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Nel caso in esame una docente, al momento dell'immissione in ruolo avvenuta il 1° settembre 2015, aveva prestato servizio dall'anno scolastico 2007/2008 in forza di plurimi contratti a tempo determinato. E, in applicazione delle regole ex artt. 485 e ss. D.Lgs. n. 279/94, alla stessa erano stati riconosciuti 6 anni complessivi di servizio (a fronte di un'anzianità effettiva di 4 anni e 4 mesi e 14 giorni) nonché le era stato riconosciuto il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione vigente per i docenti inseriti nella 1° fascia stipendiale (0/8) e la successiva posizione stipendiale le era stata attribuita dal 1° settembre 2018. La stessa docente si è rivolta al Tribunale affinché dichiarasse il carattere discriminatorio dell'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 relativo al comparto scuola, che esclude dall'ambito applicativo della clausola di salvaguardia ivi prevista i docenti in servizio al 1° settembre 2010 con contratto a tempo determinato e successivamente immessi a ruolo. Il Tribunale, nell'accogliere il ricorso della docente, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze stipendiali, nei limiti della prescrizione quinquennale. Il Ministero ha fatto ricorso alla Corte d'Appello eccependo che la docente, avendo goduto di un trattamento di favore al momento della ricostruzione della carriera con rico...

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