lunedì 05/05/2025 • 12:16
Con Risp. AE 5 maggio 2025 n. 127, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di agevolazione prima casa, relativamente al nuovo termine di rivendita dell'immobile agevolato pre-posseduto (art. 1 c. 116 L. 207/2024).
redazione Memento
L'Istante rappresenta di essere proprietario di un'abitazione acquistata nel 2018 con le agevolazioni prima casa e che, in data 25 gennaio 2024, ha acquistato, nello stesso comune, un'altra abitazione avvalendosi della medesima agevolazione, impegnandosi ad alienare entro un anno l'immobile agevolato pre-posseduto.
Al riguardo, l'Istante rappresenta che a causa di ritardi da parte della banca dell'acquirente, non è riuscito a vendere entro il 25 gennaio 2025, ma nel frattempo è intervenuto il comma 116 della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) che ha trasformato l'alienazione infrannuale in alienazione infrabiennale.
L'Istante ritiene che i rogiti stipulati nel 2024 per i quali il termine annuale per la rivendita dell'abitazione agevolata pre-posseduta non sia scaduto al 31 dicembre 2024, rientrano nella nuova alienazione infrabiennale, ai sensi del comma 4-bis, della Nota II-bis, all'art. 1 Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 131/86.
Nel caso rappresentato, considerato che, secondo quanto dichiarato dall'Istante, il secondo acquisto dell'abitazione con l'agevolazione prima casa è avvenuto in data 25 gennaio 2024, e, dunque, al momento dell'entrata in vigore della citata modifica normativa introdotta il termine per rivendere l'immobile agevolato pre-posseduto era ancora in corso, si ritiene applicabile il nuovo termine di due anni per rivendere il suddetto immobile.
In sostanza, l'Istante, in virtù dell'intervento normativo in esame, avrà tempo fino al 25 gennaio 2026 per alienare l'abitazione agevolata pre-posseduta, senza decadere dai benefici prima casa fruiti sul nuovo acquisto.
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Elettra Bandi
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