mercoledì 07/05/2025 • 14:10
Con 99 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astensioni, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva la conversione in legge del DL PA (DL 25/2025). Il provvedimento sposta al 30 giugno 2025 il termine per l'approvazione delle tariffe TARI e al 3 giugno 2025 la possibilità di aderire al riversamento spontaneo del bonus ricerca e sviluppo.
redazione Memento
Il 7 maggio 2025, il DL PA (DL 25/2025) è stato convertito in legge. Tra le novità previste dal provvedimento vi è la proroga:
Approvazione delle tariffe TARI
Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'art. 3 c. 5-quinquies DL 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.
Vedi anche: Enti locali: proroga al 30 giugno per l'approvazione di tariffe e regolamenti TARI del 24 aprile 2025.
Come è noto, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1 c. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
Riversamento spontaneo del bonus ricerca e sviluppo
Le imprese che al 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta ricerca e sviluppo maturato tra il 2015 e il 2019, senza averne i requisiti, possono, entro il 3 giugno 2025 (termine prorogato dal DL PA rispetto al precedente 31 ottobre 2024) riversarlo senza sanzioni e interessi, sanando la propria posizione.
Vedi anche: Ricerca e sviluppo: riversamento spontaneo fino al 3 giugno 2025 del 17 marzo 2025.
L'impresa, direttamente o tramite intermediari abilitati, deve inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il suddetto termine, l'istanza presente sul sito della stessa, denominata "Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” (art. 7 c. 7 bis DL 39/2024).
L'istanza deve contenere:
L'impresa deve versare gli importi dovuti tramite Mod. F24, senza utilizzo della compensazione, in:
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La TARI è la tassa sul servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è a carico dell'utilizzatore dell'immobile, quindi di colui che occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Paola Aglietta
- Dottore Commercialista e Revisore Legale in TorinoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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