martedì 13/05/2025 • 06:00
Dal 15 maggio sarà possibile inviare con o senza modifiche il 730 precompilato. È tempo di valutazioni e controlli per i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione che possono adempiere con il Modello 730 e per coloro che, seppur non obbligati alla presentazione, intendono comunque farlo per far valere detrazioni e/o deduzioni d'imposta.
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Come da Provv. AE 23 aprile 2025 n. 193922, dal 30 aprile 2025 è consultabile nell'area riservata del contribuente il modello 730/2025 precompilato che, a partire da giovedì 15 maggio, potrà essere inviato alle Entrate con o senza modifiche.
Vantaggi dell'utilizzo del modello 730
Il vantaggio principale legato alla presentazione del modello 730 è rappresentato dal fatto che sarà il sostituto d'imposta ad effettuare il conguaglio per poter recuperare crediti, o per versare debiti d'imposta. In caso di 730 “senza sostituto” il vantaggio principale è quello di ottenere il rimborso dall'Agenzia delle Entrate in tempi certamente più celeri rispetto a quelli impiegati a seguito di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche.
Il sostituto provvede al conguaglio a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio per i lavoratori dipendenti; agosto o settembre per i pensionati. Anche se il termine per la presentazione è fissato al 30 settembre, prima si presenta la dichiarazione e prima seguirà il conguaglio.
Se poi, anziché ricorrere al 730 ordinario, si opta per il modello precompilato, i vantaggi aumentano. Soprattutto in termini di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Se il 730/2025 precompilato viene presentato senza modifiche direttamente dal contribuente accedendo all'area riservata del sito internet dell'Agenzia, oppure tramite sostituto d'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili comunicati alle Entrate dai soggetti obbligati. Se si procede a modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri comunicati all'Agenzia delle Entrate non modificati dal contribuente. Sugli oneri comunicati che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, invece, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.
Se il 730 precompilato viene presentato al CAF o al professionista abilitato, senza modifiche, il controllo formale non avrà ad oggetto i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. In caso di modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, invece, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista. Ciò vale anche per gli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
La differenza della disciplina dei controlli è ancorata al fatto che CAF e professionisti abilitati rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità.
Controlli sempre effettuabili, indipendentemente dalla modalità di presentazione del modello, sugli importi di cui alle certificazioni uniche e sulle situazioni soggettive che conferiscono al contribuente il diritto a dedurre o detrarre oneri (come nel caso della destinazione dell'immobile ad abitazione principale per far valere la detrazione per gli interessi passivi).
Opportuno rammentare che, ai fini dei controlli, sono considerate modifiche esclusivamente gli interventi che hanno influenza sulla determinazione del reddito e/o dell'imposta.
Visto di conformità infedele
In caso di apposizione di visto di conformità infedele, CAF e professionisti abilitati sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle Entrate (ai sensi dell'art. 36-ter DPR 600/73), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
A condizione che non sia già avvenuta la contestazione, è possibile trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se quest'ultimo non intende presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal modo, CAF e professionisti abilitati potranno beneficiare della riduzione della sanzione secondo quanto stabilisce l'art. 13 D.Lgs. 472/97 in materia di ravvedimento operoso.
È utile ricordare che, con l'avvento del 730 precompilato, fu introdotta una intollerabile disposizione sanzionatoria per CAF e professionisti abilitati in caso di apposizione di visto di conformità infedele dall'art. 39 c. 1 D.Lgs. 241/97. La disposizione prevedeva che CAF e professionisti abilitati, in caso di visto infedele, fossero tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter DPR 600/73.
Fortunatamente, il legislatore è tornato in sé con la formulazione dell'art. 7-bis DL 4/2019, intervenuto nuovamente sull'art. 39 c. 1 D.Lgs. 241/97, prevedendo l'attuale disciplina con decorrenza 30 marzo 2019.
Novità e attenzioni da prestare
Come illustrato dal Provv. AE 23 aprile 2025 n. 193922, a partire da quest'anno, con riferimento al periodo d'imposta 2024, confluiscono nel 730 precompilato i proventi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di impianti da fonti rinnovabili. Altra novità è la presenza dei dati relativi ai redditi da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri trasmessi all'Agenzia delle Entrate.
Dal 2025, inoltre, i dati riferiti ai familiari a carico per i quali è riconosciuto dall'Inps l'assegno unico universale di cui all'art. 1 D.Lgs. 230/2021 sono riportati in uno specifico prospetto della certificazione unica rilasciata ai percipienti, confluendo, in tal modo, nel prospetto dei familiari a carico del modello 730. Nel 2024, al contrario, tali dati erano stati trasmessi dall'Istituto attraverso uno specifico flusso. Naturalmente, i dati confluiti nel prospetto non incidono sul calcolo dell'imposta netta in quanto le detrazioni sono assorbite dall'assegno unico universale e il dato, oltre ad avere carattere informativo, è funzionale a giustificare detrazioni e deduzioni per oneri sostenuti per i familiari a carico.
Al riguardo, il provvedimento direttoriale specifica che, gli oneri sostenuti per familiari a carico sono imputati, nella dichiarazione precompilata, individuando tali soggetti delle certificazioni uniche e imputando la spesa in proporzione alla percentuale di carico risultante. Questi dati sono assolutamente da verificare poiché, se il sostituto era in possesso di dati errati o non ne risultava in possesso, i calcoli possono averne risentito sia a favore, sia sfavore del contribuente. Fermo restando che, se le ritenute effettuate sui redditi sono insufficienti rispetto all'imposta netta dovuta, la presentazione della dichiarazione è obbligatoria al fine di procedere al conguaglio.
Fermo restando quanto affermato nel presente contributo in tema di controlli, gli oneri vanno comunque controllati e occorre porre attenzione anche agli oneri che il contribuente deve indicare in via autonoma poiché sconosciuti al fisco (ad esempio i contributi consortili che sono deducibili dal reddito complessivo).
Entrano nel 730, inoltre, anche alcuni dati che prima dovevano essere riportati nel modello Redditi aggiuntivo, come le plusvalenze di natura finanziaria. Al riguardo, occorre segnalare che una recente faq dell'Amministrazione finanziaria ha chiarito che gli eventuali debiti e crediti a titolo di imposte sostitutive sui redditi dichiarati nei quadri M, T e W non verranno conguagliati dal sostituto d'imposta. Pertanto, in caso di credito, si riceverà rimborso dall'Agenzia delle Entrate; in caso di debito si dovrà provvedere mediante modello F24. Secondo la recente FAQ, identica regola vige per l'imposta sostitutiva sulle mance di cui al rigo C16. Il problema non si pone, naturalmente, ove il contribuente presenti il modello 730 “senza sostituto”.
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Lorenzo Meroni
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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