore tecnico-scientifico di PrevidAge

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La pensione anticipata contributiva a 64 anni, prevista dall'art. 24 c. 11 DL 201/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 214/2011), rappresenta una possibilità di uscita anticipata dal lavoro per coloro che si trovano nel sistema di calcolo interamente contributivo del trattamento. Tuttavia, per i lavoratori con anzianità contributiva antecedente al 1996, l'accesso a questa forma di pensionamento richiede ulteriori considerazioni.

Requisiti per l'accesso

Per accedere alla pensione anticipata contributiva nel 2025, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

  • età anagrafica: almeno 64 anni;
  • anzianità contributiva: almeno 20 anni di contributi effettivi;
  • importo soglia: l'importo della pensione deve essere almeno pari a 3 volte l'assegno sociale; nel 2025, l'assegno sociale è pari a 538,69 euro, pertanto la soglia minima è di 1.616,07 euro; per le donne con un figlio, la soglia si riduce a 2,8 volte l'assegno sociale (1.508,33 euro), e per le donne con due o più figli, a 2,6 volte (1.400,59 euro).

È prevista una finestra mobile di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti alla decorrenza della pensione.

I requisiti per chi utilizza la previdenza complementare

La legge di bilancio 2025 (art. 1 c. 183 L. 207/2024) ha introdotto la possibilità di includere la rendita teorica maturata presso forme di previdenza complementare nel calcolo dell'importo soglia necessario per accedere alla pensione anticipata contributiva a 64 anni .

In pratica, se un lavoratore non raggiunge l'importo minimo richiesto con la sola pensione pubblica, può sommare la rendita teorica derivante dal proprio fondo pensione per raggiungere la soglia prevista. Tale rendita viene calcolata convertendo il montante accumulato nel fondo pensione in una rendita mensile, utilizzando i coefficienti di trasformazione previsti dalla L. 335/1995.

Tuttavia, l'accesso a questa possibilità comporta requisiti più stringenti in termini di anzianità contributiva, con almeno 25 anni di contributi effettivi richiesti dal 2025, che diventeranno 30 anni a partire dal 2030;

Inoltre, la pensione anticipata ottenuta attraverso l'utilizzo “virtuale” della previdenza complementare non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (attualmente fissata a 67 anni), ad eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

È importante sottolineare che l'implementazione operativa di questa misura richiede un decreto attuativo del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, che definirà i criteri di calcolo e le modalità di richiesta e certificazione della rendita

Tetto massimo dell'importo pensionistico

Fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia, l'importo della pensione anticipata contributiva non può superare 5 volte il trattamento minimo INPS. Nel 2025, il trattamento minimo è di 603,40 euro, quindi il tetto massimo è di 3.017 euro. Al compimento dei 67 anni, il tetto viene rimosso, ma non vengono riconosciuti arretrati; l'importo viene adeguato come se fosse stato erogato per intero, con la rivalutazione annuale per l'inflazione (cfr. circolare INPS n. 39 del 27 febbraio 2024).

Accesso per chi ha contributi anteriori al 1996

La pensione anticipata contributiva a 64 anni è riservata ai lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996. I lavoratori con contributi antecedenti a tale data non possono accedere a questa forma di pensionamento, nemmeno optando per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1 c. 23 L. 335/1995. Questo è stato chiarito dalla circolare INPS n. 35 del 14 marzo 2012.

Computo nella Gestione Separata

Tuttavia, per i lavoratori con contributi anteriori al 1996, esiste una possibilità per accedere alla pensione anticipata a 64 anni, grazie al computo nella Gestione Separata, previsto dall'art. 3 DM 28 febbraio 1996. Il computo consente di trasferire tutti i contributi versati in diverse gestioni dell'INPS verso la Gestione Separata, determinando il calcolo della pensione con il sistema integralmente contributivo.

I requisiti per il computo sono:

  • anzianità contributiva complessiva: almeno 15 anni di versamenti, di cui almeno 5 anni di contributi versati dal 1° gennaio 1996;
  • anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: meno di 18 anni;
  • iscrizione alla Gestione Separata: almeno un contributo mensile versato.

Non rappresenta sicuramente una circostanza difficile il possesso di almeno un accredito mensile nella Gestione Separata, in quanto tale cassa accoglie contributi da diverse tipologie di lavoro, tra cui collaborazioni coordinate e continuative, lavoro autonomo occasionale con compensi superiori a 5.000 euro annui, contratti di prestazione occasionale e libretti famiglia, contribuzione derivante dai vecchi voucher e dalle vecchie associazioni in partecipazione, incarichi quali quelli di amministratori e sindaci di società e, soprattutto, la contribuzione dovuta da professionisti senza cassa previdenziale di categoria.

Valutazione di convenienza

Il computo nella Gestione Separata comporta il ricalcolo dell'intera pensione con il sistema contributivo, che può risultare meno favorevole rispetto al sistema misto. È quindi fondamentale valutare attentamente la convenienza economica dell'operazione, considerando l'eventuale perdita derivante dal passaggio al sistema contributivo.

Riscatto della laurea

Il riscatto agevolato della laurea, previsto dall'art. 20 c. 6 DL 4/2019, consente di valorizzare gli anni di studio universitario ai fini pensionistici con un onere ridotto. Tuttavia, per i lavoratori con contributi anteriori al 1996, l'esercizio dell'opzione al sistema contributivo (di cui all'art. 1 c. 23 L. 335/1995), necessaria se si vuole accedere a tale riscatto nel corso della carriera, preclude la possibilità di effettuare successivamente il computo nella Gestione Separata, impedendo quindi l'accesso alla pensione anticipata a 64 anni.

Per mantenere la possibilità di accedere alla pensione anticipata contributiva tramite computo, il riscatto agevolato della laurea deve essere richiesto contestualmente al computo nella Gestione Separata, quindi in sede di domanda di pensione (circolare INPS n. 54 del 6 aprile 2021).

In sintesi, la pensione anticipata contributiva a 64 anni rappresenta un'importante possibilità di uscita anticipata dal lavoro anche per i lavoratori con anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996, ma risulta fondamentale valutare attentamente la convenienza economica di questa scelta, considerando anche l'eventuale riscatto della laurea e le sue implicazioni.

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