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mercoledì 07/05/2025 • 06:00

Fisco IN ATTESA DELL’EMANAZIONE DEL DM MEF

IRES premiale: aspetti critici sulla destinazione degli utili 2024

La scelta di applicare, per il 2025, l'IRES premiale del 20% in luogo di quella ordinaria del 24%, è “ancorata” alla destinazione degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024. Una quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio 2024 deve essere accantonata in apposita riserva. Si attende ora il DM del MEF che attuerà le disposizioni.

di Francesco Barone - Dottore commercialista e Revisore legale

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Riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20%

Alcuni enti hanno la possibilità di applicare, per il solo periodo d'imposta 2025, la riduzione dell'aliquota IRES (IRES premiale) dal 24% al 20%, a determinate condizioni. La disciplina è contenuta nell'art. 1 c. 436-444 L. 207/2024.

In prima battuta, si evidenzia che i soggetti beneficiari dell'IRES ridotta, sono individuati nell'art. 73 c. 1 lett. a), b) e d) TUIR, ossia:

  1. le S.p.a. e le S.a.p.a., le S.r.l., le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  2. gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  3. le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Sono escluse dal beneficio, le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

Per applicare la richiamata riduzione, è necessario che ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

  • accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
  • destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla L. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell'art. 38 DL 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, vale a dire entro il 31 ottobre 2026.

Le ulteriori condizioni che devono sussistere affinché i predetti soggetti possano beneficiare della agevolazione in oggetto, sono di seguito elencate, tenendo conto che, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

  • il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
  • l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Si decade dall'agevolazione in caso di:

  • distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
  • dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Qualora le società e gli enti beneficiari partecipino al consolidato nazionale o mondiale, l'importo su cui spetta l'aliquota del 20% è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale, di cui all'art. 115 TUIR, l'importo su cui spetta la predetta aliquota è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

Ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026), si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata non applicando le esaminate disposizioni.

Spunti critici

In attesa di conoscere il pensiero dell'Amministrazione Finanziaria, è bene puntualizzare alcuni aspetti ritenuti importanti da chi scrive.

Intanto, gli amministratori delle suddette società, devono informare l'assemblea dei soci che approva il bilancio 2024, che una parte degli utili è accantonata a riserva e, quindi, non distribuibile, al fine di usufruire della riduzione dell'IRES nel 2025.

Come già anticipato, però, l'agevolazione è condizionata: parte degli utili accantonati deve essere destinata ad investimenti e inoltre devono essere effettuate nuove assunzioni.

Ci si chiede: la società ha necessità di beni strumentali nuovi?

Ha necessità di nuove assunzioni?

A mio sommesso avviso, l'agevolazione non deve essere parametrata al risparmio di imposta (peraltro poco appetibile), ma occorre valutare le esigenze della società, rispondendo alle suddette domande. Non bisogna dimenticare, infatti, che l'agevolazione attiene al solo periodo d'imposta 2025 mentre, il debito per l'investimento che, si ricorda, non deve essere inferiore a 20 mila euro, e le nuove assunzioni a tempo indeterminato, comportano maggiori oneri per l'esercizio dell'attività per più anni.

Ancora. La norma prevede che una quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio 2024 deve essere accantonata in apposita riserva.

Il DM del MEF (art. 1 c. 444 L. 207/2024), ancora da emanare, che tratterà delle disposizioni di attuazione della disciplina in esame, dovrà stabilire se l'accantonamento dell'80% deve essere eseguito prima o dopo della deduzione dagli utili 2024 della somma destinata a riserva legale (art. 2430 c.c.) o a riserva statutaria.

Da ultimo, la chiusura del bilancio 2024 in perdita d'esercizio, non permette l'applicazione dell'agevolazione. La disposizione, infatti, prevede che è possibile usufruire della riduzione dell'aliquota IRES, solo se una quota degli utili dell'esercizio 2024 sia accantonata in apposita riserva. Ne deriva che, la mancanza di utili, comporta la naturale esclusione dall'applicazione delle regole suddette.

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