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In tema di confisca dei beni, relativamente all'estinzione  per  confusione dei crediti erariali, laddove lo Stato ha acquisito l'intero compendio aziendale (oltre l'intero capitale sociale) della  società  istante  ­  con  riferimento  ai  quesiti  formulati,  l'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 29 aprile 2025 n. 120, fornisce  le  seguenti indicazioni:

1) Primo quesito: a seguito di confisca definitiva ­ essendo venuta meno la pluralità dei soggetti del  rapporto obbligatorio, con conseguente  riunione, ai sensi dell'art. 1253 c.c., della qualità di debitore e di creditore nello stesso soggetto (lo Stato Erario) ­ tutti i debiti erariali, maturati con riferimento ai periodi di imposta ante e post sequestro, si estinguono per confusione con le precisazioni che seguono:

  • ­i debiti erariali maturati con riferimento ai periodi di imposta ante sequestro (e fino al periodo di imposta antecedente a quello in cui è intervenuta la misura cautelare), qualora  non  onorati,  si  estinguono  per confusione  e  non  sono  più  dovuti,  sempre  se inerenti o comunque derivanti dai beni poi acquisiti al patrimonio dello Stato e nel limite del loro  valore  (mentre i  restanti  debiti  restano a carico  del  soggetto che ha subito il sequestro); 
  • i debiti erariali maturati con  riferimento ai  periodi  di imposta post  sequestro (ovvero a decorrere dal periodo di imposta in cui è intervenuta la misura cautelare fino al periodo  di  imposta  antecedente  a  quello  in cui  è  divenuta  definitiva  la  confisca), qualora non onorati, si estinguono per confusione e non sono più dovuti; le conseguenze sanzionatorie  derivanti  dall'inosservanza  degli  obblighi  di  versamento  e  dichiarativi restano  a  carico  dell'amministratore  giudiziario,  tenuto  ad  adempiervi  in  ragione  di quanto previsto dagli artt. 187 DPR 917/86 e 5­-ter DPR 322/98;
  • ­con riferimento ai periodi di imposta decorrenti da quello nel corso del quale è intervenuta la confisca definitiva, i tributi erariali non sono più dovuti e non sussiste alcun obbligo dichiarativo.

Per quanto di interesse ai fini dell'interpello in oggetto, per tributi erariali si intende l'IRES, l'imposta di registro, l'imposta imposta ipotecaria, l'imposta catastale e la tassa sulle concessioni governative. L'IVA, l'IRAP, le ritenute alla fonte e i diritti camerali restano, quindi, esclusi dal beneficio dell'estinzione per confusione  ­ con  riferimento al periodo ante sequestro e post sequestro ­ permanendo i relativi obblighi di versamento e dichiarativi (ove previsti) anche a seguito di confisca definitiva.

2) Secondo  quesito:  si  ritiene  estinto  per  confusione  anche  il  credito  di  imposta maturato in base all'art. 1 c. 1056 L. 178/2020, per la parte ad  oggi  non  utilizzata,  essendo  venuta  meno  la  pluralità  dei soggetti  del  rapporto obbligatorio, con conseguente  riunione, ai sensi dell'art. 1253 c.c., della qualità di debitore e di creditore nello Stato.

3) Terzo quesito: le eventuali sopravvenienze attive emergenti dalle rettifiche contabili  eseguite  a  seguito  dell'estinzione  per  confusione  dei  debiti  tributari  nei confronti dell'erario  ­ già  rilevati in contabilità ma non pagati e non più dovuti ­ non assumono rilevanza ai fini IRAP (imposta che, a differenza dell'IRES, resta dovuta anche a seguito di confisca definitiva), poiché tali sopravvenienze non rientrano nel valore della produzione netta imponibile dell'IRAP in base all'art. 5 D.Lgs. 446/97 né sono correlate a componenti rilevanti ai fini di detto tributo.

4) Quarto quesito: a seguito di confisca definitiva, torna applicabile all'istante ­ il cui capitale sociale e complesso aziendale appartiene interamente allo Stato ­ la disciplina in tema di scissione dei pagamenti, prevista dall'art. 17­-ter DPR 633/72, posto che tale fattispecie risulta riconducibile alle ipotesi di controllo societario indicate nel comma 1­bis del predetto articolo 17 ­ter, che,  alla lettera  b),  richiama le «società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi  dell'art. 2359 c. 1 n. 1 c.c.,  da  amministrazioni pubbliche di cui al comma 1.

5) Quinto quesito: poiché l'IMU non rientra tra i tributi erariali gestiti dall'Agenzia delle entrate, il quesito posto è  improcedibile'' e, come tale, improduttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'art. 11 c. 5 L. 212/2000.

Fonte: Risp. AE 29 aprile 2025 n. 120

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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