sabato 05/04/2025 • 06:00
L'introduzione nel processo tributario del divieto di nova in appello prevede una deroga: sono ammessi nuovi documenti a patto che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso in cui l'appellante sia l'A.F. la deroga è ancora più stringente (CGT II Lombardia 27 marzo 2025 n. 811).
Ascolta la news 5:03
La novella che ha introdotto anche nel processo tributario il divieto di nova in appello prevede una deroga alla regola generale ovvero che possono essere ammessi nuovi documenti a patto che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso in cui l'appellante sia l'Amministrazione finanziaria la citata deroga è ancora più stringente in quanto è fatto noto che, sulla base della documentazione in proprio possesso e alla quale possono agevolmente accedere, gli Uffici si trovano in una posizione informativa privilegiata. Così si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 811 del 27 marzo 2025.
Il caso
Una società di gestione del risparmio impugnava un avviso di liquidazione facendo presente che l'imposta di registro richiesta dall'Agenzia delle Entrate era stata già pagata mentre l'Ufficio riteneva che il versamento effettuato non fosse riferito ad una annualità successiva alla prima, bensì alla proroga del contratto di locazione. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso e l'Ufficio proponeva appello allegando per la prima volta interrogazioni telematiche estratte dalla banca dati “SERPICO” relative al contratto di locazione e ai versamenti effettuati in cui veniva indicato il codice “114T” e cioè il codice tributo relativo alla proroga delle locazioni e degli affitti. Si costituiva la società chiedendo preliminarmente l'inammissibilità dei documenti prodotti in appello dall'Ufficio in quanto si trattava di “nuovi documenti” e, quindi, preclusi dal novellato art. 58 D.Lgs. 546/92, in vigore dal 4 gennaio 2024, il quale si applica a tutti gli atti di appello notificati dal 5 gennaio 2024 (Corte Cost. 27 marzo 2025 n. 36).
La deroga al “divieto di nova” in appello
I giudici tributari hanno accolto l'eccezione preliminare avanzata dalla società in quanto l'appello proposto dall'AE si basava unicamente su nuovi documenti che, in difetto della dimostrazione della causa che avrebbe impedito all'Ufficio di produrli in primo grado, erano da considerarsi inammissibili nel secondo grado di giudizio. La Corte ha osservato che la nuova formulazione dell'art. 58 D.Lgs. 546/92, in vigore dal 4 gennaio 2024 per effetto dell'art. 4 D.Lgs. 220/2023, titolandosi “Nuove prove in appello” prescrive infatti che “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti” atteso che il nuovo portato normativo risponde all'esigenza che anche il giudizio tributario si debba orientare e conformare a tre principi costituzionali: la parità di chance e di armi processuali, il diritto di difesa e il c.d. giusto processo (basato a sua volta sul principio del contraddittorio). Sulla base della nuova formulazione del più volte citato art. 58, hanno proseguito gli interpreti, se un documento non è stato prodotto in primo grado, non potrà essere presentato per la prima volta in appello (nuova disposizione, in vigore dal 4 gennaio 2024, applicabile al caso di specie in quanto l'appello era stato notificato al contribuente nel febbraio 2024 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della stessa. I giudici hanno, ulteriormente precisato che la novella ha previsto una deroga alla anzidetta regola generale e cioè che possono essere ammessi nuovi documenti a patto che “la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” e, pertanto, analogamente a quanto avviene nel processo civile, la parte, per produrre nuovi documenti in appello, dovrà dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile ad essa. Nel caso di specie, ha concluso la Corte, si trattava di documenti che l'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto produrre nel giudizio di primo grado, «essendo fatto noto che, sulla base della documentazione in proprio possesso e alla quale possono agevolmente accedere, gli Uffici si trovano in una posizione informativa privilegiata». In definitiva, i giudici hanno “bocciato” la condotta di parte pubblica che aveva preteso di fondare le proprie ragioni su documenti che, però, costituivano a tutti gli effetti “nuove” prove non ammissibili in appello, limitandosi a menzionarli e a produrli per la prima volta in appello senza dare conto – come richiesto dal novellato art. 58 - della causa impeditiva della produzione degli stessi nel primo grado di giudizio.
Fonte: CGT II Lombardia 27 marzo 2025 n. 811
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Con sentenza 27 marzo 2025 n. 36, la Corte costituzionale ha esaminato alcune questioni (complesse) di legittimità costituzionale contenute nel D.Lgs. 220/2023 in..
Approfondisci con
Il progetto del Processo Tributario Telematico ha richiesto la realizzazione di un Sistema Informativo il quale, attraverso portale web e utilizzando un pc/tablet/smartphone con connessione, consente l'interazione telem..
Aurelio Parente
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.