lunedì 05/05/2025 • 06:00
Alla scissione mediante scorporo non si applica il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502 c.c. per le società a responsabilità limitata e per le società di persone.
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La scissione societaria è disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c.
Nello specifico, l'art. 2506 c.1 c.c. – introdotto dal D.Lgs. 19/2023 (attuazione della Dir. UE 2121/2019 che modifica la Dir. UE 1132/2017 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere) - è dedicato ad una particolare forma di scissione denominata “scissione mediante scorporo” e definita dalla medesima previsione normativa come la scissione con la quale una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività.
Come precisato all'art. 51 D. Lgs. 19/2023, la scissione con scorporo ha quale fine quello di consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione. Secondo quanto previsto nel testo normativo parrebbe quindi necessario che la beneficiaria dello scorporo non sia una società preesistente, bensì una società di nuova costituzione.
In questo senso parrebbe infatti deporre il testo della Dir. UE 2121/2019 (ottavo considerando) con cui è stato chiarito quanto segue: “Oltre alle nuove norme sulle trasformazioni, la presente direttiva regolamenta le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, ma tali norme riguardano soltanto le scissioni transfrontaliere che comportano la costituzione di nuove società. La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme applicabili alle scissioni transfrontaliere in cui la società trasferisce il patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti, in quanto si tratta di casi molto complessi che implicano l'intervento delle autorità competenti di vari Stati membri e che comportano ulteriori rischi di elusione delle norme dell'Unione e nazionali. Sebbene la possibilità di costituire una società dalla scissione tramite scorporo di cui alla presente direttiva offra alle società una nuova procedura armonizzata nel mercato interno. Le società, tuttavia, dovrebbero essere libere di costituire direttamente società controllate in altri Stati membri”.
Va tuttavia evidenziato come parte della dottrina abbia ritenuto legittima la scissione mediante scorporo in favore di una beneficiaria preesistente.
Proprio il fatto che con la scissione mediante scorporo, la società scissa assegna a sé stessa delle partecipazioni, ha fatto sì che all'art. 2506-ter c.c. - con l'introduzione del comma 6 da parte del D.Lgs. 19/2023 – si prevedesse che alla scissione mediante scorporo non si applicasse il diritto di recesso previsto dagli artt. 2473 e 2502 c.c. per le società a responsabilità limitata e per le società di persone.
Pertanto, ai soci della scissa che non concorrano all'approvazione della relativa delibera non spetta il diritto di recesso previsto dall'art. 2473 c.c. per le società a responsabilità limitata e dall'art. 2502 c.c. per le società di persone.
Secondo quanto affermato dalla dottrina, infatti, tale operazione non comporterebbe un mutamento delle partecipazioni detenute dai soci e il loro valore, trattandosi di un'operazione caratterizzata da neutralità.
In particolare, il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie (1° pubbl. 10/23 - motivato 10/23) ha precisato quanto segue: “Probabilmente ultronea, ma tuttavia opportuna, appare anche la disposizione che ha escluso la facoltà di recesso ai soci non consenzienti, atteso che l'operazione non altera né modifica in alcun modo le partecipazioni detenute dai medesimi né il loro valore”.
Per quanto invece riguarda le società per azioni, non è stata introdotta alcuna nuova previsione al riguardo, posto che per tali società la scissione non integra una causa di recesso.
Il tema della scissione mediante scorporo è stato altresì affrontato dal Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 209 del 16 novembre 2023, con cui è stato ribadito come la scissione mediante scorporo possa avvenire a favore di beneficiarie di nuova costituzione o anche preesistenti.
Nella motivazione di cui alla predetta massima, inoltre, il Consiglio Notarile di Milano, nel richiamare la previsione di cui all'art. 2506-ter c.c. che esclude la configurabilità, nello scorporo, del diritto di recesso previsto per le società non azionarie dagli artt. 2473 e 2502 c.c., si è domandato, con riferimento allo scorporo a favore di beneficiarie preesistenti, se la predetta esclusione operi sia con riguardo ai soci non consenzienti della scissa, sia con riguardo ai soci non consenzienti della beneficiaria.
Le due ipotesi sono state oggetto di separata disamina da parte del Consiglio Notarile di Milano, che ha ritenuto che l'esclusione si applichi con riferimento ai soci non consenzienti della scissa, operando un raffronto del risultato che si realizza tra lo scorporo e il conferimento.
Si è osservato come in entrambe le ipotesi nessun socio della scissa divenga socio della beneficiaria, essendo la società ad acquistare una partecipazione a fronte del trasferimento effettuato. Si è quindi ritenuto che tali soci, non potendo recedere a causa del semplice conferimento in società già esistente, non dovrebbero poter recedere neanche in ipotesi di scorporo a favore di società beneficiaria già esistente, fatto salvo per il ricorrere di un'altra causa di recesso prevista.
Il Consiglio Notarile di Milano è invece pervenuto a diversa soluzione con riferimento alla configurabilità del diritto di recesso da parte dei soci non consenzienti della beneficiaria, ritenendo che in tali ipotesi si verifichi una vicenda modificativa del loro rapporto sociale che dovrebbe quindi consentire ai soci non consenzienti della beneficiaria di recedere.
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Federico Salvatore
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