lunedì 05/05/2025 • 06:00
L'attività economica svolta dai creatori di contenuti su piattaforme digitali (content creator) può essere riconducibile a quella di imprese commerciali o liberi professionisti; ma anche a prestazioni artistiche o di spettacolo. Vediamo quali sono le conseguenze di tale inquadramento a fini previdenziali.
La circolare INPS n. 44/2025, dedicata ai content creator, non si limita a delineare la figura del creatore di contenuti digitali e a individuarne la qualificazione giuridica, ma focalizza l'attenzione sulla disciplina previdenziale applicabile, che varia in base alle modalità in cui si estrinseca l'attività, al contenuto della prestazione, al modello organizzativo adottato e alle modalità di erogazione e percezione dei corrispettivi.
Se nell'attività del content creator gli elementi organizzativi prevalgono su quelli personali, si tratta di un'attività economica che rientra nel settore commerciale/terziario, con obbligo di svolgimento in forma di impresa – sia individuale che societaria – e iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Da ciò deriva l'obbligo di iscriversi alla gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali.
Sotto il profilo fiscale, in mancanza di una specifica categoria di reddito per le attività esercitate dai content creator, i compensi percepiti rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 c. 1 TUIR, sempre che l'attività sia esercitata abitualmente.
Quando, invece, l'attività del content creator viene svolta in forma autonoma, senza vincoli di subordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale, e al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa, è qualificabile come prestazione libero professionale ed è previsto l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.
L'attività svolta dai content creator, però, potrebbe anche essere riconducibile a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento. In tal caso sorge l'obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (gestione ex ENPALS). Il content creator assume la veste di lavoratore dello spettacolo quando l'attività svolta rientra tra quelle tabellate dal D.Lgs. 708/47, così come adeguate dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 15 marzo 2005 (ad esempio, attore di audiovisivi, regista di audiovisivo, indossatore, fotomodello…). Quando si ravvisa tale ipotesi, il content creator deve essere obbligatoriamente assicurato al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, a prescindere dalla forma contrattuale del rapporto di lavoro e dal grado di autonomia insito nella prestazione. Il versamento della contribuzione previdenziale sarà quindi dovuto dal committente.
È opportuno ricordare che per i lavoratori dello spettacolo è prevista una serie di adempimenti, tra i quali il certificato di agibilità, le comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro e la trasmissione dei flussi Uniemens.
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- Consulente del Lavoro e Giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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