martedì 29/04/2025 • 06:00
Dopo la modifica dell'art. 2407 c.c., in tema di perimetrazione della responsabilità del Collegio Sindacale, la sentenza n. 1981/2025 del Tribunale di Bari chiarisce che detta limitazione si applica anche ai fatti pregressi all'entrata in vigore della norma.
Con la sentenza n. 1981/2025, il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di impresa, ha esteso in via retroattiva la portata applicativa del secondo comma dell'art. 2407 c.c. in materia di responsabilità dei sindaci, alla luce della novità introdotta dalla L. 35/2025.
L'ordinanza, difatti, chiarisce che, pur in assenza di una previsione di diritto intertemporale che preveda la retroattività della legge in generale e di tale previsione normativa, diversamente dalla portata della norma relativa alla decorrenza della prescrizione, si ritiene che il nuovo testo del comma 2 dell'art. 2407 c.c. si applichi anche ai fatti pregressi all'entrata in vigore della legge medesima.
De facto, viene ricondotto l'intervento normativo nell'alveo delle disposizioni lato sensu procedimentali, poiché la previsione si limita a indicare al Giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che una tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori.
È altresì vero che, la Suprema Corte (ordinanze nn. 5252/2024 e 8069/2024) con riguardo al criterio equitativo di risarcimento del danno di cui all'art. 2486 c.c., aveva affermato che per la responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex Art. 146 della Legge fallimentare nei confronti dell'amministratore, il meccanismo di liquidazione del "differenziale dei netti patrimoniali", di cui all'Art. 2486, comma 3, C.C., come modificato dall'art. 378 c. 2 D.Lgs. 14/2019, c.d. codice dell'impresa (CCII), è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società.
Non di meno, l'ordinanza ritiene che il limite previsto dalla norma vada riferito a ogni singolo evento dannoso causato dal sindaco, confermando come l'indicazione del tetto massimo non riguardi cumulativamente tutte le condotte dannose, ma ciascuna delle condotte dalle quali deriva un danno, manifestando, quindi, la necessità di un nesso tra ciascuna violazione e il danno.
Inoltre, l'ordinanza ricorda che la nuova L. 35/2025 non tratti di un'esimente della responsabilità del sindaco, ma solo di una limitazione quantitativa della sua responsabilità in relazione al danno conseguente a una sua condotta colposa.
Infine, Il Tribunale di Bari riporta come il dato di riferimento debba essere non il compenso annuo percepito, come si legge nel testo legislativo, ma il compenso annuo netto riconosciuto al sindaco, in quanto altrimenti la norma, limitativa della responsabilità patrimoniale, paradossalmente non potrebbe essere applicata qualora la società fosse inadempiente verso il sindaco. Pertanto, secondo le conclusioni dell'ordinanza, il termine percepito va inteso come compenso effettivamente riconosciuto al sindaco e quindi importo netto deliberato.
La limitazione della responsabilità dei Sindaci
La nuova formulazione dell'art. 2407 c.c., recentemente modificata, è la seguente:
« I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393, 2393-bis, 2394,2394-bis e 2395 c.c..
L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'art. 2429 c.c. concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno ».
Il sistema del multiplo del compenso
La modifica dell'art. 2407 c.c. è ritenuta sostanziale dai professionisti, in quanto l'operato del Collegio Sindacale delle società di capitali rappresenta uno di temi maggiormente attuali per le professioni economico-giuridiche. Il ruolo di garanzia che il Legislatore attribuisce all'Organo di controllo è sempre maggiormente attenzionato e prevede una duplice forma di responsabilità: diretta ed esclusiva, qualora i Sindaci non adempiano ai propri doveri e solidale con quella degli Amministratori, qualora i Sindaci abbiano disatteso i propri doveri di vigilanza nei confronti degli Amministratori stessi.
In tal senso, l'attesa modifica in tema di responsabilità del Collegio Sindacale rappresenta un'importante rivoluzione, considerando che la perimetrazione della responsabilità si configura quale atto di giustizia sostanziale e non formale, con il quale poter garantire maggiore qualità dell'Organo di controllo.
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Vincenzo Papagni
- Giurista d’impresaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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