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venerdì 09/05/2025 • 06:00

Fisco ADESIONE AL CPB

Concordato biennale 2024-2025: effetti sulla fiscalità differita e doppio binario

L'introduzione del Concordato preventivo biennale ad opera del D.Lgs. 13/2024 ha semplificato per le piccole imprese la determinazione del reddito imponibile e del valore della produzione netta, comportando, altresì, la necessità di gestire in alcuni casi gli effetti sulla fiscalità differita, creando un doppio binario fiscale.

di Diego Avolio - Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.

di Nicola Marsella - Dottore commercialista, Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T

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Il Concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025

Le imprese che hanno aderito al Concordato preventivo biennale, per il biennio 2024-2025, si troveranno in sede di compilazione dei relativi modelli dichiarativi a dover gestire le differenze temporanee imponibili e deducibili che si sono generate nei periodi di imposta precedenti, comprese anche le perdite fiscali non compensate, le eccedenze ACE e di ROL che non sono state utilizzate nel periodo di imposta chiuso al 31/12/2023. 

Si ricorda che per le società di capitali resta obbligatoria la compilazione del quadro RF del Modello Redditi per la determinazione del reddito imponibile effettivo, ad eccezione del rigo RF63, che invece accoglierà il reddito imponibile concordato ricavabile dal quadro CP (rigo CP7, col. 5). Allo stesso modo, bisognerà indicare nel quadro IC del Modello IRAP il valore della produzione netta determinato secondo le regole ordinarie, con eccezione, anche in questo caso, del rigo IC76 che riporterà il “Valore della produzione concordato rettificato” desumibile dal rigo IS250, col. 4.

L'adesione al CPB, pertanto, non esonera le imprese dai propri obblighi compilativi, comportando, altresì, in capo alle stesse, l'esigenza di un'attenta analisi degli effetti derivanti dal calcolo del reddito imponibile e del valore della produzione effettivo conseguito nel periodo di imposta in cui vige il CPB.

L'organo amministrativo deve, infatti, considerare gli effetti del CPB sulle imposte da iscrivere in bilancio. L'impatto di tali effetti ricadrebbe già nel bilancio chiuso al 31/12/2024 e, considerando la durata biennale (non revocabile) del CPB, può evidentemente estendere i relativi effetti anche per il bilancio che sarà chiuso al 31/12/2025.

In ottemperanza al principio contabile OIC 25, le imposte correnti (o dovute) devono essere iscritte in bilancio sulla base del reddito imponibile e del valore della produzione concordato rettificato.

Gestione della fiscalità differita

Per la gestione della fiscalità differita si ritiene che si debba tener conto di alcuni aspetti valutativi che si possono così sintetizzare:

  • irrilevanza delle differenze temporanee imponibili e deducibili pregresse nel calcolo del reddito imponibile e del valore della produzione concordato rettificato;
  • arco temporale in cui le stesse si riverseranno.

Si evidenza che sulla base del calcolo del reddito imponibile e del valore della produzione effettivo bisognerà iscrivere tra le imposte di competenza dell'esercizio il riversamento della fiscalità differita stanziata negli esercizi precedenti, in caso di riassorbimento e rientro delle differenze temporanee imponibili (come, ad esempio, un dividendo incassato nel 2024 che era stato deliberato nel 2023) e deducibili (ad esempio, per il pagamento nel 2024 di un contributo ad associazioni sindacali e di categoria che era stato contabilizzato per competenza nel 2023).

Ciò che, invece, può destare alcuni dubbi interpretativi è il caso delle differenze temporanee imponibili e deducibili pluriennali, ossia che si riverseranno sul reddito imponibile e sul valore della produzione in più esercizi (come, ad esempio, una plusvalenza rateizzabile, ai sensi dell'art. 86 TUIR, le spese di manutenzione eccedenti il 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili di cui all'art. 102 c. 6 TUIR, o l'ammortamento dell'avviamento che non può eccedere un diciottesimo, ai sensi dell'art. 103 c. 3 TUIR).  Ci si chiede, pertanto, se in sede di chiusura dei bilanci, occorre tener conto tra le imposte degli esercizi precedenti il riversamento della fiscalità differita riguardante le suddette differenze temporanee che di fatto sono già definite nell'an e nel quantum e che non avranno nessun effetto fiscale nei periodi di imposta in cui il reddito imponibile e il valore della produzione è stato già definito con l'adesione al CPB. Difatti, se si seguisse tale impostazione, nel primo bilancio chiuso in cui si è aderito al CPB si potrebbero avere sia degli effetti positivi (con il riassorbimento delle imposte differite) sia negativi (con il rientro delle imposte anticipate) sull'utile netto.

In alternativa, e seguendo l'impostazione sopra indicata per le altre differenze temporanee imponibili e deducibili pregresse, in ogni periodo di imposta in cui vige il CPB si dovrà calcolare il reddito imponibile e il valore della produzione effettivo considerando anche l'impatto della fiscalità differita sulle imposte di competenza dell'esercizio. Pertanto, anche in questo caso, si dovrà gestire nei modelli dichiarativi un “doppio binario” fiscale in quanto in essi confluiranno sia il reddito imponibile e il valore della produzione effettivo che quello oggetto di concordato.

Infine, con riferimento alle differenze temporanee imponibili e deducibili che emergeranno nel biennio 2024-2025 sulla base del calcolo del reddito imponibile e del valore della produzione effettivo, si ritiene che le stesse possano essere considerate nei conteggi delle imposte degli esercizi successivi, non essendoci le condizioni per l'iscrizione in bilancio, in vigenza del CPB, della fiscalità differita tra le imposte di competenza dell'esercizio.

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