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La novità interessa tutte le imprese transitate ai principi contabili internazionali che abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 13 c. 2 D.Lgs. 38/2005, come meglio illustrato nel prosieguo. Più precisamente, com'è noto, le imprese che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni contenute nel Codice civile (c.d. OIC adopter), per espressa previsione normativa – contenuta all'interno dell'art. 2426 c. 1 n. 10) c.c. – possono valutare le rimanenze di beni fungibili secondo il criterio del LIFO (Last In First Out; “ultimo entrato, primo uscito”). Tale facoltà, invece, è del tutto preclusa alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (c.d. IAS adopter), per le quali lo IAS 2, par. 25, prevede esclusivamente la possibilità di valutare le rimanenze di beni fungibili con il metodo del FIFO (First In First Out; “primo entrato, primo uscito”) oppure con il metodo del costo medio ponderato. Tale possibilità, infatti, seppur prevista nella previgente versione del principio contabile (revised 1993) è stata del tutto esclusa a partire dalla versione approvata nel 2003, in quanto il metodo del LIFO è stato ritenuto inidoneo a fornire una rappresentazione attendibile dei flussi delle rimanenze. La suddetta differenza tra i due standard contabili era suscettibile di ingenerare dif...

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