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Con nota n. 3984 del 29 aprile 2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro contenute nella circolare n. 6 del 27 marzo 2025, aggiornando il modello di comunicazione dell'assenza ingiustificata del lavoratore alla sede INL competente per territorio. Si ricorda che l'art. 19 L. 203/2024 , aggiungendo il c. 7-bis all'art. 26 D.Lgs 151/2015, ha previsto che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro può darne comunicazione alla sede territoriale dell'INL, che ha facoltà di verificare la veridicità della comunicazione medesima. In tale ipotesi il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. Tale meccanismo non opera se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. Negli ultimi mesi, Ministero del Lavoro ha fornito diversi chiarimenti con riferimento alla richiamata normativa, con la nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024, con la nota prot. 579 del 22 gennaio 2025, con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025 e con la nota del 10 aprile n. 2504/2025. In particolare, con la nota INL n. 579 del ...

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