lunedì 12/05/2025 • 06:00
Il Modello CPB 2025/2026 deve esser utilizzato in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2024/2025. I soggetti ISA, in ogni caso, devono ricordare che sono previste delle circostanze eccezionali e degli eventi straordinari che influenzano la proposta di concordato.
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Confermate, per il concordato preventivo biennale 2025/2026, le circostanze eccezionali, che provocano la cessazione degli effetti del concordato, e gli eventi straordinari, che riducono il reddito e il valore della produzione concordati, già previsti per CPB 2024 e 2025.
Fermo restando l'abrogazione del CPB per i soggetti in regime forfetario per gli anni successivi al 2024, i soggetti ISA devono prestare attenzione a determinate disposizioni che incidono sugli effetti del concordato.
Cessazione del CPB
L'art. 19 D.Lgs. 13/2024, stabilisce che, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (DM 14 giugno 2024), che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.
Sul punto, la Circ. AE 17 settembre 2024 n. 18/E, ha precisato che, ai fini della verifica del citato scostamento del 30%, i redditi e i valori della produzione da porre a confronto con quelli concordati, sono, per i soggetti ISA, il reddito e il valore della produzione netta effettivi quantificati secondo quanto previsto negli artt. 15 e 16 D.Lgs. 13/2024.
Questi ultimi articoli trattano delle rettifiche in positivo e in negativo (plusvalenze, minusvalenze, ecc.) dei redditi di lavoro autonomo e di impresa. Sembra opportuno conoscere il pensiero dell'Amministrazione Finanziaria se il confronto, ai fini dello scostamento del 30%, debba riguardare i redditi “al netto o al lordo” delle rettifiche, visto che nel modello relativo alla proposta del CPB le stesse non rilevano, in quanto si indicano solo nel quadro CP del modello redditi.
In attesa del richiesto chiarimento, deve essere evidenziato che, sia l'art. 4 DM 14 giugno 2024 sia l'art. 4 DM 28 aprile 2025 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si realizza il menzionato scostamento in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:
Gli eventi straordinari
Diverso è il caso della presenza di eventi straordinari che, attenzione, non producono la cessazione del CPB, ma riducono i redditi di lavoro autonomo e di impresa e il valore della produzione netta concordati. Questo se, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 (ma anche quello in corso al 31 dicembre 2025), prima della elaborazione della proposta, chiarisce la citata circolare, “si sono verificati eventi straordinari idonei a condizionare il regolare svolgimento dell'attività economica sino al punto di comportarne la sospensione per un significativo lasso temporale”.
Più in dettaglio, gli eventi straordinari considerati ai fini di detta riduzione, sono riconducibili alle circostanze eccezionali di cui alle suddette lettere a), b), e) ed f), verificatesi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 o al 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.
I redditi e il valore della produzione concordati sono ridotti:
Nel nuovo modello CPB 2025/2026, detti eventi devono essere segnalati nel rigo P03, indicando il codice 1, per il caso sub a), il codice 2, per quello sub b) e il codice 3, per l'ipotesi sub c).
Da notare che le disposizioni non considerano come eventi straordinari i casi riguardanti la liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale e la cessione in affitto dell'unica azienda.
Per detti casi è prevista solo la cessazione del CPB a partire dal periodo d'imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione effettivi eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato.
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Giuseppe Moschella
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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