In tema di confisca dei beni, relativamente all'estinzione per confusione dei crediti erariali, laddove lo Stato ha acquisito l'intero compendio aziendale (oltre l'intero capitale sociale) della società istante con riferimento ai quesiti formulati, l'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 29 aprile 2025 n. 120, fornisce le seguenti indicazioni: 1) Primo quesito: a seguito di confisca definitiva essendo venuta meno la pluralità dei soggetti del rapporto obbligatorio, con conseguente riunione, ai sensi dell'art. 1253 c.c., della qualità di debitore e di creditore nello stesso soggetto (lo Stato Erario) tutti i debiti erariali, maturati con riferimento ai periodi di imposta ante e post sequestro, si estinguono per confusione con le precisazioni che seguono: i debiti erariali maturati con riferimento ai periodi di imposta ante sequestro (e fino al periodo di imposta antecedente a quello in cui è intervenuta la misura cautelare), qualora non onorati, si estinguono per confusione e non sono più dovuti, sempre se inerenti o comunque derivanti dai beni poi acquisiti al patrimonio dello Stato e nel limite del loro valore (mentre i restanti debiti restano a carico del soggetto che ha subito il sequestro); i debiti erariali maturati con riferimento ai periodi di imposta post sequestro (ovvero a decorrere dal periodo di imposta in cui è intervenuta la misura cautelare fino al periodo di imposta antecedente a quello in cui è divenuta definitiva la confisca), qualora non onorati, si estinguono per confusione e non sono più dovuti; le conseguenze sanzionatorie derivanti dall'inosservanza degli obblighi di versamento e dichiarativi restano a carico dell'amministratore giudiziario, tenuto ad adempiervi in ragione di quanto previsto dagli artt. 187 DPR 917/86 e 5-ter DPR 322/98; con riferimento ai periodi di imposta decorrenti da quello nel corso del quale è intervenuta la confisca definitiva, i tributi erariali non sono più dovuti e non sussiste alcun obbligo dichiarativo. Per quanto di interesse ai fini dell'interpello in oggetto, per tributi erariali si intende l'IRES, l'imposta di registro, l'imposta imposta ipotecaria, l'imposta catastale e la tassa sulle concessioni governative. L'IVA, l'IRAP, le ritenute alla fonte e i diritti camerali restano, quindi, esclusi dal beneficio dell'estinzione per confusione con riferimento al periodo ante sequestro e post sequestro permanendo i relativi obblighi di versamento e dichiarativi (ove previsti) anche a seguito di confisca definitiva. 2) Secondo quesito: si ritiene estinto per confusione anche il credito di imposta maturato in base all'art. 1 c. 1056 L. 178/2020, per la parte ad oggi non utilizzata, essendo venuta meno la pluralità dei soggetti del rapporto obbligatorio, con conseguente riunione, ai sensi dell'art. 1253 c.c., della qualità di debitore e di creditore nello Stato. 3) Terzo quesito: le eventuali sopravvenienze attive emergenti dalle rettifiche contabili eseguite a seguito dell'estinzione per confusione dei debiti tributari nei confronti dell'erario già rilevati in contabilità ma non pagati e non più dovuti non assumono rilevanza ai fini IRAP (imposta che, a differenza dell'IRES, resta dovuta anche a seguito di confisca definitiva), poiché tali sopravvenienze non rientrano nel valore della produzione netta imponibile dell'IRAP in base all'art. 5 D.Lgs. 446/97 né sono correlate a componenti rilevanti ai fini di detto tributo. 4) Quarto quesito: a seguito di confisca definitiva, torna applicabile all'istante il cui capitale sociale e complesso aziendale appartiene interamente allo Stato la disciplina in tema di scissione dei pagamenti, prevista dall'art. 17-ter DPR 633/72, posto che tale fattispecie risulta riconducibile alle ipotesi di controllo societario indicate nel comma 1bis del predetto articolo 17 ter, che, alla lettera b), richiama le «società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c. 1 n. 1 c.c., da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1. 5) Quinto quesito: poiché l'IMU non rientra tra i tributi erariali gestiti dall'Agenzia delle entrate, il quesito posto è improcedibile'' e, come tale, improduttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'art. 11 c. 5 L. 212/2000. Fonte: Risp. AE 29 aprile 2025 n. 120
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Domenico Frustagli
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