lunedì 14/04/2025 • 06:00
Per la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2024, da approvare nel 2025, tra le novità vi è l’incremento dei limiti dimensionali ai fini della redazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata e per le micro-imprese.
L'art. 16 D.Lgs. 125/2024, in attuazione della direttiva europea 2023/2775 ha previsto specifiche disposizioni in materia di soglie dimensionali, con riferimento alla redazione del bilancio in forma abbreviata, quello predisposto dalle micro-imprese, e anche per il bilancio consolidato.
È stato previsto un adeguamento delle soglie dimensionali che definiscono gli schemi di bilancio utilizzabili dalle società in base ai valori dell'attivo patrimoniale e dei volumi dei ricavi realizzati, i quali consentono di qualificare le micro, piccole, medie o grandi imprese.
L'adeguamento in linea con la citata direttiva, tiene conto dell'inflazione registrata negli ultimi anni, e secondo la relazione illustrativa del D.Lgs. 125/2024, il numero di società autorizzate a redigere il bilancio in forma abbreviata dovrebbe diminuire, mentre si incrementa il numero della società autorizzate a redigere il bilancio nella forma micro.
Non è presente una specifica decorrenza dei nuovi limiti dimensionali, e secondo le indicazioni della direttiva europea i parametri introdotti dal D.Lgs. 125/2024 troverebbero applicazione a partire dai bilanci relativi agli esercizi che sono iniziati dal 1° gennaio 2024.
Per le società nuove, il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato nel primo esercizio di attività, con la facoltà di applicare le semplificazioni per il bilancio relativo al primo esercizio in cui non sono superati due dei limiti.
Il bilancio di esercizio in forma abbreviata
Con il bilancio in forma abbreviata si fa riferimento ad una semplificazione degli schemi e del dettaglio informativo da fornire nel documento (Bilancio e nota Integrativa). Il documento può essere adottato dai soggetti che rispettano determinati limiti dimensionali.
L'art. 16 D.Lgs. 125/2024, ha modificato l'art. 2435-bis c. 1 c.c., innalzando la soglia dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, a 5,5 milioni di euro e a 11 milioni di euro. A tal proposito, si ricorda che i precedenti limiti erano: 4.400.000 euro e 8.800.00 euro.
Nello specifico, le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti nuovi limiti:
Le micro-imprese
Il bilancio predisposto dalle micro-imprese ha una struttura semplificata rispetto al bilancio ordinario. Le semplificazioni, facoltative, devono essere coerenti con l'obiettivo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale. La Nota integrativa può essere omessa se in calce allo Stato patrimoniale sono presentate alcune informazioni integrative. Le micro-imprese non devono predisporre il rendiconto finanziario, e la relazione sulla gestione può essere omessa qualora siano inserite alcune informazioni aggiuntive in calce allo Stato patrimoniale.
L'art. 2435-ter c.c., a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 125/2024, considera micro-imprese quelle società che non hanno emesso titoli in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
Il bilancio consolidato
Sono obbligati alla redazione del bilancio consolidato (art. 25 D.Lgs. 127/91) i soggetti che controllano una o più imprese con la seguente forma giuridica:
Sono inoltre obbligati i soggetti che controllano una o più società di capitali e che sono classificabili tra:
Rivisti anche i limiti entro i quali opera l'esonero dalla redazione del bilancio consolidato. Non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
La verifica del superamento dei limiti per l'esonero può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, le soglie sono maggiorate del 20%.
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