giovedì 27/03/2025 • 15:15
Con Risp. AE 27 marzo 2025 n. 82, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di scissione, relativamente ai crediti d'imposta di natura edilizia della scissa (Crediti Ecobonus e Crediti Superbonus).
redazione Memento
Secondo l'Agenzia delle Entrate deve ritenersi che i crediti d'imposta di cui l'Istante riferisce essere titolare (pur essendo soggetti a limitazioni alla loro cessione - l'art. 121 DL 34/2020), possano essere oggetto di trasferimento nell'ambito di operazioni che prevedono una confusione di diritti e obblighi.
In relazione invece alla qualificazione o meno come ''posizione soggettiva'', ai sensi del comma 4 dell'art. 173 TUIR, dei Crediti Ecobonus e dei Crediti Superbonus, si evidenzia che in caso affermativo, occorrerà valutare quindi se tale posizione sia connessa agli elementi del patrimonio scisso: in tal caso seguirà integralmente la sorte, in sede di scissione, degli elementi o dell'elemento a cui risulta connesso; in caso contrario, troverà applicazione il criterio proporzionale di cui al menzionato comma 4.
Invece, qualora tali crediti non siano riconducibili alle ''posizioni soggettive'', essi dovranno ritenersi liberamente disponibili dalle parti, secondo quanto stabilito nel progetto di scissione.
Ciò posto, si ritiene che anche con riferimento ai Crediti Ecobonus e Crediti Superbonus di cui l'Istante riferisce di essere titolare poiché anche per detti crediti manca una disposizione volta a rideterminarli o limitarli in determinate fattispecie e gli stessi in base alla prospettazione dell'Istante sono puntualmente quantificati e spettanti.
Infatti, con specifico riferimento ai crediti d'imposta oggetto dell'istanza, si evidenzia che gli stessi non incidano sulle ordinarie modalità di determinazione del reddito imponibile e delle imposte sul reddito delle società coinvolte nell'operazione straordinaria e che, pertanto, non siano da ritenersi riconducibili tra le posizioni soggettive di cui al comma 4 dell'art. 173 TUIR, in quanto rappresentano un autonomo elemento del patrimonio della scissa che, come tale, è idoneo a essere oggetto di ripartizione, in sede di progetto di scissione, secondo la volontà delle parti.
Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che, in sede di scissione, per i Crediti Ecobonus e i Crediti Superbonus, indicati dall'Istante, occorrerà verificare se nel progetto di scissione sia stata manifestata la volontà di trasferire i crediti in parola.
Pertanto, considerato che, nell'istanza presentata, è stato riferito che, nell'ambito della Scissione, «l'importo al 31/12/[n] di euro XXXX riferito a crediti ex art. 14 DL 63/2013, così come modificato dalla L. 205/2017 e dalla L. 160/2019, oltre che ex artt. 119 e 121 DL 34/2020 rimanga in capo alla ALFA s.r.l., società che si scinde, anche dopo la scissione», gli stessi restano in capo alla scissa, ai sensi dell'art. 2506-bis c.c.
Fonte: Risp. AE 27 marzo 2025 n. 82
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Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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