mercoledì 30/04/2025 • 06:00
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2025 la Legge di conversione del Decreto Bollette, contenente la versione definitiva delle norme relative al calcolo del valore del fringe benefit dell'autovettura concessa in uso promiscuo al dipendente: confermata la possibilità di applicare il metodo di calcolo previgente, basato sulle emissioni del veicolo, ai veicoli assegnati entro il 30 giugno 2025.
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2025 la Legge di conversione (L. 60/2025) del Decreto Bollette (DL 19/2025), che, oltre a confermare incentivi e bonus per persone fisiche, famiglie ed imprese in termini di contratto al caro-bollette connesso all'incremento dei costi energetici, interviene anche a chiosa finale in merito alla questione inerente alla determinazione del valore del fringe benefit autovettura concessa in uso promiscuo, alla luce delle recenti novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024).
Prima di ripercorrere la fisionomia della novità normativa in oggetto è opportuno fare un cenno circa le motivazioni dell'inserimento all'interno del Decreto Bollette, stante l'apparente distanza da tale contesto.
In questo senso è opportuno recuperare l'art. 1 c. 48 L. 207/2024, che ha collegato alla volontà di ridurre l'impatto ambientale la genesi della rimodulazione dei valori dei veicoli concessi in uso promiscuo.
Si tratta di un intervento che ha un precedente: quello a suo tempo previsto dalla legge di bilancio per l'anno 2020 (L. 160/2019), quando venne introdotta una rimodulazione a partire dal 1° luglio del 2020 alla determinazione del valore sopra indicato.
Se però si ha una sostanziale coerenza in termini di finalità sottese ad entrambi i provvedimenti (e, come si vedrà, in ordine alla tecnica legislativa), non è possibile affermare la stessa cosa per ciò che riguarda le modalità individuate per perseguire il suddetto obbiettivo. La norma del 2020 ancorava il raggiungimento di un più basso impatto ambientale alle emissioni, andando conseguentemente ad abbassare il valore del fringe benefit autovettura in relazione ai valori di anidride carbonica, mentre la legge di stabilità per l'anno 2025 rimodula gli importi in relazione al tipo di veicolo.
Viene quindi meno la rilevanza delle emissioni di anidride carbonica, e il minor valore di fringe benefit è eventualmente ancorato alla tipologia di veicolo.
In particolare, i valori inferiori sono attribuiti ai veicoli elettrici, rispetto ai quali la determinazione dell'importo a titolo di fringe benefit è costituito dal 10% di quello complessivamente calcolato su una percorrenza media di 15.000 km annui, che diventano rispettivamente il 20% per gli ibridi e 50% per i restanti.
Automaticamente, molti dei veicoli che in precedenza generavano un importo minore a titolo di fringe, ora possono comportare l'attribuzione di un valore più elevato; ciò, letto in combinato disposto con l'art. 51 c. 3 TUIR (che rappresenta in ogni caso il fulcro in materia di concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente), rende necessarie alcune considerazioni.
Ambito di applicazione e il problema cd. fattispecie a cavallo
Anzitutto la concessione in uso promiscuo del veicolo va a sommarsi con eventuali altre erogazioni di beni e servizi che rientrano nell'alveo del citato art. 51 c. 3 TUIR , quali ad esempio rimborsi di bollette per utenze acqua luce e gas, o ancora buoni acquisto.
La rimodulazione – in molti casi al rialzo – è destinata ad avere sicuramente impatto sotto il profilo della conseguente generazione di una somma utile a formare reddito da lavoro dipendente.
Altro aspetto nevralgico, che grazie proprio alla legge di conversione del Decreto Bollette ha trovato una sua definitiva collocazione, è quello legato alla platea di concessioni che debba essere considerata rientrante nell'applicazione della nuova disciplina.
Il comma 48 parla infatti di auto di nuova immatricolazione, concesse in uso promiscuo successivamente al 1° gennaio 2025.
La questione aveva un delicato precedente risalente proprio al 2020, quando lo stesso assetto era previsto rispetto al 1° luglio 2020; era infatti previsto che la disciplina scaturente dalla legge di bilancio per il 2020 si applicasse alle auto di nuova immatricolazione e concesse a partire da tale data. All'epoca l'Agenzia delle Entrate si era espressa con la risoluzione 46/E/2020, che tra l'altro prendeva una posizione assai dibattuta in merito alle c.d. fattispecie a cavallo, scaturenti laddove veicoli immatricolati prima della rimodulazione normativa, fossero stati concessi in uso promiscuo successivamente. Al ricorrere di tali fattispecie l'Agenzia Entrate aveva ancorato la quantificazione del reddito alla definizione di cui all'art. 9 TUIR, epurando tale valore dalla porzione scaturente dall'utilizzo riconducibile alla prestazione lavorativa.
Tale approccio aveva evidenziato sin da subito una certa complessità nella concreta definizione del valore finale.
La soluzione del legislatore
Oggi interviene opportunamente il legislatore che in sede di legge di conversione fa due cose.
Da un lato esplicita ciò che era di fatto già intrinseco – in termini di volontà del legislatore – analizzando le pieghe della originale stesura del comma 48, e cioè la sopravvivenza dello schema normativo previgente (e quindi delle regole di definizione del valore del fringe) rispetto ai veicoli concessi in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2024.
Ma la novità più attesa è data dalla possibilità di poter applicare la stessa disciplina prevista al 31 dicembre 2024 anche ai veicoli che, sebbene immatricolati entro il 31 dicembre 2024, vengono poi concessi in uso promiscuo entro il 30 giugno 2025.
Ciò significa che in buona sostanza la determinazione del valore del fringe benefit conseguente alla concessione in uso promiscuo dell'autovettura sarà sempre in ogni caso ancorata all'art. 51 c. 4 lett. a TUIR, calibrata in relazione al momento dell'immatricolazione e della concreta concessione del veicolo.
Fonte: DL 19/2025 conv. in L. 60/2025 (GU 29 aprile 2025 n. 98)
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Maria Rosa Gheido
- Consulente del lavoro e dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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