mercoledì 07/05/2025 • 06:00
L'Ispettorato del Lavoro, con Nota 29 aprile 2025, ha aggiornato ancora il Modulo di comunicazione dell'assenza ingiustificata del lavoratore ai fini dell'applicazione delle norme sulla risoluzione tacita del contratto di lavoro. Ecco le differenze tra il nuovo e il vecchio Modulo, dopo i numerosi chiarimenti del Ministero.
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Con nota n. 3984 del 29 aprile 2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro contenute nella circolare n. 6 del 27 marzo 2025, aggiornando il modello di comunicazione dell'assenza ingiustificata del lavoratore alla sede INL competente per territorio.
Si ricorda che l'art. 19 L. 203/2024 , aggiungendo il c. 7-bis all'art. 26 D.Lgs 151/2015, ha previsto che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro può darne comunicazione alla sede territoriale dell'INL, che ha facoltà di verificare la veridicità della comunicazione medesima.
In tale ipotesi il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. Tale meccanismo non opera se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Negli ultimi mesi, Ministero del Lavoro ha fornito diversi chiarimenti con riferimento alla richiamata normativa, con la nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024, con la nota prot. 579 del 22 gennaio 2025, con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025 e con la nota del 10 aprile n. 2504/2025.
In particolare, con la nota INL n. 579 del 22 gennaio 2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, oltre a fornire le prime specifiche indicazioni operative relative alla procedura, metteva a disposizione il format di “Comunicazione ex art. 26, comma 7-bis, d.lgs. n. 151/2015, introdotto dall'art. 19 della l. n. 203/2024” dal seguente contenuto:
A seguito dei chiarimenti contenuti nelle successive circolari e note, in particolare della circolare 6/2025, detto modello è stato integrato non solo con l'informativa sula privacy, ma anche con l'indicazione dell'indirizzo del lavoratore nel destinatario; prevede, infatti, la circolare n. 6/2025: “Per permettere all'Ispettorato di effettuare le verifiche circa la veridicità della comunicazione datoriale di assenza ingiustificata, il datore dovrà indicare tutti i contatti e i recapiti forniti dal lavoratore e trasmettere la comunicazione inviata all'Ispettorato territoriale, anche al lavoratore, per consentirgli di esercitare in via effettiva il diritto di difesa previsto dall'articolo 24 della Costituzione.”.
È stato, inoltre, nel modulo precisato che i giorni di assenza sono da intendersi come giorni di calendario e l'obbligo di applicare il termine previsto dal CCNL ove sia superiore ai 15 giorni. Per visionare il nuovo modello, si veda l'allegato.
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Marcella De Trizio
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