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  • Tempo di lettura 2 min.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 35/2025 si è finalmente concluso l'iter di modifica dell'art. 2407 c.c. in materia di responsabilità patrimoniale del collegio sindacale. Nella nuova formulazione, la norma prevede che al di fuori delle ipotesi di dolo, anche nei casi in cui la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale a norma dell'art. 2409-bis c. 2 c.c., i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. L'introduzione di un criterio più equo e oggettivo nella quantificazione della responsabilità patrimoniale dei sindaci ne determina un rilevante mutamento: da responsabilità illimitata a responsabilità “delimitata” e proporzionata attraverso la parametrazione al compenso annuo percepito dal sindaco. È opinione unanimemente condivisa che questa nuova impostazione normativa rappresenti un deciso superamento del ...

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