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lunedì 12/05/2025 • 06:00

Caso Risolto Acquisti nei limiti del plafond

Fatture non imponibili per importo superiore a quello della dichiarazione d'intento

Se il fornitore ha emesso le fatture di vendita con il titolo di non imponibilità per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d'intento, occorre verificare gli effetti sull'esportatore abituale che ha effettuato gli acquisti entro il limite del plafond.

di Marco Peirolo - Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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  • Tempo di lettura 3 min.
  • Ascolta la news 5:03
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L'art. 8 c. 2 DPR 633/72 consente ai soggetti passivi che effettuano cessioni all'esportazione di compiere, dietro presentazione di una dichiarazione d'intento, acquisti e importazioni senza il pagamento dell'IVA nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione fatte nel corso dell'anno solare precedente (cd. plafond fisso o solare) ovvero nei dodici mesi precedenti (cd. plafond mobile o mensile).

Tale diritto può essere esercitato a condizione che, come stabilito dall'art. 1 c. 1 lett. a) DL 746/83, l'ammontare dei relativi corrispettivi sia superiore al 10% del volume d'affari “rettificato”, vale a dire del volume d'affari di cui all'art. 20 DPR 633/72 al netto:

  • delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale;
  • delle operazioni di cui all'art. 21 c. 6-bis DPR 633/72.

L'art. 41 c. 4 DL 331/93 stabilisce che i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie concorrono alla determinazione della qualifica di esportatore abituale e alla formazione del plafond per l'effettuazione di acquisti e importazioni senza pagamento dell'IVA e un analogo diritto è riconosciuto ai soggetti che effettuano operazioni assimilate alle esportazioni, nonché servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, di cui, rispettivamente, all'art. 8-bis e art. 9 DPR 633/72, nei limiti dei corrispettivi afferenti alle predette operazioni.

La soluzione

L'art. 7 c. 3 D.Lgs. 471/97, nel testo riformulato dall'art. 2 c. 1 D.Lgs. 87/2024, prevede che chi effettua operazioni senza applicazione dell'IVA in mancanza della dichiarazione d'intento è punito con la sanzione amministrativa del 70% dell'imposta non versata, fermo restando l'obbligo di pagamento della medesima. La norma prosegue stabilendo che, qualora la dichiarazione d'intento sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento dell'IVA rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

La sanzione proporzionale, ai sensi dell'art. 7 c. 4 D.Lgs. 471/97, si applica anche a chi, in mancanza dei presupposti, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare senza pagamento dell'imposta ovvero ne beneficia oltre il limite consentito.

Nel caso in esame, l'esportatore abituale ha effettuato acquisti entro il limite del plafond disponibile, ma il fornitore ha emesso le fatture di vendita con il titolo di non imponibilità di cui al citato art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/72 per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d'intento.

All'esportatore abituale non è applicabile il regime sanzionatorio previsto dall'art. 7 c. 3-4 D.Lgs. 471/97, in quanto:

  • da un lato, la dichiarazione d'intento è stata regolarmente emessa; e
  • dall'altro, gli acquisti sono stati effettuati nei limiti del plafond disponibile.

Nella situazione considerata, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella videoconferenza del 20 settembre 2023, l'esportatore abituale è tenuto a regolarizzare le fatture ricevute secondo la procedura prevista dall'art. 6 c. 8 lett. b) D.Lgs. 471/97 per non incorrere nella sanzione pari al 100% dell'imposta, con un minino di 250 euro.

A seguito della riformulazione del citato art. 6 c. 8 D.Lgs. 471/97 ad opera dell'art. 2 c. 1 D.Lgs. 87/2024, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, l'esportatore non è più obbligato a regolarizzare l'operazione versando l'imposta, ma deve segnalare la violazione commessa dal cedente/prestatore all'Agenzia delle Entrate, entro il termine di 90 giorni.

La nuova norma prevede, infatti, che al cessionario/committente è applicata la sanzione del 70% dell'imposta, con un minimo di 250 euro, qualora non provveda a comunicare l'omessa o irregolare fatturazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

La versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, pubblicata il 31 gennaio 2025, ha introdotto, a partire dal 1° aprile 2025, il nuovo TipoDocumento “TD29” per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'omessa o irregolare fatturazione del fornitore.

La versione 1.10, pubblicata il 1° aprile 2025, ha specificato che il TipoDocumento “TD29”:

  1. non ha alcuna rilevanza ai fini IVA, nel senso che non consente di esercitare la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto;
  2. deve contenere alcuni degli elementi previsti dall'art. 21 c. 2 DPR 633/72, tra i quali la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati, l'ammontare del corrispettivo, l'aliquota e l'ammontare dell'imposta e dell'imponibile;
  3. deve riportare:
  • nel blocco <CedentePrestatore>, i dati dell'effettivo cedente/prestatore che ha emesso la fattura originale o non ha emesso alcun documento;
  • nel blocco <CessionarioCommittente>, i dati del cessionario/committente che comunica l'omissione o l'irregolarità;
  • nel campo <CodiceDestinatario>, il codice convenzionale di 7 zeri (“0000000”), senza valorizzare il campo <PECDestinatario>;
  • nel campo <Data> della sezione <DatiGenerali> la data di effettuazione dell'operazione di cessione o di prestazione di servizi, come previsto dall'art. 21 c. 2 DPR 633/72;
  • nel corpo del documento, l'indicazione dell'imponibile non fatturato dal cedente/prestatore o dell'imponibile non indicato nella fattura inviata dal cedente/prestatore e della relativa imposta calcolata dal cessionario/committente che effettua la comunicazione. Si ricorda che, in caso di non imponibilità o esenzione IVA, deve essere indicato anche il relativo codice natura;
  • nel campo <DatiFattureCollegate>, l'indicazione della fattura di riferimento, solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente/prestatore;
  • nel campo <Numero> si può inserire una numerazione progressiva ad hoc.

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